TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-08-04, n. 202100645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-08-04, n. 202100645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100645
Data del deposito : 4 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2021

N. 00645/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00433/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2020, proposto da
G M P, rappresentato e difeso dagli avvocati A e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), rappresentato e difeso dall'avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 271 del 12.07.2019 del Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 01.04.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Andrea De Col nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, tenutasi ex art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176), senza l’audizione delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso consegnato per la notifica il 03.09.2020 e depositato il 16.09.2020 parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, con cui il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta in giudizio, ne ha riconosciuto il diritto all’accreditamento dei contributi figurativi, ex art. 8 co. 19, d.lgs. n. 468/1997, in relazione ai seguenti periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità: dal 26.02.1999 all’08.01.2000 e dal 05.05.2000 al 28.02.2007, condannando per l’effetto l’INPS a provvedere all’accreditamento in questione e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dei procuratori distrattari.

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