TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2020-07-06, n. 202001290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2020-07-06, n. 202001290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202001290
Data del deposito : 6 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2020

N. 01290/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00444/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto di Revoca dell’Istanza di rinnovo titolo di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Milano in data 11.02.2016 e valevole fino al 11.02.2018, con prot. nr.-OMISSIS-, e notificato al ricorrente il 10 dicembre2019, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno numero assicurata -OMISSIS- a seguito di riesame su ordine del Tribunale Amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Alberto Di Mario nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Il ricorrente ha proposto ricorso contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno numero assicurata -OMISSIS- adottato a seguito di riesame disposto su ordine del Tribunale Amministrativo con l’ordinanza n. -OMISSIS-.

Contro il suddetto atto il ricorrente, con nuovo e diverso procuratore, avvocato stabilito, ha sollevato i seguenti motivi di ricorso: carenza di motivazione sul motivo del non rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed eccesso di potere per mancata valutazione di ogni elemento per il rilascio del titolo di soggiorno.

In data 04/03/20 si è costituita l’Avvocatura dello Stato, chiedendo l’inammissibilità ed in subordine la reiezione del ricorso.

Con decreto cautelare n. -OMISSIS-, pronunciato ai sensi dell’articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Collegio ha richiesto un’integrazione della documentazione depositata in giudizio in quanto la costituzione del ricorrente non è corredata da quanto previsto dall’art. 8 c.2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, secondo il quale l'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito, assegnando all’uopo, il termine di 7 giorni.

In adempimento al suddetto decreto il procuratore della parte ricorrente ha depositato telematicamente una scrittura privata tra il medesimo e l’avvocato -OMISSIS- del Foro di Roma e sottoscritta solo da quest’ultimo secondo la quale l’avvocato -OMISSIS- agisce d’intesa con l’avvocato stabilito/abogado -OMISSIS-.

Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-questa Sezione, rilevato che la suddetta scrittura privata depositata in data 30/03/20 non è autenticata ai sensi dell’art. 8 c.2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. per il solo deposito di memorie sulla questione con avvertenza che, ove accertati i presupposti di un’eventuale inammissibilità del ricorso, il giudizio potrà definirsi con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Con memoria depositata in data 22/05/20 l’avvocato stabilito ha affermato che “Nel nostro caso non si tratta di una procura nulla tale da rendere inammissibile il giudizio, poiché la lettera d’intesa è stata deposita con firma autografa dell’avv. -OMISSIS-, ed inviata telematicamente attraverso il modulo di deposito, con firma certificata dal procuratore regolarmente registrato nel regeinde del ministero e che permette l’accesso a tutte le fasi del processo telematico”.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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