TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300340

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300340
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00340/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00794/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 794 del 2022, proposto da Ecoparking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Noto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

della Ital Parcheggi S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

- del verbale del 4 aprile 2022 della gara indetta dal Comune di Noto per l’affidamento della gestione del “servizio gestione strisce blu – check point pullman turistici – sosta e mobilità per manifestazioni turistiche” per mesi 60 con cui la società ricorrente è stata esclusa;

- della nota prot. n. 17289 del 28 marzo 2022 del UP (anche se al momento non conosciuta) richiamata nel verbale di gara del 4 aprile 2022;

- del disciplinare di gara al punto 15.3.2 nella parte in cui ritiene minime e non indispensabili le caratteristiche tecniche di cui all’art. 9 punto 14) del Capitolato speciale di appalto per le ragioni di cui ai seguenti motivi in diritto; nonché dello stesso Capitolato speciale di appalto all’art. 9 punto 14) per le ragioni di cui ai seguenti motivi in diritto;

- del verbale di gara del 28 aprile 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso all’esclusione della società Ricorrente;

- della determinazione dirigenziale n. 44 del 3 febbraio 2022 del Comune di Noto con cui la procedura in argomento è stata aggiudicata alla società Ital Parcheggi s.r.l.;

- del verbale di gara del 1 marzo 2022; del 7 marzo 2022 e del 28 aprile 2022 nella parte in cui è disposta l’ammissione della società Ital Parcheggi srl e la proposta di aggiudicazione in suo favore;

per la declaratoria

- di inefficacia e/o annullamento del contratto di appalto/concessione, ove in ipotesi stipulato con la società contro-interessata;

e per la condanna

- al risarcimento del danno in forma specifica mercé l'aggiudicazione dell'appalto in favore dalla ricorrente e relativo subentro nel contratto, in ipotesi stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noto;

Vista l’Ordinanza cautelare n. 300 del 9 giugno 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Emanuele Caminiti;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

Con Determina n. 2178 del 31 dicembre 2021 (modificata ed integrata con determina n. 85 del 24 gennaio 2022), il Comune di Noto indiceva la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio gestione strisce blu - check point pullman turistici - sosta e mobilità per manifestazioni turistiche, per il periodo di mesi 60 e di importo a base di gara pari ad Euro 1.453.275,00.

Per la selezione dell’operatore economico veniva previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta più bassa, da applicarsi sul’80% degli incassi dei parcometri (poiché il restante 20% costituiva una quota fissa di spettanza del Comune).

Il disciplinare di gara prevedeva, al punto 15.3.2, l’allegazione dell’omologazione ministeriale dei parcometri offerti, con la dichiarazione del costruttore attestante il possesso delle caratteristiche tecniche ritenute minime e indispensabili e contemplate dall’art. 9 del capitolato speciale.

Ai sensi di quest’ultima disposizione normativa, il gestore aveva l’obbligo di accettare le forme più comuni di pagamento (come, ad esempio, monete da € 0,05, 0,10, 0,50, 1,00, 2,00 e banconote da € 5,00, 10,00, 20,00), nonché essere dotato di POS per il pagamento mediante tessere prepagate, carte di credito e bancomat con tastiera per la digitazione del PIN, nonché essere dotato di rendi-resto autoricaricabile.

Dopo l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico S.I.S. S.r.l., veniva stilata la graduatoria in base alle offerte economiche e la ricorrente risultava prima in classifica con un ribasso percentuale pari al 36,11258%, seguita da Telereading con un ribasso del 4,82377% e, infine, dalla Ital Parcheggi con un ribasso dell’1,5%. Nella seduta del 4 aprile 2022, la commissione di gara escludeva l’odierna ricorrente sul rilievo che il parcometro “Flowbird modello strada” risultava mancante dei requisiti tecnici minimi previsti dall’art. 9, punti 12 e 14, del capitolato speciale; veniva esclusa dalla gara anche Telereading.

La procedura di gara veniva, così, aggiudicata all’odierna contro-interessata (vedi verbale del 28 aprile 2022) con deliberazione dirigenziale n. 44 del 3 maggio 2002.

Con ricorso notificato il 4 maggio 2022 e depositato il 19 maggio 2022, parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 7 del d. lgs. 50/2016 e del principio di equivalenza – violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 – violazione dei principi della par condicio e del favor partecipationis – violazione e falsa applicazione della legge n. 208/2015 (stabilità), e del comma 4 dell’art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e art. 7 codice della strada ), veniva denunciata l’illegittimità dell’esclusione poiché: - la ricorrente avrebbe provveduto, sin dalla formulazione dell’offerta a dimostrare l’idoneità del proprio parcometro a soddisfare appieno le funzioni e le caratteristiche del bene oggetto della concessione, sotto alcuni aspetti persino con un livello di efficienza più elevato; - l’Amministrazione non avrebbe espletato alcuna verifica sull’equivalenza né avrebbe chiesto chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione sul parcometro; - la Ekoparking avrebbe inserito la documentazione di omologa ed i decreti di approvazione dei modelli del parcometro STRADA e con specifico riferimento alle caratteristiche di cui al punto 12 e 14 dell’art. 9 del Capitolato speciale, rappresentava nella cosiddetta dichiarazione di equivalenza che la soluzione proposta garantiva la massima fruibilità per tutti i tipi di utenza, come da indicazione della stazione appaltante, e garantiva sicurezza e affidabilità al servizio; - avrebbe prodotto la scheda tecnica del modello “base” del parcometro Strada; e veniva precisato che il modello di parcometro Strada BNA (di cui si è prodotto già in sede di offerta decreto di approvazione), avrebbe un sistema integrato che accetterebbe sia monete che banconote; - in altri termini, il parcometro offerto dalla ricorrente c.d. Flowbirt, oltre ad essere dotato di POS per il pagamento mediante tessere prepagate, carte di credito e bancomat con tastiera per la digitazione del PIN, sarebbe un dispositivo che accetterebbe monete e banconote e presenterebbe soluzioni equivalenti e migliori e restituirebbe il c.d. rendiresto digitale; mentre nel capitolato sarebbe richiesto il c.d. rendiresto autoricaricabile, nel senso che all’utente si restituirebbe il resto nella forma di denaro; - Ecoparking quindi già in sede di gara avrebbe fatto presente che il parcometro Strada garantirebbe il c.d. rendiresto digitale, quale caratteristica equivalente al c.d. rendiresto autoricaricabile; - il Comune di Noto non avrebbe valutato le dichiarazioni sull’equivalenza delle funzioni del proprio parcometro, limitandosi ad asserire la carenza delle caratteristiche di cui al punto 12 e 14 dell’art. 9 del capitolato speciale di appalto; di contro risulterebbe evidente che il parcometro della ricorrente sarebbe in grado di accettare monete e banconote e, dunque, di garantire il resto all’utente con un sistema equivalente; - sarebbe evidente l’erroneità dell’esclusione posto che il parcometro modello Strada accetterebbe monete e banconote; - la Stazione Appaltante era obbligata a svolgere le operazioni di gara nel rispetto del criterio di equivalenza; - risulterebbe impossibile avere l’unico parcometro nel mercato che rispondesse pedissequamente alle caratteristiche richieste dal capitolato ed in particolare che accetti esclusivamente come forma di pagamento il contante e che restituisca in tale forma l’eventuale resto all’utente; - la corretta applicazione del criterio di equivalenza, le dettagliate specifiche tecniche contenute nella lex specialis di gara, che rimarcherebbero pedissequamente le caratteristiche del parcometro prodotto dalla CH srl e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi