TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202416230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202416230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416230
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 16230/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05780/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5780 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B S, A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, controinteressato intimato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – dell'8 marzo 2023, comunicato via pec il 9 marzo 2023 con cui

il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico a n. 411 posti di allievo vice ispettore di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021 “per mancanza del requisito di cui agli articoli 3, comma 1, lettera f) e 12 del comma 7 del bando di concorso”, nonché di ogni atto preordinato, coordinato e comunque connesso e consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 gennaio 2024:

per l’annullamento dell’atto conclusivo della procedura concorsuale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 febbraio 2024:

per l’annullamento della graduatoria finale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 5 aprile 2023 l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale a n. 411 posti di allievo vice ispettore di Polizia Penitenziaria indetta con PDG del 25.11.2021 “ per mancanza del requisito di cui agli articoli 3, comma 1, lettera f) e 12 del comma 7 del bando di concorso ”, previa sospensione dell’efficacia per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs n. 443/1992;
violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando di selezione del 15.11.2021, nonché eccesso di potere del principio buon andamento, di trasparenza e imparzialità della P.A. - manifesta ingiustizia.

2) carenza di motivazione dell’impugnato decreto ministeriale dell’8 marzo 2023, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. f) e dell’art. 12, comma 8, del bando di selezione, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere del principio di buon andamento e trasparenza della PA.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo, avendo svolto la procedura concorsuale in modo corretto e in conformità al dettato normativo e alle disposizioni del relativo bando di concorso.

Con decreto monocratico nr. -OMISSIS- il Presidente ha accolto la domanda cautelare e ammesso il ricorrente a partecipare alla prova scritta.

Con ordinanza nr. -OMISSIS- il Collegio ha ritenuto di fissare sollecitamente l’udienza di merito, ex art. 55 co. 10 c.p.a.

Con ordinanza presidenziale nr. -OMISSIS- è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso introduttivo con la forma dei pubblici proclami.

Con ordinanza presidenziale nr. -OMISSIS- è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica di motivi aggiunti al ricorso introduttivo con la forma dei pubblici proclami.

All’udienza del 3 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

Il ricorrente ha partecipato al concorso per complessivi n. 411 posti di allievo vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25.11.2021 ed avendo superato la prova preselettiva, la prova di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, è stato ammesso alla prova psico attitudinale, consistente nella risposta al test a domanda multipla detto “Minnesota MMPI-2” (doc 6 del ricorso) e al questionario orientativo (doc 7 del ricorso) e oltre che nel colloquio orale. Al suo esito egli è stato ritenuto non idoneo “in quanto ha dimostrato una scarsa motivazione con riferimento al ruolo e alla qualifica da rivestire, nonché insufficiente attitudine allo svolgimento dei compiti connessi. Inoltre, non ha mostrato maturazione globale scaturente dagli aspetti salienti del carattere”. In data 9 marzo 2023 gli è stato comunicato il provvedimento di esclusione dal concorso impugnato.

In seguito a ricorso giurisdizionale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 12 maggio 2023 il ricorrente è stato ammesso al prosieguo della prova selettiva, superandola.

Il 19 dicembre 2023, mediante avviso del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sul sito del Ministero della Giustizia veniva approvata e pubblicata la graduatoria finale maschile, nell’ambito della quale il ricorrente era utilmente posizionato al n. 43 di 338 candidati.

Successivamente, in data 21 dicembre 2023 veniva pubblicata la graduatoria rettificata, nella quale il ricorrente si posizionava utilmente al n. 44 su 340 candidati.

Ebbene, l’art. 124 del D. Lgs. 443/1992 (Requisiti attitudinali. Disposizioni generali) stabilisce che l’esame attitudinale è “diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima”. Il successivo articolo 125 (Requisiti attitudinali per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente), stabilisce che:

1. I requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro ”.

L’art. 12 del bando di concorso (accertamenti attitudinali) conferma integralmente il contenuto del predetto articolo 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Nel caso in esame, all’esito del colloquio la Commissione ha proceduto alla valutazione complessiva del candidato tenuto conto dei risultati dei test e del colloquio personale in cui invece si è potuto apprezzare l’attitudine, la preparazione, e la motivazione di ciascun aspirante, giudicandolo non idoneo “ in quanto ha dimostrato una scarsa motivazione con riferimento al ruolo e alla qualifica da rivestire, nonché insufficiente attitudine allo svolgimento dei compiti connessi. Inoltre, non ha dimostrato una maturazione globale scaturente dagli aspetti salienti del carattere ”.

Tale valutazione, di carattere certamente discrezionale, deve però essere raffrontata con i risultati conseguiti dal ricorrente nel successivo sviluppo della procedura concorsuale. Egli ha superato con ampi margini le successive prove alle quali è stato ammesso con riserva in seguito a provvedimento cautelare (con il punteggio di 7,50 alla prova scritta e di 9,50 alla prova orale), dimostrando una solida preparazione e determinazione all’ottenimento del posto messo a bando.

Il ricorrente ha altresì depositato una relazione tecnica redatta il 31 marzo 2023 da medico specialista in merito agli esiti del test Minnesota Multiphasic Persoanlity Inventory-2 (MMPI-2) somministrato al ricorrente in data 03 marzo 2023 nella quale si conclude che: “ allo stato attuale alcuna psicopatologia. Il periziando presenta, quindi, un adeguato compenso psicologico, tratti caratteriali maturi e che garantiscono allo stesso l’utilizzo di strategie di coping e di regolazione emotiva efficaci per la gestione di conflitti ed eventi di vita stressanti;
ciò detto, non si rilevano dal test elementi di natura psicologica e psichiatrica che allo stato attuale potrebbero precludergli la possibilità di intraprendere la carriera militare
”.

Entrambe tali sopravvenute circostanze inducono a ritenere necessario che l’Amministrazione valuti nuovamente il candidato al fine di verificare che gli elementi di criticità segnalati nel corso della procedura concorsuale siano impedenti e giustificativi della sua inidoneità.

Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della candidata, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a. a cura di una Commissione in diversa composizione.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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