TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2019-03-04, n. 201901475

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2019-03-04, n. 201901475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901475
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 01346/2019 REG.RIC.

N. 01475/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01346/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2019, proposto da F V, rappresentato e difeso dagli avvocati B S, F T, V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Messico n. 7;


contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ssn del Ministero della Salute non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) Della comunicazione prot DGPROF/2/I.

5.h.a.7.1/2018/352 del 18/12/2018 del Ministero della Salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN, con cui è stata definitivamente negato il riconoscimento del titolo di fisioterapista rilasciato dalla Università di Ostrava (Repubblica Ceca) e di tutti gli atti, pareri, verbali e comunicazioni ivi richiamate;

b) Se e per quanto occorra, della precedente nota del medesimo Ministero, prot.DGPROF/2/I.

5.h.a.7.1/2018/352 del 17/10/2018 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento, con tutti gli atti e comunicazioni ivi richiamati e allegati, a cominciare dal verbale della Conferenza dei Servizi del 26/9/2018 e atti richiamati dalla medesima Conferenza;

c) Di ogni atto comunque connesso, presupposto o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che col ricorso in esame parte ricorrente si oppone al provvedimento in epigrafe indicato col quale il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento del titolo di qualifica professionale conseguito presso la Repubblica Ceca e che il Ministero, nella memoria di costituzione, ha specificato che:

“Dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione è anche risultato che tutta la parte teorica del corso per fisioterapista non viene svolta presso l’Università di Ostrava, bensì presso la sede dell’Associazione Interstudi Europei in Chiasso, che si occupa anche di stipulare direttamente le “convenzioni” con le strutture sanitarie riabilitative in Italia presso le quali gli studenti svolgono i tirocini”;

Rilevato che dalla ridetta memoria risulta che la Segreteria di Stato della Svizzera - SEFRI, con nota in data 7 luglio 2018, “non ha potuto rispondere relativamente alla reale presenza degli studenti alle lezioni secondo le modalità concordate con l’Università di Ostrava”;

Visto l’art. 50 comma 3 della direttiva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi