TAR Calabria, sez. I, sentenza 26/04/2004, n. 961
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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento oggetto di gravame, l'xxx di Catanzaro - Concessionario
dei servizi di riscossione dei tributi per la provincia di Catanzaro - ha
sottoposto a fermo amministrativo l'autovettura di proprieta' del ricorrente
in epigrafe meglio descritta.
Tanto in ragione del mancato pagamento di diversi oneri tributari e
contributivi, tutti relativi alle cartelle esattoriali indicate nel gravato
provvedimento di fermo per un importo complessivo di Euro 475,51.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso in epigrafe sia
inammissibile per difetto di giurisdizione e possa essere deciso in forma
semplificata.
Vale, anzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dispone, per quanto di
interesse, che decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma
1, dello stesso d.P.R. n. 602 -il quale a sua volta prevede che il
concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento - il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del
debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri;che il fermo si
esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al
soggetto nei confronti del quale si procede;e che con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori
pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nello stesso articolo 86.
L'emanazione di un provvedimento di fermo di bene mobile iscritto in
pubblici registri, ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, e', dunque, posteriore
alla notifica della cartella di pagamento e si inserisce come parentesi
cautelare nella procedura di esecuzione forzata tributaria.
Orbene, l'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, nella sua attuale
formulazione, devolve al Giudice Tributario "tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi di ogni genere e specie...Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento...".
Esclusa la giurisdizione del Giudice tributario, deve parimenti ritenersi
che la controversia in argomento esuli dalla giurisdizione del Giudice
amministrativo.
L'atto, cui va riconosciuta una funzione evidentemente cautelare, in quanto
strumentale all'utile sviluppo della procedura esecutiva, esaurisce in tale
ottica, di mera conservazione del credito, la sua dimensione giuridica ed e'
pertanto estraneo alla dimensione funzionale che connota il regime tipico
dell'atto amministrativo.
La collocazione sistematica dell'istituto, l'espresso riferimento al dato
temporale dell'inizio dell'esecuzione forzata, la disciplina di cui al
D.M.503 del 7.9.1998 - da intendersi abrogato solo limitatamente alle parti
incompatibili con le innovazioni introdotte dal d.lgs. 193/2001 - inducono a
ritenere che il provvedimento di fermo sia tuttora finalizzato a bloccare il
mezzo iscritto in pubblici registri, in vista del suo pignoramento, e quindi
per la successiva vendita in sede di esecuzione forzata, a meno che il
contribuente non provveda ad estinguere il proprio debito.
Non puo', invero, dubitarsi, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 1
del D.L. 193/2001, che il rimedio del fermo amministrativo si raccordi,
comunque, agli sviluppi del procedimento di esecuzione forzata, risolvendosi
in un sostanziale ampliamento delle facolta' di autotutela del credito
azionato.
Il significato della novella legislativa va, infatti, colto nella
possibilita' di anticipare la cautela senza attendere l'esito negativo del
pignoramento, ma la natura del fermo amministrativo non muta solo per
questo, perche' esso e' sempre diretto a garantire l'esecuzione forzata sui
beni del debitore, ovvero ha natura cautelare e rafforzativa dell'obbligo di
pagamento gia' accertato e non piu' discutibile. Si tratta, dunque, di una
facolta' che assiste un diritto di credito e non della proiezione di un
autonomo potere di cura dell'interesse pubblico.
Non puo' pertanto essere condivisa l'opzione ermeneutica secondo cui il
provvedimento in esame sarebbe espressione di un potere ampiamente
discrezionale volto a porre in essere una misura dissuasiva e/o coercitiva
finalizzata a costringere il contribuente a rendersi adempiente.
Ne discende che la cognizione delle controversie in tema di fermo di beni
mobili registrati ex art. 86 cit. va rimessa al giudice ordinario, quale
giudice dell'esecuzione (conf. TAR Calabria -Catanzaro, ordinanza 22
febbraio 2001 n. 174;Tar VE sent. n.886/2003;TAR TO 1577/2002) competente
a delibare gli atti di opposizione, e cio' indipendentemente dalla
facoltativita' della scelta ("il concessionario puo' disporre il fermo") che
caratterizza le attribuzioni del concessionario nel disporre il fermo dei
beni mobili del debitore.
Opinando diversamente, si introdurrebbe un regime processuale diversificato
rispetto a quello cui restano soggetti gli atti oppositivi, ai quali,
viceversa, va ricondotto il ricorso in epigrafe.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione;
Nulla e' dovuto per le spese processuali.
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