TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-24, n. 201606072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-24, n. 201606072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606072
Data del deposito : 24 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10114/2006 REG.RIC.

N. 06072/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10114/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10114 del 2006, proposto da:
V V, G G, M S, R G, T M;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. F L M, con domicilio eletto presso F Nestonni in Roma, Via Archimede, 106;

contro

Ministero della Difesa;

del provvedimento Prot. M.D.

GMIL

05 IV 151/50824 Rl4/B.24, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, IV Reparto;

del provvedimento di prot. M.D.

GMIL

05IV 121/61077 Rl4/B.24 del 24/05/2006 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, IV Reparto, 12° Divisione Trattamento Economico, entrambi ricevuti in data 17 /08/2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, già militari dell’Esercito italiano, risultavano vincitori del concorso per titoli a n. 1570 posti per volontari di truppa in servizio permanente.

Gli stessi venivano trasferiti all’85 RAV “ Verona” con sede in Montorio Veronese per la frequenza del prescritto corso.

Al termine del corso i ricorrenti venivano assegnati al 2° gruppo del 121° Reggimento A.C/A “ Ravenna”, con sede a Sabaudia (LT).

Con istanza del 20 febbraio 2005 i predetti avanzavano istanza per ottenere la corresponsione dei benefici economici di cui alla L. 10 marzo 1987, n. 100.

Con nota del 4 agosto 2006, l’amministrazione resistente, comunicava il rigetto della indicata istanza.

Avverso tale negativa determinazione i ricorrenti hanno reagito con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.

Sostengono i ricorrenti che, avendo acquisito la qualifica di volontario in servizio permanente, prima del loro trasferimento presso la sede di Verona per la frequentazione del relativo corso di formazione ed essendo gli stessi trasferiti al termine di esso, presso la sede di Sabaudia, hanno titolo alla corresponsione della richiesta indennità.

L’amministrazione ha sostenuto che il movimento dei militari ricorrenti presso la sede di Sabaudia si deve configurare come prima assegnazione di sede nel nuovo stato giuridico cui non compete il trattamento di cui alla L.100/87.

Ritiene il Collegio che tale nuova situazione giuridica dei ricorrenti comporti, in realtà, più che un trasferimento di sede, una prima assegnazione.

Nel qual caso, secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo, che risale, oramai, alla prima metà degli anni 2000 (Cons. di St., sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7204) e che il Collegio condivide e fa propria, l'indennità di trasferimento non spetta nell'ipotesi di assegnazione nella prima sede al personale militare, o equiparato non potendo, detta assegnazione, essere parificata al trasferimento d'autorità e tale evenienza è esclusa anche nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento (Cons. di St., Sez. IV, 2 dicembre1997, n. 1337 e 13 luglio 1998, n. 10831).

Con l’attribuzione del nuovo grado, che ha modificato radicalmente la precedente situazione giuridica, il militare non può vantare la persistenza dell’originaria sede di servizio, infatti, il predetto nella precedente posizione giuridica non era titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo, ovvero con l’attribuzione del nuovo grado, nei termini sopra riportati, non costituisce trasferimento d'autorità, bensì, come detto, prima assegnazione di sede che non dà titolo per fruire delle provvidenze previste nell'ordinamento di settore per ristorare il militare dai disagi conseguenti ad un trasferimento disposto d'autorità (Tar Lombardia- Milano, 24 novembre 2009, n. 5115).

Sul punto l’orientamento della Sezione ( T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, Sent., 20 febbraio, 2014 n. 2086) è fermo nel ribadire che : “La prima assegnazione nella posizione di servizio permanente non è attributiva della specifica indennità, che è connessa al solo mutamento di sede;
peraltro, la predetta indennità presuppone un servizio istituzionalmente correlato in via ordinaria ad una permanenza nella medesima sede per più di quattro anni, evidentemente non assimilabile alla permanenza presso una sede deputata allo svolgimento del corso di formazione (vedi da ultimo, T.A.R. Lazio Sez. I bis, Sent., 14-07-2011, n. 6344). Né si può ritenere che la retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della decorrenza del passaggio al servizio permanente sia sufficiente a mutare il titolo giuridico del servizio prestato sulla medesima sede di Petilia Policastro come “prima assegnazione”. La giurisprudenza in materia ha al riguardo chiarito che la decorrenza retroattiva dei provvedimenti di promozione dei militari, tra i quali rientra anche il transito del volontario nel servizio permanente, non è inidonea a configurare il presupposto per l'erogazione dell'indennità in questione (ovvero il ricalcolo di questa per periodi già decorsi alla data del decreto di promozione) stante l’espressa preclusione in tal senso disposta dall'art. 4, l. n. 836 del 1973 secondo cui "la decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data di promozione o di sistemazione in ruolo". In tal senso è stato chiarito infatti che l'indennità di trasferimento non può che essere sottoposta allo stesso regime giuridico previsto per l'indennità di missione, compreso il limite di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 sopra richiamato (Cons. Stato Sez. IV, 15-07-2008, n. 3544)”.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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