TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202102492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202102492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102492
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 02492/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02850/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AT (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2005, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Buscemi e Enrico Buscemi, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Buscemi in AT, piazza A. Lincoln, 19;



contro

Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione, Soprintendenza Beni Culturali ed -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
Comune-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

– del provvedimento -OMISSIS- ha limitato il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 32 della legge n. 47/85 e s.m.i alle sole tipologie di abuso nn. 3 e 6 previste dall’allegato 1) del D.L. n. 269/03 convertito in L. n. 326/03, realizzate nell’edificio -OMISSIS-e lo ha conseguentemente ed implicitamente (e, tuttavia, chiaramente) negato per la tipologia di abuso n. 1 perpetrata nell’edificio medesimo;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione e della Soprintendenza Beni Culturali ed -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 giugno 2021, svoltasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, il dott. Pancrazio Maria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con provvedimento n. -OMISSIS-.

Il titolo edilizio era preceduto dal nulla osta -OMISSIS-

L'assentito progetto prevedeva la realizzazione di un edificio comprendente un piano cantinato, un piano terra e un piano con copertura a falde spioventi.

Nel corso della costruzione venivano però eseguite alcune modifiche e variazioni rispetto alle originarie previsioni progettuali autorizzate dalla predetta concessione edificatoria.

In particolare:

- il piano seminterrato veniva interessato da un cambio di destinazione d'uso (a residenziale), ne veniva aumentata la superficie utile, la sagoma veniva differentemente eseguita e ne veniva elevata l'altezza;

- il piano terra vedeva anch'esso un mutamento di destinazione d'uso (a residenziale), un aumento di superficie utile e una differente sagoma;

- nei piani primo e secondo (mansarda) veniva aumentata la superficie utile, veniva modificata la sagoma e gli spazi interni venivano diversamente distribuiti.

Entrato in vigore il D.L. n. 269/03, convertito in L. n. 326/03, che all'art. 32 consentiva il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla vigente disciplina, con distinte istanze del -OMISSIS- la ricorrente (nel frattempo succeduta insieme alla sorella nella comproprietà dell'edificio alla propria madre deceduta il 10.12.01) chiedeva concessione edilizia in sanatoria per i lavori abusivi rispettivamente eseguiti nel piano seminterrato, nel piano terra e nei piani primo e secondo dell'edificio in questione.

Con provvedimento-OMISSIS- è sottoposto a vincolo ambientale-paesaggistico, la Soprintendenza-OMISSIS- ha limitato il rilascio del nulla osta alle tipologie di abuso nn. 3 e 6 dell'allegato 1) del D.L. n. 269/03, convertito in L. n. 326/03 (rispettivamente, ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, differenti sagome ed altezze e diversa distribuzione degli spazi interni), realizzate nei piani dell'edificio in argomento.

Quanto agli eseguiti aumenti di superficie utile, che avevano anch'essi interessato tutti i piani dello stesso edificio, l'intimata Amministrazione non ha formalmente ed esplicitamente rilasciato (quindi, sostanzialmente, negandolo) il nulla osta di competenza.

Nell'asserito presupposto che la ricorrente avesse dichiarato che i suddetti abusi erano "non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" e che tali tipi di opere non erano suscettibili di sanatoria ai sensi della lett. d) del 27° comma dell'art. 32 del D.L. n. 269/03, convertito con L. n. 326/03 e s.m.i., l'impugnato provvedimento, pur non esternando valutazioni nel merito, ne ha evidenziato la loro insanabilità e ha invitato il Comune-OMISSIS- ad applicare le sanzioni volte a rimuoverle.

Lo stesso provvedimento è stato poi comunicato all'Autorità Giudiziaria per il procedimento penale di competenza.

Con ricorso notificato il 3–7 novembre 2005 e depositato il 9 novembre 2005, parte ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto – Sviamento.

Nella parte impugnata il provvedimento dell'intimata Soprintendenza giustifica il mancato formale rilascio (recte, il sostanziale diniego) del nulla osta di sua competenza, per gli aumenti di superficie utile realizzati nei piani dell'edificio in parola, con la circostanza che la ricorrente ne aveva dichiarato la non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico del Comune-OMISSIS-.

Asserisce parte ricorrente che di una siffatta affermazione non vi sarebbe menzione alcuna né nella domanda di concessione edilizia in sanatoria, né in alcuno degli atti allegati alla stessa e/o successivamente prodotti.

Quand'anche la ricorrente avesse dichiarato che gli aumenti di superficie utile non rispettavano la vigente normativa urbanistica applicabile all'edificio di sua proprietà, l'intimata Amministrazione, non avrebbe potuto, senza incorrere in nel vizio dello sviamento, denegare il rilascio del nulla osta in virtù dell’assenza di un presupposto al rilascio del titolo edilizio, la cui valutazione, di natura strettamente urbanistica, pertiene in maniera esclusiva al Comune, dovendosi, al contrario, limitare il suo giudizio all’accertamento della compatibilità o meno del manufatto con il vincolo paesaggistico-ambientale.

2) Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 23 della legge reg.le n. 37/1985 - Eccesso di potere per erroneità del presupposto – Incompetenza.

Assume parte ricorrente che il presupposto di natura urbanistica su cui si fonda il giudizio della Soprintendenza sarebbe errato poiché reso per esercitare un potere relativo a un'autorizzazione di natura paesaggistico-ambientale, mentre il provvedimento relativo alla concessione edilizia e il nulla osta ambientale sono fra loro autonomi e indipendenti, realizzando interessi distinti e fondandosi su presupposti diversi.

Derivatamente, l'impugnato provvedimento non avrebbe potuto assumere determinazioni sulla compatibilità o meno dell'edificio (recte, degli abusi commessi) con il vincolo ambientale basandosi sulla loro conformità o meno alla normativa urbanistica vigente nel Comune-OMISSIS-.

Peraltro, l'asserito illegittimo operato così seguito dalla Soprintendenza le avrebbe fatto assumere determinazioni diverse in ordine alla

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