TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-05-04, n. 201506332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-05-04, n. 201506332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201506332
Data del deposito : 4 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02492/2015 REG.RIC.

N. 06332/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02492/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2015, proposto da: WE NG, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Savarese, con domicilio eletto in Roma, Via Monfalcone, 3;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (carta di soggiorno)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento oggetto della corrente impugnativa attiene al diniego di rilascio (ovvero al diniego del rinnovo) del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, mentre le censure dedotte in gravame appaiono, prioritariamente, incentrate (evocando a più riprese il diritto all’unità familiare) sulla decretata espulsione dal territorio nazionale del ricorrente; e quindi attengono a profili di pertinenza dell’A.g.o. (ved. artt. 13 c. 8 e 30 c.6 del d.lgs n.286 del 1998) e non di questo Giudice;

Considerato, per quanto concerne le doglianze che appaiono (ovvero che potrebbero essere) apprezzabili con riguardo all’atto in questa sede impugnabile ed impugnato ( e cioè il diniego di rilascio del permesso CE) che la fattispecie per cui è causa ricade sotto l’ambito applicativo dell’art.9 del T.U. dianzi citato: norma che non accorda agli stranieri detentori dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis un diritto soggettivo al conseguimento di detto titolo ma, ben diversamente , si limita a condizionare il diniego dell’abilitazione in parola alla previa valutazione ( di cui occorre dare contezza motivazionale) dell’insieme di elementi e circostanze enucleate nel comma 4 dello stesso articolo; ed a tal riguardo va ricordato che il Giudice amministrativo ha chiarito che l'odierna previsione dell'art. 9 del d. lgs. 286/1998, come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. 3/2007,

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