TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-05, n. 202300763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-05, n. 202300763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300763
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 00763/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00177/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Barbarano Vicentino, ora Comune di Barbarano Mossano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M D, L C, E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L L, F Z, E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Albettone, non costituito in giudizio ;
Società Escavi Berica - S.E.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 29 del 4 novembre 2016, avente ad oggetto “ Società Escavi Berica S.r.l. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” – Comune di localizzazione: Albettone (VI) – Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione (D.lgs. n. 152/2006, art. 24 della L.R. n. 10/19999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 575/2013) con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 ”;

- di ogni altro connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso il parere n. 604 del 27 luglio 2016 della Commissione regionale V.I.A., allegato sub A al decreto n. 29/2016 quale sua parte integrante e sostanziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 aprile 2017 :

- della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 22 del 17 gennaio 2017, avente ad oggetto “ Ditta Società Escavi Berica srl – Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava per calcari per industria, calce, granulati, costruzioni, marmorino e basalto, denominata “SEB” in Comune di Albettone e Barbarano Vicentino (VI) ”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso, per quanto necessario, dell’Allegato A “Relazione tecnica” alla DGRV n. 1647 del 21.10.2016 avente ad oggetto “ Piano regionale delle Attività di Cava (PRAC). Adozione aggiornamento PRAC. Art. 7, comma 3, LR 7 settembre 1982 n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, comma 3 de3ll’art. 6 del d.lgs. 152/06 ” nella parte in cui, alla pagina 37/42 afferma che alle riserve calcolate nel 2014 “si dovrebbero aggiungere ulteriori 3 milioni di mc. di prossima autorizzazione”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di Società Escavi Berica - S.E.B. S.r.l.;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno gravame riguarda l’istanza di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava per calcari denominata “SEB” nel Comune di Albettone e Barbarano Vicentino (VI) presentata dalla Società Escavi Berica S.r.l.

Dopo la sentenza di annullamento della prima autorizzazione disposto dal Consiglio di Stato con sentenza 1058/2016, la Regione Veneto ha riavviato il procedimento.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 29 del 4 novembre 2016, pubblicato sul BUR n. 111 del 22 novembre 2016 che, all’esito del nuovo procedimento, ha rilasciato la VIA ed ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, paesaggistica e forestale dell’intervento, mentre con successivi motivi aggiunti ha censurato la deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 17 gennaio 2017, che ha autorizzato l’apertura e la coltivazione della cava.

Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Veneto e Società Escavi Berica S.r.l.

Con memoria depositata in data 24 marzo 2023 il Comune di Barbarano Vicentino ha rappresentato che:

- la deliberazione della Giunta regionale 22/2017 è stata oggetto impugnazione in un separato giudizio, esitato in senso favorevole ai ricorrenti (TAR Veneto, Sez. II, 24 luglio 2017, n. 735);

- la decisione è stata confermata da parte del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6257);

- dopo tali decisioni è stata rilasciata una nuova autorizzazione alla coltivazione di cava, con decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 29 del 16 settembre 2021, già oggetto di impugnazione avanti al TAR per il Veneto, con ricorso assunto al NRG 1426/2021;

- è pertanto cessata la materia del contendere e non sussiste più interesse alla decisione del ricorso.

Le parti resistenti hanno aderito alla dichiarazione del Comune ricorrente, anche in punto di richiesta di compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 25 maggio 2023.

Alla luce delle circostanze descritte, e considerato che la menzionata sentenza 735/2017 di questo TAR, confermata in appello, ha annullato gli atti impugnati con il presente gravame (Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 17 gennaio 2017, Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 29 del 4 novembre 2016 e parere della Commissione regionale V.I.A. n. 604 del 27/7/2016 allo stesso allegato), va dichiarata cessata la materia del contendere, stante l’integrale soddisfazione delle pretese azionate in giudizio.

Le spese di lite possono essere compensate, secondo l’accordo delle parti.

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