TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-12-27, n. 201900914

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-12-27, n. 201900914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900914
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 00914/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2016, proposto da:
M F I Q, dapprima rappresentato e difeso dall'avv. S M e, successivamente, dall'avv. M C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A A, domiciliato in Cagliari presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, via Sassari n.17;



per l'annullamento

- della determinazione n. 1197 del 16 giugno 2016, a firma del Dirigente del Settore II del Comune di Alghero, con la quale è stata disposta la decadenza della concessione demaniale marittima n. 66/2001 e contestualmente ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alghero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il sig. Q è proprietario di una struttura adibita a ristorante sita in Alghero, località “Calabona”, composta da alcuni manufatti e da un’area di pertinenza, dal 2014 ceduta in affitto alla società “ A.C.E-Ristobar s.a.s. di Pinna Andrea ”.

2. Detta struttura, in parte realizzata in forza di autorizzazione edilizia n. 336 dell’8 agosto 2001, insiste, in forza di concessione (n. 66 del 29 maggio 2001 successivamente prorogata), su un’area del demanio marittimo.

3. L’atto di concessione consentiva, infatti, l’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 105 allo scopo di destinarla a “ Chiosco bar, servizi igienici, posa tavolini e sedie, tendone per ombreggio con tiranti in acciaio con basamento in calcestruzzo ”.

4. In data 18 novembre 2015 la Sezione Operativa Navale di Alghero della Guardia di Finanza effettuava un sopralluogo nel corso del quale veniva accertata:

1) l’occupazione di un’area coperta della superficie di mq. 136, adibita a Ristorante /Bar, costituita da una struttura con telaio in legno chiusa a vetri su tre lati e in legno sul quarto;

2) l’occupazione di un’area di circa mq. 314 adibita a sala ristorazione/terrazza.

5. Emergeva dunque la sussistenza di un’abusiva occupazione di area demaniale in quanto, a fronte di una superficie concessa di mq. 105, erano stati effettivamente occupati mq. 450, con realizzazione di una struttura priva dei necessari titoli edilizi (l’unico permesso edilizio riscontrato era infatti l’autorizzazione n. 336 dell’8 agosto 2001 che, a carattere temporaneo, consentiva al sig. Q P, padre del ricorrente, la realizzazione di una struttura in legno da adibire a bar della superficie totale di mq. 16, da realizzare, appunto, sull’area in concessione di mq. 105).

5.1. Veniva rilevata, inoltre, una non autorizzata modificazione soggettiva nel godimento della concessione.

6. Pertanto, con provvedimento n. 66842 del 28 dicembre 2016 il Comune di Alghero, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale n. 66 del 29 maggio 2001 (come successivamente rinnovata e prorogata).

7. In riscontro partecipativo a tale comunicazione il sig. Q formulava le proprie osservazioni, con atto acquisito al protocollo generale al n. 6361 del 3 febbraio 2015, contestando, nella sostanza, la natura demaniale di gran parte dell’area occupata che, a suo avviso, sarebbe di natura privata in quanto non poteva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi