TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2014-09-26, n. 201410016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2014-09-26, n. 201410016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410016
Data del deposito : 26 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02184/2014 REG.RIC.

N. 10016/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02184/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2014, proposto da:

ANSO - Associazione Nazionale della Stampa Online, F.E.M.I. Federazione Media Digitali Indipendenti, Open Media Coalition, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Scorza, Ernesto Belisario e Maria Laura Salvati, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Barbieri, 6;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
ASSONET - Associazione Nazionale Imprese Settore Telecomunicazioni e Informatica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sole Montagna, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Velletri, 10;
ad opponendum:
- Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Amendola, Stefano Astorri, Maurizio Mandel, prof. Aristide Police e prof. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, v.le della Letteratura, 30;
- Confindustria Cultura Italia – Federazione Italiana dell’Industria Culturale, nonché Nuovo Imaie – Nuovo Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Alessandro Botto, Gilberto Nava e Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via XX Settemdbre, 5;



per l'annullamento, previa sospensiva,

1) della Delibera n. 680/13/CONS adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 12 dicembre 2013, pubblicata il 18 dicembre 2013;

2) del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" allegato alla delibera n. 680/13/CONS;

3) di ogni altro atto antecedente, precedente o successivo comunque presupposto o connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con i relativi allegati;

Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” di ASSONET - Associazione Nazionale Imprese Settore Telecomunicazioni e Informatica nonché gli atti di intervento “ad opponendum” di S.I.A.E., Confindustria Cultura Italia – Federazione Italiana dell’Industria Culturale e Nuovo Imaie, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e la documentazione depositate in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 giugno 2014 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 febbraio 2014 e depositato il successivo 20 febbraio, la ANSO, la F.E.M.I. e Open Media Coalition - quali, rispettivamente, associazione cui aderiscono circa 90 tra web-tv, micro web-tv, micromedia iperlocali, blog e video blog, portali informativi e aggregatori di video contenuti operante in ambito regionale, nazionale e internazionale, associazione che opera a livello nazionale che rappresenta oltre 80 imprese attive nel settore della c.d. “stampa online”, associazione apartitica ed indipendente impegnata nella promozione, nella salvaguardia e nella difesa del diritto inalienabile alla libertà d’informazione nonché al pluralismo e all’indipendenza dei media - chiedevano l’annullamento, previa sospensione, della delibera dell’AgCom in epigrafe e dell’allegato “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” che risultava adottato;

Rilevato che, ripercorrendo la successione della fase procedimentale che aveva portato all’adozione dei provvedimenti in questione, le ricorrenti, soffermandosi previamente sulla propria ritenuta legittimazione a ricorrere, proponevano sei motivi di ricorso;

Rilevato, in sintesi, che, con il primo motivo le ricorrenti lamentavano: “ 1. Incompetenza assoluta – Violazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione art. 1 legge n. 249/1997art. 2 legge n. 481/1995 – d.lgs. n. 259/2003 – legge n. 633/1941 – artt. 14, 15, 16 d.lgs. n. 70/2003 – d.lgs. n. 177/2005 – Incompetenza relativa – Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria e ponderazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento rispetto al fine che l’amministrazione deve perseguire” , in quanto l’AgCom, in carenza di potere, aveva nella sostanza introdotto nell’ordinamento un procedimento speciale e paragiurisdizionale per l’accertamento delle violazioni dei diritti di autore “online” e l’adozione di provvedimenti idonei a porvi fine con carattere definitivo - fattispecie già disciplinata dalla legge che prevede azioni da promuoversi dinanzi all’Autorità Giudiziaria – del tutto al di fuori dal perimetro disegnato dalla normativa primaria (che era richiamata anche sotto il profilo dell’incompetenza relativa) e dai suoi presupposti nonché dalla legalità costituzionale e comunitaria;

Rilevato che, in sintesi, con il secondo motivo lamentavano “ 2. Violazione di legge – Violazione art. 156 legge n. 633/1941 – Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti” , in quanto il Regolamento impugnato conteneva una disciplina relativa ad una materia già oggetto di altra noma di rango primario, quale la legge n. 633/1941 sul “diritto d’autore” nel testo in vigore in seguito al d.lgs. n. 140/2006, e, almeno parzialmente, in evidente contrasto con essa laddove impone di ricorrere al solo giudice amministrativo avverso le determinazione dell’AgCom, in contrasto con la disciplina che riserva la competenza in materia all’a.g.o. e con la conseguenza di dare luogo ad incertezza interpretativa e orientamenti discordanti e impossibilità di trasferimento del’azione in sede giudiziaria ordinaria da parte di persone diverse dal segnalante stante la competenza vincolante dell’Autorità di settore;

Rilevato che, in sintesi, con il terzo motivo lamentavano “ 3) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 25 Costituzione – Violazione del principio del Giudice naturale precostituito per legge – Violazione e falsa applicazione art. 156 legge n. 633/1941 – Violazione d.lgs. n. 158/2003 – Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta, difetto dei presupposti” , in quanto l’effetto del Regolamento impugnato era in sostanza quello di sottrarre al suo giudice naturale chiunque fosse coinvolto nel procedimento per violazione del diritto d’autore destinato a celebrarsi dinanzi all’AgCom;

Rilevato che, in sintesi, con il quarto motivo lamentavano “ 4) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 11 Carta di Nizza – Violazione del principio di certezza del diritto e prevedibilità dei rapporti giuridici – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento” , in quanto il Regolamento impugnato, con l’ordinare ai soli prestatori di servizi (di “hosting” o “accesso a Internet”) di impedire e porre fine alla violazione del diritto d’autore e non anche a “uploader”, gestore della pagina e gestore del sito Internet, oltre a dare luogo a difficoltà operative, trasferiva in capo al prestatore di servizi il rischio di bloccare l’accesso ad un novero di contenuti ulteriori rispetto a quelli oggetto di originaria contestazione, con conseguente responsabilità nei confronti degli autori di opere estranee alla contestata violazione; né era considerata nel Regolamento in questione la circostanza nella quale si rendesse necessario disabilitare un blocco preventivamente disposto dalla stessa AgCom. Ne conseguiva per le ricorrenti una questione di rilevanza comunitaria in ordine alla violazione della libertà di comunicazione di cui all’art. 11 della Carta di Nizza da sottoporre al vaglio della Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE;

Rilevato che, in sintesi, con il quinto motivo lamentavano “ 5) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 10 carta EDU – Violazione art. 21 Costituzione – Eccesso di potere per arbitrarietà ed ingiustizia manifesta” , in quanto dal contesto del Regolamento in questione emergeva che si dava luogo a limitazione alla libertà di comunicazione – attiva e passiva – mediante un provvedimento amministrativo e non un atto avente forza di legge, in contrasto e contraddittorietà con la precedente scelta legislativa di riservare all’a.g.o., con sue sezioni specializzate, la competenza a conoscere di ogni controversia connessa alla violazione del diritto d’autore;

Rilevato che, in sintesi, con il sesto motivo lamentavano “ 6) Violazione di legge – Violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 – Violazione art. 97 Costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione della normativa comunitaria – Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti in fatto e diritto” , in quanto il regolamento non chiariva come considerare da parte dell’AgCom “irrintracciabili” l’autore del contenuto e/o il responsabile della sua pubblicazione (c.d. “uploader”) dovendo dare comunicazione dell’avvio del procedimento a costoro solo se, appunto, “rintracciabili”, fermo restando che, se rintracciati, era concesso un termine esiguo di cinque giorni,

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