TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-26, n. 202400281

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-26, n. 202400281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400281
Data del deposito : 26 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2024

N. 00281/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2023, proposto da
S M A C, rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S C in Bolzano, corso della Libertà, 58;



contro

Comune di Marebbe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R, L F, D A e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;



nei confronti

Hotel Sonnenhof S.a.s. di Castlunger Fabian & C., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento del 21.06.2023 (E700243689.1.DOCX), ricevuto in pari data via PEC, con il quale il Sindaco del Comune di Marebbe ha comunicato al ricorrente la decadenza degli effetti della SCIA protocollata il 20.6.2023, con codice pratica SUAP n. CLBSFN75E23C351K-28052023-2132, e il divieto di inizio dell’attività di “Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”, come segnalata con la predetta SCIA;

- della mail inviata al ricorrente via PEC in data 4 agosto 2023 dall’Ufficio licenze di Marebbe, nella quale si comunica: (i) di aver preso visura dell’istanza di assegnazione di n. 4 posti letto dal contingente anticipato a livello comunale; (ii) che tali posti letto possono essere assegnati dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, solamente dopo la determinazione con proprio regolamento dei criteri e delle modalità di assegnazione; (iii) che tale regolamento non è stato ancora approvato dal Comune di Marebbe; (iv) che sarà cura del Comune inviare il modello predisposto per la richiesta di assegnazione appena ne sia in possesso;

- del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 26 settembre 2022, n. 25, recante Criteri e modalità per il rilevamento, la determinazione del limite massimo e l'assegnazione di posti letto, pubblicato nel B.U. 29 settembre 2022, n. 39;

nonché di ogni altro atto, antecedente o susseguente, ancorché non conosciuto, comunque connesso a quelli impugnati di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marebbe e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso di data 19 settembre 2023, notificato in pari data, S M A C impugnava il provvedimento di decadenza della S.C.I.A. protocollata in data 20.06.2023 con conseguente divieto di inizio dell’attività di “Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe, comprensivi del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 26 settembre 2022, n. 25, recante “ Criteri e modalità per il rilevamento, la determinazione del limite massimo e l’assegnazione di posti letto ”.

Il ricorrente evidenziava di essere divenuto proprietario dell’immobile sito in Marebbe (BZ), Strada Fanes n. 52, in relazione al quale presentava al S.U.A.P. del Comune di Marebbe apposita S.C.I.A. finalizzata all’apertura e all’esercizio dell’attività di affitto di appartamento.

L’Amministrazione comunale tuttavia comunicava al ricorrente la decadenza degli effetti della predetta S.C.I.A., unitamente al divieto di prosecuzione dell’attività di affitto di appartamenti, per ritenuta carenza dei requisiti normativamente previsti, segnatamente di quanto previsto dalla Delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 548/2022, con cui veniva disposta la sospensione della possibilità di presentare la denuncia di attività “Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”. Il ricorrente, preso atto della normativa sopravvenuta di cui alla L.P. 10/2022 e al D.P.P. 25/2022, inoltrava quindi al Comune di Marebbe in data 1 agosto 2023 la richiesta di attribuzione di quattro posti letto, che veniva rigettata in assenza dell’approvazione del regolamento comunale relativo ai criteri e alle modalità di assegnazione.

2. A sostegno del proprio ricorso, previa ricognizione della normativa provinciale in materia di attività di affitto di camere e appartamenti per uso turistico, deduceva i seguenti motivi:

2.1. “ Violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 548 del 3 agosto 2022. Eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione ”.

Il ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego all’avvio dell’attività di “Affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie”, in quanto basato su un provvedimento, ossia la delibera della G.P. n. 548/2022, divenuto inefficace a far data dal 19.08.2022, data di entrata in vigore della L.P. 10/2022.

A tale normativa sopravvenuta seguiva quindi il regolamento di attuazione di cui al D.P.P. n. 25/2022, attraverso il quale venivano stabiliti i criteri e le modalità per il rilevamento, la determinazione del limite massimo e l’assegnazione di posti letto, ivi compresa l’assegnazione di nuovi posti letto dal contingente anticipato. Il provvedimento impugnato risultava dunque fondato su una delibera provinciale non più attuale e su un quadro normativo differente da quello in vigore al momento di presentazione della S.C.I.A. da parte del ricorrente.

Non poteva inoltre ritenersi che il riferimento alla delibera n. 548/2022 fosse qualificabile in termini di “ mera svista ”, tenuto conto dell’ampio lasso temporale intercorso tra la sua cessazione e l’adozione del diniego.

2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 41, co. 1, e 42, co. 2, Cost. ”.

Ad avviso del ricorrente la sospensione delle attività risultava in ogni caso illegittima, in quanto sorretta da finalità estranee a motivi imperativi di interesse generale e comunque del tutto sproporzionate. A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del D.P.P. 25/2022, inoltre, non risultavano ancora noti i tempi e i criteri per avviare l’attività di locazione di immobili uso turistico nel Comune di Marebbe.

Il citato regolamento, infatti, non stabiliva il termine per il compimento delle attività contemplate dal medesimo provvedimento normativo, né risultava una qualsivoglia attivazione da parte del Comune di Marebbe rispetto all’assegnazione di nuovi posti letto, con conseguente lesione dell’interesse del ricorrente al legittimo esercizio di un’attività costituzionalmente garantita.

La mancata adozione di un regolamento da parte della stessa Amministrazione non rientrava nelle limitazioni consentite nei confronti della proprietà e della iniziativa economica, dovendosi pertanto ravvisare l’illegittimità del D.P.P. 25/2022 anche per tali ragioni.

2.3. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 120, co. 1 e 16, co. 1, Cost., e 4 e 8, Statuto speciale del Trentino Alto-Adige/Suedtirol ”.

Il ricorrente evidenziava altresì come i provvedimenti impugnati fossero illegittimi in quanto diretti a ostacolare la circolazione e il soggiorno dei cittadini sul territorio nazionale.

I provvedimenti normativi adottati dalla Provincia Autonoma di Bolzano esulavano dai consentiti oneri fiscali per il soggiorno turistico, risolvendosi per contro in una disciplina rivolta deliberatamente a impedire il soggiorno nel territorio locale delle persone provenienti da altre regioni e ponendosi per ciò stesso in contrasto con i dettami costituzionali.

2.4. “ Violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. Violazione degli articoli 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 59/2010, dell’articolo 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, dell’articolo 34 del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/2012. Violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione ”.

I provvedimenti gravati si risolvevano in una violazione delle norme nazionali e sovranazionali a tutela della libera concorrenza e del mercato, ponendosi altresì in contrasto con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione.

Ad avviso del ricorrente l’attività del privato cittadino, titolare del diritto di proprietà sul proprio appartamento, non poteva in alcun modo incidere sullo “spazio abitativo” riservato alla popolazione residente nel caso in cui tale immobile fosse concesso in locazione al medesimo numero di persone al quale lo stesso era adibito.

Del resto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella vigenza della L.P. n. 12/1995 aveva già avuto modo di segnalare la differenza intercorrente tra l’attività di stipula di uno o più contratti di locazione e la messa a disposizione dell’alloggio accompagnata dalla prestazione di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi