TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-06-12, n. 202300372
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 00372/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti D L D A, PEC deangelis.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it, e C C, PEC studiolegalecuomo@pec.it, con domicilio eletto presso il primo in Potenza Via del Gallitello n. 102;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-del Decreto n. 18594 del 7.3.2023 (notificato in pari data 7.3.2023), con il quale il VicePrefetto di Potenza ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;
-del Decreto n. 5948 del 5.4.2023 (notificato il 19.4.2023), con il quale il Questore di Potenza ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 10.10.2019;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Potenza e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con nota del 23.1.2023 il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto alla Prefettura di Potenza l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del sig. -OMISSIS-, in quanto durante il controllo del 6.12.2022, era stato riscontrato che: 1) non aveva denunciato la detenzione di 7 cartucce calibro 22; 2) non aveva comunicato l’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65; 3) aveva trasferito le armi dal luogo indicato nella denuncia di detenzione, cioè dalla sua abitazione, sita in -OMISSIS- Via -OMISSIS-, al garage, sito in -OMISSIS- Via -OMISSIS-.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 9519 del 6.2.2023, il sig. -OMISSIS- con memoria endoprocedimentale del 25.2.2023 ha evidenziato che: 1) le 7 cartucce calibro 22, essendo armi lunghe da caccia, rientrano nel quantitativo massimo detenibile senza denuncia di 1.500; 2) l’obbligo di comunicazione sussiste solo in caso di aumento del quantitativo dichiarato, con riferimento all’omessa comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65; 3) il garage è una pertinenza dell’abitazione.
Il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota del 3.3.2023 ha controdedotto che: 1) le cartucce calibro 22 sono soggette ad obbligo di separata denuncia; 2) poiché il sig. -OMISSIS-è titolare della sola licenza di porto di fucile per uso caccia, la mancanza delle munizioni per pistola avrebbe dovuto essere denunciata per furto o smarrimento; 3) era stato indicato il luogo di detenzione di Via -OMISSIS- e non quello di Via -OMISSIS-.
Con Decreto n. 18594 del 7.3.2023 (notificato in pari data 7.3.2023) il VicePrefetto di Potenza ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti, attesochè: 1) è sempre obbligatoria la denuncia della detenzione anche di 1 sola cartuccia calibro 22, in quanto, essendo munizioni a palla singola, non rientrano tra quelle per armi comuni da sparo; 2) il sig. -OMISSIS-non aveva fornito alcuna giustificazione sulla mancanza delle cartucce 38 special e 38 per pistola; 3) il garage è separato dall’abitazione, perché si trova al piano terra, mentre l’abitazione è ubicata al secondo piano dello stesso immobile.
Con Decreto n. 5948 del 5.4.2023 (notificato il 19.4.2023), con il quale il Questore di Potenza ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 10.10.2019, tenuto conto del rapporto di “presupposizione” e di “consenguenzialità immediata, diretta e necessaria” tra il provvedimento ex art. 39 R.D. n. 773/1931 di divieto di detenzione di armi ed il provvedimento ex art. 43 R.D. n. 773/1931 di revoca del porto di armi, “inevitabile conseguenza” del primo, da cui discende che, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, non deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, “atteso che il presente atto rimane l’unico emanabile”.
Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 5.5.2023 e depositato il 26.5.2023, ha impugnati i predetti Decreti n. 18594 del 7.3.2023