TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202303424
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Pubblicato il 14/11/2023
N. 03424/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02224/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M G P e C S, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Catania via G. Vagliasindi n. 9 giusta, e con successiva prosecuzione del giudizio ad opera dalla -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore;
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Antonio Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via della Fiaccola 18;
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato via Vecchia Ognina, 149
-OMISSIS-, nella qualità di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto di revoca totale con restituzione n. -OMISSIS- con la relativa nota di trasmissione -OMISSIS- emessi dal -OMISSIS- – -OMISSIS-, notificati il 26.09.2017;
della nota del -OMISSIS- con la quale il Soggetto Responsabile ha proposto la revoca delle agevolazioni, mai comunicata o notificata alla ricorrente;della nota del -OMISSIS- del Soggetto Responsabile con la quale si richiedeva la trasmissione della copia dei titoli di spesa, mai comunicata o notificata alla ricorrente;
della nota del -OMISSIS- del Soggetto Responsabile, mai comunicata o notificata alla ricorrente;
della nota del sopralluogo del Soggetto responsabile citata del Decreto di revoca, mai comunicata o notificata alla ricorrente;
della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mai comunicata o notificata alla ricorrente;
della nota ministeriale n. -OMISSIS-;della nota n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, con la quale si confermava la sussistenza delle motivazioni a presupposto della proposta di revoca;della delibera del CIPE n. 26 del 25.07.2003 inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali (nei limiti della tutela della ricorrente);
della Convenzione stipulata dal -OMISSIS- con la Regione Siciliana in data 24.02.2004 (nei limiti della tutela della ricorrente);
del -OMISSIS- approvato con D.M. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (nei limiti della tutela della ricorrente);
dei decreti del -OMISSIS- -OMISSIS-, registrati dall'Ufficio Centrale di Bilancio al -OMISSIS- con i quali si è provveduto ad impegnare in favore di-OMISSIS- S.p.A. l'importo di € 1.409.591,64 per la realizzazione dell'iniziativa della ricorrente (nei limiti della tutela della ricorrente);
del Decreto del -OMISSIS- delle Attività produttive n. -OMISSIS- (nei limiti della tutela della ricorrente);del Disciplinare di concessione approvato con Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- (nei limiti della tutela della ricorrente);
e per la condanna
delle resistenti a risarcire il danno sofferto dalla ricorrente per € 729.792,88, o quel maggiore o minore importo ritenuto equo e congruo anche in base alla valutazione equitativa dell'Ill.mo odierno Decidente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e della-OMISSIS- --OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La -OMISSIS- -OMISSIS- impugnava il Decreto di revoca totale con restituzione n. -OMISSIS- con la relativa nota di trasmissione -OMISSIS- emessi dal -OMISSIS- – -OMISSIS-, oltre che gli ulteriori atti rispetto ad esso strumentali indicati in epigrafe.
A giudizio della società ricorrente la revoca del finanziamento sarebbe stata illegittima in quanto nessun inadempimento è imputabile alla -OMISSIS-, dal momento che le varie infrastrutture che il -OMISSIS- avrebbe dovuto realizzare non sono mai state poste in essere, come pure il trasferimento di alcune delle particelle dei lotti di terreno che erano stati concessi alla odierna ricorrente e sulla cui base quest’ultima aveva ottenuto la concessione edilizia del capannone industriale realizzato. Il procedimento di revoca sarebbe poi stato palesemente carente sia sotto il profilo dell’accertamento dei fatti, sia in ordine all’invio di note di cui il Soggetto responsabile ha poi contestato il mancato riscontro, sia in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito alla -OMISSIS- di partecipare al procedimento facendo valere l’obiettiva impossibilità della realizzazione dell’attività imprenditoriale per fatti imputabili al -OMISSIS-, nonché l’eventuale ulteriore proroga dei termini per la realizzazione dell’iniziativa finanziata.
Si costituiva in giudizio per le amministrazioni pubbliche diverse dall’intimato -OMISSIS- di Catania il competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, con memoria di mera forma con riguardo all’intimato -OMISSIS- e chiedendo la estromissione dal presente giudizio della pur (erroneamente, in tesi) intimata -OMISSIS-
Si costituiva in giudizio anche l’intimato -OMISSIS- di Catania, sviluppando puntuali argomentazione avverso gli inadempimenti allo stesso imputati dalla società ricorrente.
Sopravveniva in corso di causa, a seguito della sentenza n. 212/2022 del Tribunale di Catania, il fallimento della -OMISSIS-;ma il giudizio veniva proseguito dalla Curatela Fallimentare mediante atto di riassunzione depositato in segreteria il 31/01/2023.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata con ordinanza n. 102/2018, in quanto “ dagli atti di causa è dato desumere l’insussistenza di effettivi elementi ostativi all’esecuzione dell’intervento in relazione al quale era stato concesso il contributo nell’ambito del patto territoriale ”.
In data 23 ottobre 2023 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
In rito e preliminarmente il Collegio, avendo riscontrato che la-OMISSIS-, seppure intimata, non ha nel caso di specie esercitato alcun potere amministrativo della cui legittimità esso debba conoscere, ne dispone estromissione dal presente giudizio.
I – Passando al merito, con i primi quattro motivi di ricorso la società ricorrente postula il sussistere, sotto diversi profili, di vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998 e dell’art. 12 del D.M. n. 320/2000, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di adeguata istruttoria.
Secondo la società ricorrente il decreto di revoca impugnato sarebbe stato adottato sulla base dell’errato presupposto della imputabilità ad essa della mancata ultimazione dell’iniziativa entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell’istruttoria ex art. 9 D. lgs. 123/1998, malgrado fosse invece stato il -OMISSIS- di Catania non a non avere adempiuto agli impegni assunti, in particolare perchè:
1) la bretella B, non è stata realizzata se non in epoca recentissima;
2) non è mai stata realizzata la rete idrica;
3) non è mai stata realizzata la rete fognaria;
4) non è mai stata realizzata la rete di distribuzione del gas;
5) una parte notevole dei lotti di terreno concessi non sono mai stati trasferiti né dati in possesso alla -OMISSIS-;
6) il capannone realizzato è risultato pertanto irregolare sotto il profilo edilizio (la concessione edilizia è stata rilasciata con riferimento anche alle particelle mai trasferte dal -OMISSIS-) e realizzato su un fondo intercluso e privo di accesso alla pubblica via.
A queste affermazioni ha tuttavia puntualmente replicato all’interno della propria memoria di costituzione il -OMISSIS- di Catania, rappresentando i fatti di cui subito appresso, non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della Curatela Fallimentare subentrata nel processo ex latere actoris :
7) innanzitutto dipende esclusivamente da una negligente progettazione della ditta ricorrente il ritardato acquisto della disponibilità di tutta l’area occorrente per la realizzazione dell’intervento finanziato: infatti in data 30/06/1998 fu’ protocollata al n° 3217 una richiesta della società attuale ricorrente per la concessione di un lotto di terreno della estensione di circa mq 7000, cui fece seguito, con delibera n° 240 del 02/12/1999, la concessione di uno stacco di terreno della estensione di circa mq 8.500 sito nell’agglomerato industriale -OMISSIS-, ma che non risultò sufficiente come da successiva richiesta della società attuale ricorrente di assegnazione di una ulteriore superficie dell’ampiezza di circa mq. 5.000, soddisfatta da successiva delibera del -OMISSIS- di Catania n. 18 del 16/03/2001;con la precisazione che per tutte le aree concesse, indipendentemente dal perfezionamento dei negozi traslativi ad esse relativi, era comunque stato trasmesso dal -OMISSIS- di Catania alla ditta ricorrente l’immediato possesso;
8) in data 30/10/2003, a ministero del Notaio -OMISSIS-, il -OMISSIS- trasferiva a -OMISSIS- -OMISSIS- il terreno ricadente al foglio 84 particelle n° 274 – 388 – 389 – 399 – 401 – 402 – 404 – 488 – 490 – 492 che, per effetto della intervenuta edificazione da parte 488 del foglio 84 del Catasto terreni del Comune di -OMISSIS- e quest’ultima particella era stata successivamente inserita nel catasto fabbricati dello stesso comune con la mappa 488 del foglio 84;nel suddetto atto di trasferimento si dava atto che il terreno trasferito confinava con la strada provinciale, sicchè quantomeno dal 30/10/2003 l’area su cui doveva realizzarsi l’intervento ammesso a finanziamento non poteva considerarsi un fondo intercluso, malgrado la realizzazione della bretella B non avvenisse prima del 01/10/2008;
9) l’impianto fognario è stato completato in data 31/01/2007 come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori e collaudato il 27/06/2007;
10) per quanto attiene alla rete idrica si deduce come la stessa non sia stata eseguita, in quanto opera non finanziata;tuttavia con propria nota n° 5022 del 10/10/2006 il -OMISSIS- ha offerto alla società ricorrente l’utilizzo di un pozzo di sua proprietà sito all’interno della particella n° 228 del foglio 85 del Comune di -OMISSIS- che era contigua al lotto occupato dal fabbricato realizzato dalla ditta -OMISSIS-.
Da quanto esposto in precedenza deve escludersi che tanto -OMISSIS- di Catania, quanto il -OMISSIS- intimato tollerandone (i soltanto presunti) inadempimenti, siano incorsi in alcuna violazione degli artt. 9 del D. Lgs. n. 123/1998 e 12 del D.M. 320/2000, risultando pienamente imputabili alla società attuale ricorrente i ritardi nella realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento.
I vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di adeguata istruttoria imputati al provvedimento impugnato perché già “ nella nota n. 502 del 15.12.2004 l’-OMISSIS- affermava di aver accertato l’avvenuta realizzazione delle opere murarie (comprensive di impianti tecnologici previste nel progetto) nonché l’installazione di una parte delle attrezzature occorrenti ” sono poi privi di pregio: giacchè soltanto la – mai comprovata, invero – installazione di tutte le “ attrezzature occorrenti ” per le quali il finanziamento era stato concesso avrebbe potuto concretamente inverare la sussistenza del predetto postulato vizio. Quel dato non potendo certamente essere evinto, così come invece pretenderebbe la società attuale ricorrente, dal punto 6.5 della consulenza tecnica d’ufficio nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 72/2006 R.G. Es. Imm., là dove si rappresenta unicamente che “ l’edificio è dotato di impianti tecnologici e di produzione (ma quali?) non facenti parte della procedura ”.
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso la società ricorrente ha lamentato un difetto di istruttoria e di motivazione perché sarebbe mancata una interlocuzione procedimentale in concreto con l’Amministrazione intimata - non avendo la prima mai ricevuto alcuna richiesta di invio di titoli di spesa, da una avanzata istanza di accesso avendo potuto appurare che la nota del -OMISSIS- è stata inviata a mezzo racc. a/r di cui però vi è solo la spedizione, non risultando l’avviso di ricevimento -, e perché non sussiste alcun atto formale che comprovi che il Soggetto responsabile, come da nota n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, abbia confermato la sussistenza delle motivazioni a presupposto della proposta di revoca per aver accertato nel corso di un sopralluogo effettivamente svolto il mancato completamento degli impianti e la mancata installazione dei macchinari.
Ambedue le precedenti critiche attoree risultano a giudizio del Collegio fondate.
Se infatti è pur vero che la nota del -OMISSIS-, contenente una richiesta di invio di titoli di spesa, è stata inviata a mezzo racc. a/r. all’indirizzo della società ricorrente così come risultante dalla proposta domanda di ammissione a finanziamento, ovvero presso via -OMISSIS-, non vi è alcuna prova della garantita sua conoscibilità ex art. 1335 c.c., in assenza della dimostrazione del perfezionamento del suo invio a mezzo posta.
Parimenti, la istanza di accesso al fine di avere copia del verbale del sopralluogo indicato in precedenza formulata dalla -OMISSIS- ha avuto dell’-OMISSIS- - con nota n. 350 del 18.10.2017 – la seguente, sorprendente risposta: « non è possibile fornire copia del verbale e/o della nota del sopralluogo in quanto effettuato in maniera informale ». Ma le gravissime conseguenze discendenti dall’accertamento di una tale situazione di fatto non potevano certo conseguire da quella che, in assenza di una puntuale verbalizzazione dei risultati del controllo svolto, rimane una mera scienza privata del soggetto che ha provveduto alla effettuazione del collaudo.
Il Collegio ritiene pertanto fondati il terzo ed il quarto motivo del ricorso in epigrafe.
II – Con il quinto motivo di ricorso sono stati dedotti vizi di violazione degli artt. 7, 8 e 21 quinquies della L. n. 241/1990, dell’art. 145 c.p.c., nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetti di adeguata istruttoria, in quanto la nota ministeriale n. 8716/2012, contenente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non è mai stata portata a conoscenza dell'odierna ricorrente e la relativa presunta notificazione è nulla, illegittima, inesistente e comunque ad essa non opponibile.
Nel Decreto di revoca si rappresenta che « la suddetta nota n. 8716 del 7 marzo 2012 è stata notificata dal messo Comunale del Comune di -OMISSIS- in data 20/09/2012 e che la Relata di notifica a cura del Messo Comunale, è stata restituita a questa Amministrazione in busta datata 02 novembre 2012 ». La società ricorrente, dal canto suo, ha affermato in gravame che, in difformità dal canone procedurale prefigurato dall’invece necessariamente applicando art. 145 c.p.c., “ non vi è prova di tentativi di notifica presso la sede (comunque necessari in quanto propedeutici anche per la notifica ex art. 60 D.P.R. 600/1973), né tantomeno di notifiche tentate presso la residenza del legale rappresentante eventualmente anche ai sensi degli art. 140 o 143 c.p.c.”. Tanto premesso, sarebbe stato l’intimato -OMISSIS- a dover specificamente contestare quest’ultima affermazione, suffragando la propria replica mediante produzione in giudizio della affermata “ notifica a cura del Messo Comunale, … restituita a questa Amministrazione in busta datata 02 novembre 2012 ”.
Nulla di tutto ciò essendo successo, anche la censura di violazione dell’art. 145 c.p.c. deve trovare positivo accoglimento da parte del Collegio, in base al valore probatorio che assume l’affermazione in gravame della società ricorrente a fronte della sua mancata specifica contestazione da parte dell’Amministrazione intimata e costituita in giudizio ex art. 64, secondo comma, c.p.a.
Poiché il procedimento in esame è viziato dalle omissioni di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, la mancanza di effetto utile della comunicazione conferma ulteriormente che la revoca è stata disposta senza il rispetto delle necessarie garanzie di partecipazione e confronto procedimentale ed, attenendo la fattispecie ad un modulo non vincolato, ma che presuppone l’attenta ponderazione di interessi in conflitto da parte della PA, non può invocarsi l’esimente di cui all’art. 21 octies comma 2 della l. 241/90, mancando (soprattutto in difetto degli adempimenti di cui al terzo e quarto motivo di ricorso) la prova che l’esito del relativo procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto assunto a base dell’atto impugnato.
III – Con il sesto e settimo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, in definitiva, una eccessiva durata del procedimento che ha condotto all’adozione del contestato provvedimento di revoca.
Più in particolare la revoca del finanziamento sarebbe stata secondo la società ricorrente “ illegittima anche perché posta in essere dopo ben 10 anni dai primi atti che, a giudizio dell'amministrazione, la avrebbero giustificata ”, e comunque inficiata dal fatto che “ il procedimento amministrativo relativo alla revoca del finanziamento sarebbe durato ben 6 anni, dalla data della proposta di revoca (-OMISSIS-) sino alla emissione (11.07.2017) poi alla successiva notificazione (26.09.2017) del provvedimento finale ”.
Come però da prevalente e condivisa giurisprudenza, “ benché con la legge generale sul procedimento amministrativo si sia assistito alla generalizzazione del dovere di rispettare il suddetto termine (art. 2, L. n. 241 del 1990), nessuna disposizione di legge lo ha elevato a requisito di validità dell'atto amministrativo, rimanendo dunque lo stesso confinato sul piano dei comportamenti dell'amministrazione, il quale ha dato luogo all'elaborazione da parte di questo Consesso dell'istituto del silenzio (sin dalla pronuncia della IV Sezione 22 agosto 1922, n. 429). Detto in altri termini, non si è assistito in questo campo a quel fenomeno di trascinamento di obblighi di comportamento sul terreno del giudizio di validità dell'atto, registratosi invece in alcuni settori del diritto civile (come ad esempio per gli obblighi di informativa precontrattuale per i contratti in materia di servizi finanziari conclusi a distanza: art. 67-septies decies, comma 4, cod. consumo). E' ciò è agevolmente spiegabile ricordando che l'esercizio della funzione pubblica è connotato dai requisiti della doverosità e della continuità, cosicché i termini fissati per il suo svolgimento hanno giocoforza carattere acceleratorio, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento (97 Cost.), efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, L. n. 241 del 1990), e non già perentorio. Conseguentemente, la loro scadenza non priva l'amministrazione del dovere di curare l'interesse pubblico, né rende l'atto sopravvenuto di per sé invalido ”(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 ottobre 2013, n. 4980).
E di ciò tanto risulta ben consapevole la società ricorrente che, all’interno del sesto motivo di ricorso, tenta di sminuire il valore immediatamente precettivo dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ritenendo che, malgrado esso “ non preveda che il potere di revoca debba essere esercitato “entro un termine ragionevole”, detto elemento è comunque imposto dal rispetto del principio del giusto procedimento, che informa tutto lo svolgimento dell’azione pubblica, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23/02/2015, n. 910;ma vd. altresì il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. II, nell'adunanza del 13.7.2011 relativo alla revoca di un finanziamento destinato all'esecuzione di programmi agricoli): non può certo reputarsi ragionevole il decorso di ben 10 anni per la revoca del finanziamento, che ha avuto come unico risultato il far lievitare in maniera esponenziale gli interessi di legge, che oggi sono addirittura superiori alla sorte capitale ”.
La verità, però, è che finanziamenti pubblici per la realizzazione di iniziative imprenditoriali vengono concessi esclusivamente in considerazione delle esternalità positive prodotte sotto il profilo economico da ciascuna di esse (crescita dell’occupazione, economie di scala, creazione e/o rafforzamento di filiere produttive, etc. etc.). Non vi è, dunque, alcun vizio di illegittimità dell’originario decreto di finanziamento se l’investimento finanziato non viene, in tutto od in parte, realizzato: sibbene una successiva inopportunità di stabilizzare l’attribuzione di determinate risorse economiche in capo al soggetto che, non esattamente adempiendo agli obblighi di cui al progetto ammesso a finanziamento, non abbia consentito la produzione di quelle delle esternalità positive sotto il profilo economico che erano alla base della positiva valutazione del progetto. Infatti in simili ipotesi, come da prevalente e condivisa giurisprudenza, si configura un “ potere-dovere di disporre la revoca del contributo, senza alcuna necessità di previa verifica dell'imputabilità del ritardo al beneficiario e di particolare motivazione in ordine alle eventuali ragioni di pubblico interesse che giustificassero l'adozione dell'atto, correttamente qualificato di decadenza accertativa ”( ex plurimis e più di recente, T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I, sentenza 17 aprile 2023, n. 207). In quest’ottica, la nessuna assimilabilità dell’omologazione del provvedimento impugnato ad un atto di annullamento in autotutela dell’originario decreto di ammissione a finanziamento, in uno con la considerazione che “ i termini fissati per lo svolgimento (del procedimento amministrativo) hanno giocoforza carattere acceleratorio, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento (97 Cost.), efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, L. n. 241 del 1990), e non già perentorio ”, escludono la fondatezza del sesto motivo di ricorso.
Le medesime considerazioni valgono poi a confutazione delle censure formulate con il settimo motivo di ricorso con riguardo al più ridotto periodo di 6 anni, dalla data della proposta di revoca (-OMISSIS-) sino alla emissione (11.07.2017) e poi alla successiva notificazione (26.09.2017) del provvedimento finale.
IV – Con l’ottavo motivo di ricorso è stata eccepita la prescrizione del credito in restituzione dell’Amministrazione intimata a causa della prescrizione decennale ex art. 2949 c.c. maturata dalla data di erogazione del contributo, avvenuta il 02/05/2001.
La società ricorrente lamenta la mancanza di atti di esercizio del dritto ad essa opponibili perché “ sia le note del 2007 e del 2008, come pure la comunicazione di avvio del procedimento non sono mai state ricevute dalla -OMISSIS-, come risulta palese in atti: si è già detto e dimostrato che la nota del 2007 non è mai stata consegnata, mentre quella del 2008, inviata per posta ordinaria, non è mai giunta all'impresa. A sua volta, si è detto e dimostrato sopra come la notifica della comunicazione di avvio non sia stata valida né opponibile all'impresa. Ne deriva che dall'epoca del finanziamento del 2001, e fatto salvo il periodo di sospensione, mancano del tutto atti interruttivi sino al 2017 ”.
Osserva in contrario il Collegio, come da giurisprudenza di questo stesso TAR, “ che la concessione di contributi ad operatori economici privati per ragioni di interesse pubblico legate allo sviluppo economico di determinati territori non crea, in capo a chi li percepisca, un diritto intangibile a trattenerli presso di sé ove siano decorso i termini previsti dagli art. 2946 ss. del vigente codice civile, in assenza del provvedimento che li assegni agli stessi in via definitiva, piuttosto che (soltanto) provvisoria ”[T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, sentenza 23 gennaio 2018, n. 181]. E poiché nel caso di specie i contributi oggetto del contestato provvedimento di revoca non sono mai stati erogati a titolo definitivo alla società ricorrente, nulla poteva dare inizio al decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c.
V – Per quanto attiene alla formulata richiesta di risarcimento del danno, il Collegio osserva quanto segue.
La presente sentenza non accerta in alcuna sua parte che sia avvenuta la piena realizzazione di tutti gli interventi per i quali il finanziamento poi revocato era stato concesso, né che ad impedirla siano stati fatti estranei alla volontà della società ricorrente – più in particolare: specifici inadempimenti imputabili al -OMISSIS- di Catania. Al contrario, ambedue quelle prospettazioni sono state respinte con la reiezione, rispettivamente, del secondo e del primo motivo di ricorso.
In definitiva le circostanze che hanno determinato la illegittimità del provvedimento impugnato attengono tutte ad atti del relativo procedimento, comunicati in modo imperfetto (così come per le criticità di cui al terzo motivo di ricorso), o non formalizzati in modo adeguato (così come per il collaudo di cui al quarto motivo di ricorso), che comunque – anche perché sono evidentemente fatte salve le facoltà e le responsabilità decisionali della P.A. ancora esercitabili - non dimostrano, a fronte della illegittimità del provvedimento impugnato, il diritto del ricorrente a trattenere a titolo definitivo presso di se le somme erogate per il progetto ammesso a finanziamento, che dipendono dalla puntuale, tempestiva e completa realizzazione degli interventi dallo stesso previsti (e che, allo stato degli atti e fatti salvi gli esiti del nuovo procedimento, non risultano completati per fatto della ricorrente).
Con più specifico riguardo alla posizione delle diverse Amministrazioni convenute in giudizio per il risarcimento del danno, quanto accertato ai punti I) e II) della presente sentenza, escludendo la sussistenza di inadempimenti imputabili al -OMISSIS- di Catania, comporta il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti tanto per la insussistenza di un comportamento antigiuridico, quanto per il conseguente difetto di un nesso causale rispetto a qualunque pregiudizio economico la società ricorrente possa aver – quindi: in via di mero fatto, e senza alcuna rilevanza giuridica – subito.
Per quanto invece riguarda la posizione del -OMISSIS- e dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, la società imputa a tali soggetti una culpa in vigilando , giacchè “ il soggetto responsabile e il -OMISSIS- non hanno attuato la propria funzione di controllo, il primo attraverso le normali verifiche, il secondo non monitorando, attraverso le relazioni semestrali, l'attuazione del programma ”. Non vi è tuttavia alcun riferimento a norme specifiche che avrebbero richiesto al primo “ normali verifiche ”, ed al secondo “ relazioni semestrali ” sull’attuazione del programma. Per tale ragione, la contestazione della società ricorrente appare assolutamente generica con riguardo alla posizione degli intimati -OMISSIS- ed -OMISSIS- -OMISSIS-, e si risolve in un vizio che determina (piuttosto che la infondatezza nel merito, più in radice) la inammissibilità della domanda risarcitoria in parte qua per la mancata indicazione dei “ motivi specifici su cui si fonda il ricorso ”, ex art. 40, comma primo, lettera d), e comma secondo c.p.a.
VI – Il Collegio, conclusivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda di annullamento proposta con il ricorso in epigrafe esclusivamente per i vizi di cui al terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, con consequenziale annullamento del decreto di revoca del contributo oggetto d’impugnativa, e sempre salve le successive determinazioni del -OMISSIS- intimato assunte sulla base di atti endoprocedimentali comunicati e formalizzati in modo certo, e previa una rinnovata istruttoria emendata dai vizi che la mancata prova della esistenza o della comunicazione di tali atti ha determinato - o che risulti comunque corroborata da presunzioni gravi, precise e concordanti (come ad esempio l’assenza di denunce alla competente Autorità giudiziaria e/o di P.S. circa il furto od il danneggiamento dei beni oggetto del finanziato investimento, o di richieste di agli enti assicurativi presso cui la società ricorrente avesse assicurato tali beni per l’indennizzo del sinistro rappresentato dai danni ad essi arrecati, dalla data dell’accesso “informale” come da nota dell’-OMISSIS- -OMISSIS- n. 350 del 18.10.2017 a quella di uno successivo che ne accerti la non esistenza in atto …) quanto alla mai effettuata realizzazione degli interventi oggetto dell’erogato finanziamento da parte della società ricorrente;
2) rigetta la domanda risarcitoria.
Tenuto conto del fatto che, per la società ricorrente, la vittoria con riguardo alla proposta domanda di annullamento trova contropartita nel rigetto della proposta domanda risarcitoria, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite