TAR Catania, sez. IV, sentenza 2014-07-01, n. 201401918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2014-07-01, n. 201401918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401918
Data del deposito : 1 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03120/2013 REG.RIC.

N. 01918/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03120/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3120 del 2013, proposto da:
La Mora Siciliana Spa (Ex Cubetto), rappresentata e difesa dall'avv. R B, con domicilio eletto presso Antonino Di Stefano in Catania, piazza A. Lincoln 3;

contro

Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, Ispettorato Provinciale Agricoltura di Messina, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

-del decreto di revoca e restituzione somme n° 2276 del 24-5-2013, relativo ai D.D.S. n° 2875 del 16-12-2010 n° 1989 dell'1-7-2011, n° 3988 del 6-12-2012 attinenti alla concessione di un contributo parziale per il Progetto di sviluppo rurale 2007/2013 nell'ambito del PSR Sicilia - misura 123 sottofase 1^;

-del provvedimento antimafia del 9-10-2012 adottato dal Prefetto di Messina al prot. n° 38751/Div.Area Sic. 1/PUA e di tutti gli atti di indagine connessi;

-della nota di riscontro prot. n° 4567 del 15-1-2013 a firma della Dirigente Generale, con la quale, a seguito di quanto riportato nel parere 276/2006 rilasciato dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana, viene comunicato di procedere in autotutela all'emissione del provvedimento di revoca del decreto di concessione nella considerazione che lo stesso è stato sottoposto a condizione risolutiva;

-nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Messina e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame si agisce per l'annullamento dei seguenti atti:

1) del decreto di revoca e restituzione somme n. 2276 del 24.5.2013, notificato in data 25/9/2013, registrato alla Corte dei Conti l'8/8/2013, reg. n. 6, relativo ai D.D.S. n. 2875 del 16.112010, n. 1989 dell'1/7/2011, n. 3988 del 06/12/2012 attinenti alla concessione dei contributo di € 4.236.667,00 in ragione del 20 e 50 % sull'importo della spesa ammessa di € 9.382.913,00 giusto il Progetto di sviluppo rurale 2007/2013 (di seguito PSR Sicilia), misura 123, prima sottofase;

2) del provvedimento antimafia del 9/10/2012 adottato dal Prefetto di Messina al Prot. N. 38751/Div. Area Sic. 1/PUA e di tutti gli atti di Indagine connessi non conosciuti dalla ricorrente stante il mancato rilascio dei medesimi nonostante formale domanda di accesso agli atti ;

3) della nota di riscontro prot. N. 4567 del 15.1.2013 a firma della Dirigente Generale Dr.ssa R S, con la quale a seguito di quanto riportato nel parere 276/2006 rilasciato dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana, viene comunicato di procedere in autotutela alla emissione del provvedimento di revoca del decreto di concessione nella considerazione che lo stesso è stato sottoposto a condizione risolutiva;

4) di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o connesso.

Vengono proposte le seguenti censure:

-violazione ed errata applicazione di legge : violazione degli articoli 24 e 27 costituzione italiana. violazione dell'art. 3 l. 241/90 — difetto di motivazione.

-violazione di legge : violazione dell'art 11 d.p.r. 252198. ????

- eccesso di potere: difetto di assoluta istruttoria illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, travisamento dei fatti.

-violazione di legge : violazione dell'art. 88 comma 2 d.lgs 159/2011 come modificato dall'art. 4 comma 1 lett. 13 del d.lgs 218/2012.

-eccesso di potere: difetto di assoluta istruttoria , illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 29-5-14 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I provvedimenti impugnati che dispongono negativamente in relazione alla erogazione del contributo in favore di parte ricorrente sulla base di informativa atipica della Prefettura di Messina del 9-10-12 risultano affetti dal vizio denunciato con la prima censura del ricorso attesa la non compiutezza della motivazione e dell’istruttoria cosi come questo Collegio ha gia’ rilevato con la Ordinanza cautelare n. 128/14.

Invero il provvedimento impugnato di revoca e restituzione somme n. 2276 del 24.5.2013 è motivato con esclusivo riferimento alla informativa atipica della Prefettura di Messina senza alcuna altra specifica motivazione.

Sulla questione si veda CS Sez. VI, sent. n. 1948 del 03-05-2007 che statuisce:

“Le c.d. informazioni prefettizie antimafia possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, D.Lgs. n. 490/1994;
quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;
quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, D.L. n. 629/1982. In riferimento a quest'ultime in particolare, esse si devono considerare atti non vincolanti che lasciano spazio alla discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice, che può valutare l'incidenza delle informative nella specifica procedura.”

Se, quindi, nel caso nel caso di informativa antimafia “tipica” (artt. 4 e segg. del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252), la misura interdittiva deriva direttamente dall'atto emanato dal Prefetto, diversamente la fattispecie dell’informativa prefettizia antimafia c.d. atipica (art.

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