TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-07-13, n. 201203436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-07-13, n. 201203436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203436
Data del deposito : 13 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09729/1996 REG.RIC.

N. 03436/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09729/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9729 del 1996, proposto da: V G, e successivamente dagli eredi legittimi L T, A V, R V, M V,
rappresentati e difesi dall'avv. N C, con domicilio eletto presso N C in Napoli, via V. Colonna, 9 c/o avv. G. Gava;

contro

Il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. G V, S A V, con domicilio eletto presso S A V in Napoli, via Tino di Camaino 6;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Castellammare di Stabia nr. 385 del 29.8.1996;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La parte ricorrente si duole che l’amministrazione di Castellammare le abbia ingiunto la demolizione di un servizio igienico (bagno) dallo stesso realizzato alla via Rispoli nr. 35.

Deduce pertanto due motivi con cui lamenta la violazione di legge (L. 47/1985) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Ha concluso per l’accoglimento.

2.- Resiste l’amministrazione.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4.- Il ricorso è infondato.

4.1.- L’amministrazione ha contestato la realizzazione di un piccolo ambiente in muratura mediante la chiusura di un balcone;
testualmente: “ All’atto del sopralluogo risultava ultimata la muratura priva di intonaci, un piccolo vano finestra in alluminio anodizzato e vetro, parzialmente il solaio di copertura ed il telaio in legno del vano porta ”.

Con il primo motivo si confuta la modifica della sagoma e dei prospetti dell'immobile.

Il mezzo è però destituito di fondamento, posto che la stessa descrizione dei luoghi (“ chiusura di un balcone”) lascia intendere il contrario.

Pari sorte accompagna il secondo motivo con il quale si nega la necessità della autorizzazione paesaggistica in quanto –si assume– nel caso di specie l’aspetto esteriore dell’edificio non risulta “ toccato ”.

Va per contro ribadito che la incontestata allocazione dell’abuso su di un balcone rende evidente la compromissione dell’aspetto esteriore dell'edificio, sicchè correttamente il Comune ha segnalato la necessità della predetta autorizzazione, rilevando che non era stata “ concessa ”.

Il ricorso è pertanto da respingere.

Le spese di causa possono tuttavia interamente compensarsi.

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