TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-06-12, n. 202400660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-06-12, n. 202400660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400660
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2024

N. 00660/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2024, proposto da
E B, G C, A L, A P, A M S, rappresentati e difesi dagli avvocati L A, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale Civile di Novara, Sezione Lavoro, Giudice, Dott. Gabriele MOLINARO, n. 156 depositata il 13.07.2023 (R.G. n. 707/2022) con la quale in accoglimento del ricorso proposto da

BRENCA

Elvira,

CAMPOLO

Germana,

LOTTO

Anna,

PRIORA

Alessandra e SCIRE' Angela Maria veniva:

a) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a consegnare alle ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:

- Euro 4.000,00 per Elvira BRENCA;

- Euro 3.000,00 per Germana CAMPOLO;

- Euro 1.500,00 per Anna LOTTO;

- Euro 2.000,00 per Alessandra PRIORA;

- Euro 3.000,00 per Angela Maria SCIRE';

b) condannata la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio delle ricorrenti, in solido, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a Euro 118,50 per c.u


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Alla odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.

Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore dei ricorrenti, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. (decorrenti dalla data di proposizione del ricorso per ottemperanza), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Nell’ipotesi d’intervento del Commissario ad acta, al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co.1 del predetto DM, in ragione della natura dell’attività difensiva concretamente svolta e dell’assenza di questioni controverse aventi particolare complessità, nonché del modesto superamento del valore dello scaglione di calcolo. Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00. Si provvede inoltre alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

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