TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-05-27, n. 202101288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-05-27, n. 202101288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101288
Data del deposito : 27 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2021

N. 01288/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03421/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2014, proposto da
Air Pullman S.p.a., Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati L L e F T, con domicilio eletto presso lo Studio del primo, in Milano, al piazzale Luigi Cadorna, n. 4;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato M L T, domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Milano, alla piazza Città di Lombardia, n. 1;

per l'annullamento

- del decreto del dirigente della Struttura Economica e Finanziaria per il Trasporto Pubblico della Regione Lombardia dell’11 agosto 2014, n. 7750, nella parte in cui decurta l’ammontare del contributo riconosciuto alle ricorrenti;

- del decreto del dirigente della Struttura Economica e Finanziaria per il Trasporto Pubblico della Regione Lombardia del 29 settembre 2014, n. 8888, nella parte in cui decurta l’ammontare del contributo riconosciuto alle ricorrenti;

- del decreto del dirigente della Struttura Economica e Finanziaria per il Trasporto Pubblico della Regione Lombardia del 28 ottobre 2014, n. 9991, nella parte in cui decurta l’ammontare del contributo riconosciuto alle ricorrenti;

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti;

nonché per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti a vedersi assegnate per l’intero le risorse statali e regionali loro destinate a copertura degli oneri sostenuti nell’anno 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

e, in ogni caso, per la condanna della Regione Lombardia all’integrale pagamento degli importi dovuti, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all’attuazione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 25 maggio 2021 il dott. F T e trattato il ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con i decreti meglio indicati in epigrafe la Regione Lombardia ha liquidato, ai sensi della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, le somme destinate alle aziende di trasporto pubblico a copertura degli oneri sostenuti nell’anno 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri per il periodo periodo 2004-2007.

2. – Air Pullman S.p.a. e Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l., imprese del settore, hanno impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti, che hanno liquidato in loro favore importi inferiori a quelli richiesti, chiedendone l’annullamento.

In particolare, l’amministrazione regionale ha fatto applicazione dell’art. 67 commi 13- bis ss. l.r. n. 6 del 2012, citata, secondo cui “le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti dal 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 sono erogate esclusivamente alle aziende o loro raggruppamenti che (...) svolgono servizi di trasporto pubblico locale in quanto titolari di contratti e/o concessioni di competenza degli enti locali o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente ai servizi di trasporto pubblico locale (...) .

Dunque, ha calcolato gli importi dovuti alle due ricorrenti sulla base del personale impiegato nei soli servizi di trasporto svolti in forza di un contratto o di una concessione da parte degli Enti locali, non tenendo conto del personale impegnato nel servizio di trasporto da e verso gli aeroporti lombardi, svolto in forza di autorizzazione della Regione.

3. – Le società rivorrenti hanno articolato tre motivi di ricorso.

3.1. – Con il primo deducono la violazione dell’art. 23, comma 1d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, conv. con mod. con l. 27 febbraio 2004, n. 47, dell’art. 1, comma 2 d.l. 21 febbraio 2005, n. 16, conv. con mod. con l. 22 aprile 2005, n. 58, dell’art. 1, comma 1230 l. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 16- bis d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. con mod. con l. 7 agosto 2012 n. 135.

In sostanza, in forza delle leggi statali indicate, i contributi de quibus sono stati sempre distribuiti in ragione del personale cui viene applicato il contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri, indipendentemente dalla tipologia di trasporto cui essi sono addetti.

D’altra parte, sino a tutto l’anno 2013 l’amministrazione regionale aveva distribuito le risorse secondo tali criteri.

3.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce che i provvedimenti impugnati violerebbe i principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, nonché gli artt. 1, 3, 41 e 117 Cost.

In via subordinata, si richiede la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 67 commi 13- bis ss. l.r. n. 6 del 2012.

Segnatamente, atteso che è imposta l’applicazione del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri a tutto il personale dipendente, concedere il contributo solo in ragione del numero di addetti destinati al trasporto pubblico svolto in forza di contratto o concessione dagli Enti pubblici locali creerebbe distorsioni della concorrenza e disparità di trattamento, provocando un trattamento dissimile per situazioni identiche.

Dunque, i provvedimenti – ma anche la legge regionale, se si ritiene che ad essa si conformino i provvedimenti impugnati – si porrebbe in contrasto con i principi di tutela della concorrenza, anche in violazione del riparto della competenza operato dall’art. 117 Cost.

3.3. – In via subordinata, e quale terzo motivo di ricorso, si domanda di interpretare l’art. 67 commi 13- bis ss. l.r. n. 6 del 2012 nel senso che i servizi svolti dalla ricorrente rientrino tra quelli per i quali è concesso il contributo.

4. – La Regione Lombardia si è costituita con comparsa meramente formale e, in vista dell’udienza di merito, ma tardivamente, ha depositato memoria con cui si è limitata a eccepire il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.

5. – Il ricorso è stato trattato il 25 maggio 2021 ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

6. – Il Tribunale ritiene, in via pregiudiziale, che la giurisdizione spetti a questo giudice amministrativo, venendo in rilievo l’esercizio del potere amministrativo di ripartizione delle somme destinate dalla legge tra i vari operatori di settore.

7. – Nel merito, il ricorso è infondato.

7.1. – I commi 13- bis ss dell’art. 56 l.r. n. 6 del 2012, introdotti dall'art. 18, comma 1, lett. a) l.r. 5 agosto 2014, n. 24, hanno rinnovato il contesto normativo, riperimetrando l’area dei destinatari dei contributi per i quali si controverte.

Come già osservato in altra occasione da questo Tribunale (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 22 luglio 2015, n. 1778), il servizio di trasporto da e per gli aeroporti lombardi, operato in forza di autorizzazione regionale, non è ricompreso tra quelli suscettibili di ottenere l’erogazione del contributo. Infatti, poiché la norma individua in via “esclusiva” i soggetti destinatari del finanziamento, deve escludersi poi che le esclusioni espresse previste dalla norma siano idonee a permettere di estendere il contributo a tutte le imprese non indicate espressamente tra gli esclusi.

Inoltre, poiché la norma individua in via “esclusiva” i soggetti destinatari del finanziamento, deve negarsi che le esclusioni espresse previste dalla norma siano idonee ad permettere di estendere il contributo a tutte le imprese non indicate espressamente tra gli esclusi. Infatti tali esclusioni sono in realtà delle limitazioni del contributo alle imprese ammesse in via generale nell’incipit della norma, che non possono godere del beneficio per tutto il personale inquadrato nel CCNL autoferrotranvieri ma solo per quello che svolge determinati servizi.

7.2. – Sotto altro profilo, non può sfuggire la diversità ontologica tra il sevizio di trasporto svolto in forza di contratto o concessione dagli Enti pubblici locali e quello svolto in ragione di una mera autorizzazione: nel primo caso, infatti, l’operatore economico partecipa a una gara, svolge un servizio pubblico per il quale è vincolato da un contratto di servizi;
nel secondo caso, l’operatore economico non deve partecipare ad alcuna gara, ma, previo rispetto di determinati requisiti, è libero di organizzare il servizio a prorpia discrezione (per il servizio di collegamento aeroportuale cfr. art 28 l.r. n. 6 del 2012).

Tale diversità giustifica, altresì, un trattamento differente, che non è, per la sua differenza, idoneo a provocare un’alterazione del percato.

Dunque, i provvedimenti impugnati non risultano illegittimi sotto questo diverso profilo evidenziato dalle società ricorrenti, né occorre investire la Corte costituzionale di questioni di legittimità della legislazone regionale.

8. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza.

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