TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202005524

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202005524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005524
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2020

N. 05524/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04943/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2019, proposto da
Domina International Sa, Domina International Sa Italian Branch, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avv. P C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Associazione Federcontribuenti Italia e Paolo Lazzari, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della delibera emessa dall'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 30 gennaio 2019, notificata a mezzo PEC in data 12 febbraio 2019 (invio Provvedimento prot. 0018082);

di ogni altro atto presupposto e/o conseguente anche non noto;

della nota dell'AGCM del 14 dicembre 2018 di conclusione della fase istruttoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe Domina International SA, società di diritto svizzero con sede nel Canton Ticino, e Domina International SA – Italian Branch, con sede in Milano, hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, la delibera dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato del 30 gennaio 2019, che ha accertato che la pratica commerciale descritta al punto II del Provvedimento (“Promozione e commercializzazione delle quote di comproprietà alberghiera, predisposizione della relativa modulistica, dei prospetti informativi, dei contratti preliminari, promozione dell’offerta nel sito internet www.domina.it, contatti con potenziali clienti, diffusione dei messaggi pubblicitari, predisposizione di opuscoli informativi e pubblicitari, percezione di acconti per la vendita prima della scadenza di termini per il recesso, ostacoli ai diritti dei consumatori, mancanza di trasparenza”), posta in essere dalle società Domina Vacanze S.p.A., Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l. e Domina International SA, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, ne vieta la diffusione o continuazione, con irrogazione alla società Domina International SA di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 60.000,00.

La parte ricorrente espone quanto segue.

Domina International SA, società di diritto svizzero con sede a Lugano, è stata costituita nel novembre 2015 e sino ad oggi si è occupata esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitole da Nile, di diritto egiziano, gestore alberghiero dell’hotel Coral Bay in Sharm El Sheikh di proprietà di una società egiziana.

Il mandato, per il periodo dall’1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, non soggetto a tacito rinnovo, per il prezzo di € 15.000,00 annui, aveva ad oggetto l’esecuzione di servizi da rivolgere, nell’interesse di Nile, a clienti svizzeri ed italiani della predetta società egiziana, quali comunicazioni di marketing e l’invio agli stessi, in quanto proprietari di unità immobiliari presso il Coral Bay, di richieste da parte della società egiziana di importi dovuti per i servizi alberghieri prestati a Sharm.

Nel febbraio 2018 è stata aperta a Milano la Domina International SA - Italian Branch, con unico preposto il sig. S F, per l’esecuzione nei confronti dei clienti italiani di alcuni dei servizi previsti nel mandato conferito da Nile Company for Managing Hotels and Resort.

Il mandato Nile/Domina International è stato poi integrato prevedendo, in aggiunta al compenso pattuito, la copertura di tutti i costi funzionali all’esercizio della branch italiana.

Nessun contratto è mai esistito tra Domina International SA e Domina Vacanze S.p.A., tra Domina International SA e Domina S.r.l., tra Domina International SA e Hit Hotel S.r.l., né sono state emesse fatture nei confronti di tali soggetti, né incassate somme provenienti dagli stessi, in relazione ad alcuna delle attività oggetto di contestazione.

Domina International non costituisce gruppo con le società parti del procedimento svoltosi dinanzi all’AGCM; ad oggi Domina International SA Italian Branch non ha presentato alcun bilancio, avendo iniziato l’attività solo nel corso del 2018.

Domina International SA Italian Branch al 31 dicembre 2018 ha avuto ricavi inferiori a € 60.000,00 con una perdita di € 705,81: tali unici ricavi, pari ad € 58.065,50, sono portati da fattura emessa nei confronti della casa madre il 30 dicembre 2018. Anche Domina International SA ha registrato perdite rispettivamente per CHF 127.468,85 e 306.088,89, quindi non si comprenderebbe dove l’Autorità abbia rinvenuto la cifra di € 4,3 milioni, asserito fatturato di Domina International SA del 2017, sulla scorta del quale è stata quantificata la sanzione impugnata.

In data 19 ottobre 2018 è giunta, presso l’indirizzo PEC della branch italiana, la comunicazione con cui l’Autorità, evidenziato sinteticamente di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Domina Vacanze S.p.a. e Domina S.r.l. “per presunta infrazione degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, concernente l’offerta di unità immobiliari con la formula della comproprietà alberghiera”, quindi precisato altrettanto sinteticamente che “la scorrettezza dei comportamenti in esame riguarda i) l’ingannevolezza delle comunicazioni commerciali utilizzate da Domina (sito internet, modulistica contrattuale, altre comunicazioni) circa la natura e le caratteristiche principali dell’offerta, la sua disponibilità, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai consumatori, gli elementi identificativi e il ruolo dei professionisti coinvolti nonché, ii) l’aggressività dell’attività post-vendita realizzata da Domina attraverso l’esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere somme non dovute ovvero l’acquisto di altri prodotti”, dichiarava di estendere il procedimento anche a Domina International SA.

Affermava l’Autorità, peraltro unicamente rispetto alle strutture alberghiere oggetto dell’offerta di Domina Vacanze S.p.A. per il tramite della commercializzatrice Domina S.r.l. (tra le quali non vi è l’hotel Coral Bay di Sharm El Sheikh), che l’esponente sarebbe intervenuta nell’attività commerciale (di Domina Vacanze) con richieste di pagamento della TAA contestualmente segnalando i vantaggi connessi.

Secondo la ricorrente, su queste errate basi (segnatamente un documento che riguardava una richiesta di pagamento, ad un soggetto proprietario da circa 25 anni di unità a Sharm, della tariffa relativa alla gestione alberghiera in capo a soggetto egiziano) l’Autorità affermava che la ricorrente avrebbe svolto un ruolo attivo, poiché avrebbe fornito informazioni omissive e decettive sulle condizioni dell’offerta e sugli oneri incombenti sul consumatore per usufruire del bene, ovvero un insieme di informazioni decisive per il consumatore.

L’Autorità svolgeva quindi rilievi sul sito www.domina.it di proprietà di Domina S.r.l., in alcun modo riconducibile a Domina International e nemmeno richiamato nella lettera analizzata, e contestava le modalità di computo delle tariffe richieste (non dalle ricorrenti) in relazione ad hotel diversi dal Coral Bay.

A sostegno della necessità di estendere l’ispezione alla ricorrente l’Autorità richiamava, dunque, essenzialmente un unico documento, vale a dire il “documento n. 113: Comunicazione relativa all’anno 2019”.

In ordine a tale presunto documento, che la ricorrente contesta poiché nemmeno firmato, apparentemente rinvenuto in sede di ispezione presso gli uffici di Domina S.r.l., si tratterebbe di richiesta di pagamento di tariffa alberghiera relativamente all’hotel “Domina Coral Bay Resort, Diving, Spa & Casino Sharm El Sheikh”, sito in Egitto. Il documento sarebbe privo di qualsivoglia riferimento a Domina Vacanze S.p.a., Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l., ovvero alle strutture alberghiere italiane richiamate nel Provvedimento di estensione della procedura.

L’Autorità - a mezzo PEC inviata alla branch italiana - invitava in ogni caso Domina International SA a fornire informazioni e documentazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe c.d. agevolate relative alle strutture richiamate nel Provvedimento, tra le quali non vi è l’hotel Coral Bay, nonché i nominativi dei comproprietari di tali hotel, nonchè circa il ruolo svolto dalla ricorrente nella determinazione della tariffe e nella gestione del rapporto con gli acquirenti dell’offerta Domina Vacanze.

La ricorrente riferisce che, con PEC del difensore dell’8 novembre 2018, Domina International SA – Italian Branch si dichiarava estranea alle contestazioni mosse, precisando: - di essere branch italiana, costituita solo in data 2 febbraio 2018, di società di diritto svizzero; - di non avere rapporti con le società Domina Vacanze S.p.A. e Domina S.r.l. in ordine ai prodotti di cui alle strutture ricettive elencate a pagg. 2-3 della comunicazione del 19 ottobre 2018; - di svolgere attività di segreteria per conto della casa madre – su incarico conferito dalla Nile Company for Managing Hotels and Resorts, società di diritto egiziano e con sede in Sharm El Sheikh (Egitto) che gestisce il complesso turistico denominato Domina Coral Bay Resort & Casino di Sharm El Sheikh – occupandosi di indirizzare ai clienti italiani, per conto della Nile Company stessa, le comunicazioni di quest’ultima, sulla scorta di apposito contratto di servicing , al fine di facilitare le relazioni e la corrispondenza con i detti clienti italiani.

Quindi contestava il presunto “intervento nell’attività commerciale” in questione e nel sollecito ai consumatori dell’effettuazione del pagamento delle tariffe di cui all’accertamento, evidenziando che il detto doc. 113 dell’Autorità Garante era, tuttalpiù, una comunicazione ad un cliente residente in Italia a cui veniva richiesto il pagamento della tariffa alberghiera per il soggiorno presso il complesso Coral Bay in Egitto ed a cui, contestualmente, venivano riferite agevolazioni; tale documento costituiva pertanto, caso mai, prova dello svolgimento da parte della branch italian - costituita solo pochi mesi prima – di attività di segreteria per conto di soggetti esteri che sono titolari e/o gestiscono il Coral Bay di Sharm El Sheikh da diversi anni, soggetti estranei rispetto a Domina Vacanze S.p.A. e Domina S.r.l..

In tale occasione la ricorrente ribadiva che le tariffe erano indicate dalla Nile, società di diritto egiziano e che Domina International si limitava a richiederne il pagamento ai clienti con residenza in Italia: quindi sosteneva di non aver posto in essere nessuna pratica aggressiva o ingannevole.

Ciononostante nel Provvedimento finale l’Autorità ha incluso anche la ricorrente comminandole la relativa sanzione, con violazione del diritto di partecipare al procedimento amministrativo e del diritto di difesa.

Il

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