TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300405
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 00405/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00358/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante dell’azienda agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pieve Torina, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento recante data 22.3.2022 della responsabile dell'U.T.C. del Comune di Pieve Torina, comunicato in pari data, recante il rigetto sulle istanze di permesso a costruire nelle pratiche -OMISSIS-, nonché, in via di cautela, dell'art. 20.2 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pieve Torina,

e per la condanna

del Comune al rilascio del permesso di costruire o comunque dell'autorizzazione amministrativa nelle pratiche -OMISSIS- e al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Torina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso introduttivo che perviene alla odierna decisione e con il successivo atto di motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS-, anche nella spiegata veste di contitolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- con sede in Pieve Torina, impugna:

- il provvedimento datato 22 marzo 2022, con cui il responsabile dell’U.T.C. del Comune di Pieve Torina ha rigettato le istanze di rilascio del permesso di costruire relativamente alle pratiche edilizie n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

- nonché, per quanto occorrere possa, l’art. 20.2 delle NTA del P.R.G. di Pieve Torina, nella parte in cui esso venga ritenuto ostativo alla realizzazione degli interventi edificatori di cui si dirà infra .

Va precisato che nell’atto di motivi aggiunti il ricorrente si è limitato ad evidenziare che, alla luce della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, il Comune avrebbe dovuto esporre in sede di riedizione del potere tutti i motivi ostativi al rilascio dei titoli edilizi de quibus , di talché dall’eventuale accoglimento del presente ricorso dovrebbe discendere l’accertamento della spettanza dei permessi di costruire richiesti.

Il sig. -OMISSIS- chiede altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del complessivo operato dell’amministrazione intimata.

2. In punto di fatto nel ricorso introduttivo si espone quanto segue.

2.1. La presente vicenda contenziosa costituisce l’ultimo tassello di una più complessa vicenda che interessa l’azienda agricola “-OMISSIS-”, la quale, all’epoca dei fatti, constava di 18 ettari in proprietà e di ulteriori 17 ettari in affitto o regolati da altri contratti (nelle more del giudizio il sig. -OMISSIS- ha acquisito ulteriori 15 ettari).

In particolare, subito dopo il terremoto del 2016/2017 il sig. -OMISSIS-, avendo subito danni alle proprie strutture aziendali, si rivolse al Comune e proprio l’amministrazione odierna intimata sollecitò la locale Comunanza Agraria a cedere all’azienda agricola “-OMISSIS-” la stalla oggetto di una delle due pratiche edilizie per cui è causa. Dopo la stipula del contratto di locazione e il deposito del progetto di ristrutturazione della stalla, il Comune ha però negato il rilascio dei necessari atti autorizzativi, ponendo in essere un atteggiamento ostruzionistico ingiustificato.

Nello specifico:

- con decreto n. 1 del 13 luglio 2019, il commissario ad acta nominato dal Comune a seguito di astensione di quasi tutto il Consiglio Comunale, aveva adottato una variante parziale al P.R.G. col procedimento di cui alla L.R. n. 25/2017 e all’art. 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992, tenendo conto delle risultanze della conferenza di servizi decisoria del 10 aprile 2019. La variante è stata pubblicata il 14 agosto 2019 e l’azienda agricola “-OMISSIS-” ha formulato le sue osservazioni, respinte in sede di approvazione disposta con decreto commissariale n. 2 del 7 ottobre 2019. La variante in questione, la quale incideva sulla possibilità di mantenere in essere l’allevamento di maiali dell’impresa agricola sito all’estrema propaggine del capoluogo di Pieve Torina, veniva impugnata dal sig. -OMISSIS- con ricorso iscritto al N.R.G. n. -OMISSIS- di questo T.A.R.;

- con sentenza n. 565/2020 il Tribunale annullava la variante;

- successivamente il Comune rigettava le domande di rilascio del permesso di costruire n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, relative, rispettivamente, all’adeguamento del sistema di smaltimento dei liquami da allevamento di suini già esistente, mediante realizzazione di una vasca di raccolta, e ai lavori di ristrutturazione della summenzionata stalla e di un corpo accessorio. Il rigetto è stato adottato da un tecnico esterno all’uopo nominato dal Comune dopo che il funzionario preposto all’U.T.C. si era astenuto per conflitto di interessi.

2.2. Queste le caratteristiche principali dei progetti in argomento.

La pratica n. -OMISSIS- riguarda la realizzazione di opere su un edificio già esistente e avente destinazione d’uso a ricovero di bestiame, sito in località -OMISSIS- di Pieve Torina (la stalla è a circa 950 mt dalla frazione e a km 1,150 dal capoluogo). L’intervento consiste anzitutto nella manutenzione ordinaria interna alla stalla con modifica delle aperture e realizzazione di tamponamenti parziali e, in aggiunta, prevede la modifica della vasca per la raccolta dei liquami (al riguardo nel ricorso vengono trascritti i passaggi salienti della relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda, sia relativi ai lavori edilizi, sia relativi alle modalità di smaltimento delle deiezioni animali che la modifica della vasca consentirà di attuare).

La pratica n. -OMISSIS- riguarda invece il miglioramento del sistema di raccolta dei liquami dell’allevamento e in particolare nel progetto si prevede l’installazione di un separatore del materiale solido da quello liquido in modo da abbattere gli odori e migliorare l’uso dell’azoto in campo (anche in questo caso nel ricorso sono trascritti i passaggi salienti della relazione tecnica allegata alla domanda). L’impianto consiste in una vasca di dimensioni ridotte posta sotto il livello del terreno, da ubicare nella parte della proprietà più distante dall’abitato del capoluogo di Pieve Torina.

Ad entrambe le domande era allegata la comunicazione della Regione Marche di accoglimento delle domande di concessione del finanziamento pubblico a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Nel ricorso si evidenzia al riguardo che l’effettiva erogazione del contributo è subordinata al rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti competenti e che in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni il beneficiario viene dichiarato decaduto (il che nella specie si è verificato nel mese di gennaio 2022, essendo decorsi 30 mesi dalla data di concessione del contributo).

2.3. Ritenendo illegittimi i dinieghi adottati sulle domande nn. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- impugnava i predetti provvedimenti, contestando le ragioni sulle quali si fondava il relativo provvedimento. In particolare, quanto alla stalla il Comune affermava una presunta carenza in capo al sig. -OMISSIS- della legittimazione a presentare la domanda per carenza del titolo di proprietà o di legittima autorizzazione da parte del Demanio proprietario; quanto al separatore delle deiezioni, il diniego si fondava sull’asserito sovradimensionamento dell’impianto rispetto alle necessità dell’azienda agricola.

I dinieghi in parola sono stati annullati dal T.A.R. Marche con la sentenza n. -OMISSIS-, nella quale si è ritenuto che: i) il Demanio proprietario e il Consorzio di Bonifica, gestore del bene, erano consenzienti quanto alle opere da realizzare sulla stalla e il sig. -OMISSIS- era dunque legittimato a presentare la domanda nella sua veste di locatario dell’immobile; ii) quanto alla vasca per i liquami, il provvedimento di diniego era viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

La sentenza è stata appellata dal Comune ma, alla data di proposizione del presente ricorso, il relativo giudizio era ancora pendente (va al riguardo aggiunto che nelle more il Consiglio di Stato, con sentenza n. -OMISSIS-, ha confermato la decisione del T.A.R.).

2.4. Ritenendo illegittima la mancata esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, con ricorso n. -OMISSIS- R.G. il sig. -OMISSIS- ha agito in sede di ottemperanza, ma il 22 marzo 2022 (ossia il giorno prima della camera di consiglio fissata dal Tribunale per la trattazione del ricorso), il Comune depositava in giudizio il provvedimento impugnato in questa sede. Ciò determinava l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza, dichiarata dal T.A.R. con sentenza n. 458/2022.

Ad ulteriore conferma del particolare accanimento mostrato dall’amministrazione nei riguardi dell’azienda agricola “-OMISSIS-”, parte ricorrente evidenzia che il Comune aveva anche approvato una variante al Regolamento di Igiene, pure essa finalizzata ad impedire l’esercizio dell’attività di allevamento dei maiali, impugnata con il ricorso n. -OMISSIS- R.G. (dichiarato inammissibile, per carenza di lesività attuale della norma regolamentare, con sentenza del T.A.R. n. -OMISSIS-).

3. A premessa dei motivi di ricorso il sig. -OMISSIS- ricorrente espone che:

- le aree sulle quali insistono entrambi i manufatti oggetto delle due pratiche

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