TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-06-04, n. 202101375
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Pubblicato il 04/06/2021
N. 01375/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2020, proposto dal Sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Via Primaticcio, 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ legale in Milano, Via Freguglia, 1, presso la sede dell’Avvocatura;
per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari,
dell'atto del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia n. -OMISSIS-datato 14 febbraio 2020 e notificato in pari data recante il diniego del pagamento del Fondo Efficienza servizi istituzionali per gli anni dal 2011 al 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell’Udienza pubblica del 5 maggio 2021, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig.-OMISSIS-, appuntato scelto del Corpo della Guardia di Finanza attualmente in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia di Milano, veniva sottoposto a due procedimenti penali dalla -OMISSIS-, uno per i reati di favoreggiamento personale e rivelazione del segreto d’ufficio aggravati (artt. 378 e 326 comma 1 c.p., con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p.), l’altro per falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.).
Entrambi i procedimenti si concludevano con sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, per intervenuta prescrizione.
Per i medesimi fatti oggetto delle vicende penali sopra indicate, l’Amministrazione di appartenenza avviava due procedimenti disciplinari, il primo conclusosi con un provvedimento di archiviazione, il secondo con l’irrogazione della sanzione di corpo di un giorno di consegna di rigore. Un terzo procedimento per fatti connessi conduceva all’applicazione della sanzione del rimprovero verbale.
2. In data 17 settembre 2019-OMISSIS- presentava domanda per il pagamento del Fondo Efficienza dei servizi istituzionali per gli anni dal 2011 al 2017.
Con Determinazione del Comandante del reparto Logistico Amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza l’istanza del Sig. -OMISSIS- veniva respinta con la seguente motivazione: « [… VISTA la nota n. -OMISSIS-datata 2 dicembre 2019 del Comando Regione della guardia di Finanza di Milano con la quale si comunicava a questo ente la permanenza di cause di esclusione del beneficio ricollegabili alla sussistenza di: un procedimento disciplinare di stato archiviato e, successivamente, sfociato nell'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero;una sanzione disciplinare di corpo "consegna di rigore", a seguito dell'archiviazione del procedimento penale istaurato per l'ipotesi di reato di cui all'art. 483 c.p. , che prevede, in astratto, in caso di condanna, un provvedimento di perdita del grado per rimozione (art. 33, comma 2, del cp.m.p.) […] ».