TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-06-12, n. 202300372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-06-12, n. 202300372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300372
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00372/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti D L D A, PEC deangelis.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it, e C C, PEC studiolegalecuomo@pec.it, con domicilio eletto presso il primo in Potenza Via del Gallitello n. 102;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento:

-del Decreto n. 18594 del 7.3.2023 (notificato in pari data 7.3.2023), con il quale il VicePrefetto di Potenza ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;

-del Decreto n. 5948 del 5.4.2023 (notificato il 19.4.2023), con il quale il Questore di Potenza ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 10.10.2019;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Potenza e della Questura di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con nota del 23.1.2023 il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto alla Prefettura di Potenza l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del sig. -OMISSIS-, in quanto durante il controllo del 6.12.2022, era stato riscontrato che: 1) non aveva denunciato la detenzione di 7 cartucce calibro 22;
2) non aveva comunicato l’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65;
3) aveva trasferito le armi dal luogo indicato nella denuncia di detenzione, cioè dalla sua abitazione, sita in -OMISSIS- Via -OMISSIS-, al garage, sito in -OMISSIS- Via -OMISSIS-.

Dopo la comunicazione di avvio del procedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 9519 del 6.2.2023, il sig. -OMISSIS- con memoria endoprocedimentale del 25.2.2023 ha evidenziato che: 1) le 7 cartucce calibro 22, essendo armi lunghe da caccia, rientrano nel quantitativo massimo detenibile senza denuncia di 1.500;
2) l’obbligo di comunicazione sussiste solo in caso di aumento del quantitativo dichiarato, con riferimento all’omessa comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65;
3) il garage è una pertinenza dell’abitazione.

Il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota del 3.3.2023 ha controdedotto che: 1) le cartucce calibro 22 sono soggette ad obbligo di separata denuncia;
2) poiché il sig. -OMISSIS-è titolare della sola licenza di porto di fucile per uso caccia, la mancanza delle munizioni per pistola avrebbe dovuto essere denunciata per furto o smarrimento;
3) era stato indicato il luogo di detenzione di Via -OMISSIS- e non quello di Via -OMISSIS-.

Con Decreto n. 18594 del 7.3.2023 (notificato in pari data 7.3.2023) il VicePrefetto di Potenza ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti, attesochè: 1) è sempre obbligatoria la denuncia della detenzione anche di 1 sola cartuccia calibro 22, in quanto, essendo munizioni a palla singola, non rientrano tra quelle per armi comuni da sparo;
2) il sig. -OMISSIS-non aveva fornito alcuna giustificazione sulla mancanza delle cartucce 38 special e 38 per pistola;
3) il garage è separato dall’abitazione, perché si trova al piano terra, mentre l’abitazione è ubicata al secondo piano dello stesso immobile.

Con Decreto n. 5948 del 5.4.2023 (notificato il 19.4.2023), con il quale il Questore di Potenza ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 10.10.2019, tenuto conto del rapporto di “presupposizione” e di “consenguenzialità immediata, diretta e necessaria” tra il provvedimento ex art. 39 R.D. n. 773/1931 di divieto di detenzione di armi ed il provvedimento ex art. 43 R.D. n. 773/1931 di revoca del porto di armi, “inevitabile conseguenza” del primo, da cui discende che, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, non deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, “atteso che il presente atto rimane l’unico emanabile”.

Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 5.5.2023 e depositato il 26.5.2023, ha impugnati i predetti Decreti n. 18594 del 7.3.2023 e n. 5948 del 5.4.2023, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Giudice delle Indagini Preliminari di Potenza con Decreto del 24.1.2023 aveva accolto l’istanza di archiviazione del Pubblico Ministero del 16.1.2023, in quanto: 1) l’omessa denuncia delle 7 cartucce calibro 22 doveva essere “confrontata con l’elevato quantitativo di munizioni regolarmente detenute”;
2) la mancata comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65 non costituisce “violazione del dovere di diligenza nella conservazione delle armi, tale da esporre a pericolo la pubblica sicurezza”;
3) il trasferimento delle armi “dall’abitazione ad un garage adiacente alla stessa, da considerarsi quale sua pertinenza”, non è “rilevante”.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Potenza e la Questura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 7.6.2023 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Al riguardo, va rilevato che ai sensi 39 R.D. n. 773/1931 il provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni o materie esplodenti può essere emanato nei confronti delle persone “ritenute capaci di abusarne”, mentre ai sensi dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 la licenza di porto d’armi “può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Da tali norme si evince che i provvedimenti di detenzione e di porto d’armi possono essere negati nei confronti delle persone, ritenute capaci di abusarne, in quanto in questa materia risulta evidente che la pretesa del privato ad espandere la propria sfera di libertà deve recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, che, per essere facilmente esposto e/o messo a rischio, va salvaguardato con ogni idonea cautela.

Ed invero, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 118 del 24.1.2022;
C.d.S. Sez.

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