TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-02-12, n. 202001934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-02-12, n. 202001934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001934
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 01934/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14040/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14040 del 2019, proposto da
F S, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M G, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M G in Roma, via Toscana n. 30;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero Dell’Università Ricerca Scientifica e Tecnologica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione non costituiti in giudizio;

nei confronti

M L S non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l’ottemperanza del Decreto del Giudice del Lavoro del 15 settembre 2017 n. 87504 e per l’effetto per la disapplicazione ed, ove occorra, l’annullamento del

a) decreto 21 maggio 2019 n.804 del Direttore generale per l’organizzazione (Mibact) di risoluzione del rapporto di lavoro;
b) degli atti relativi al conferimento dell’incarico triennale di Direttore generale educazione e ricerca, nella parte in cui fanno riferimento agli “effetti risolutivi del suo rapporto di lavoro”;
c) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca AGDGFIS del 26 settembre 2019 (cosiddetto “parere”) - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti, tra i quali, in particolare: d) il nuovo bando di interpello per la carica di cui sopra.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è dirigente del Mibact e, in tale qualità, nel 2017 si è rivolto al giudice civile affinché fosse accertato il suo diritto a permanere in servizio fino al raggiungimento dell’età contributiva di 42 anni e 10 mesi. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha accolto in sede cautelare la domanda ex art. 700 cpc, con ordinanza confermata dal Tribunale in formazione collegiale.

Con l’odierno ricorso viene azionato in fase esecutiva il provvedimento cautelare di cui sopra (ordinanza 87504/17), lamentando che il Mibact abbia eluso il “giudicato” civile con il decreto 21 maggio 2019 n. 804, che avrebbe replicato i vizi censurati dal giudice civile.

Si chiede pertanto l’annullamento di tale atto e l’adozione dell’ordine al Mibact di reputare il ricorrente ancora in servizio.

Alla c.c. dell’11/2/19 parte ricorrente è stata avvisata che il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, in quanto si chiede un’ottemperanza relativa a titolo giudiziale dell’AGO non passato in giudicato.

Il ricorso è inammissibile.

Il giudizio di ottemperanza, quanto ai provvedimenti del giudice ordinario, è esperibile per le sole sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cpa.

Il titolo esecutivo deve perciò costituire espressione definitiva del comando giurisdizionale per le parti, non rimovibile se non con i mezzi straordinari di impugnazione previsti nei riguardi del giudicato.

Nel caso di specie, viene azionata un’ordinanza cautelare resa ai sensi dell’art. 700 cpc., e priva dell’attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato.

Tale considerazione resta valida pur dopo la riforma del rito cautelare che ha infievolito la strumentalità del provvedimento d’urgenza rispetto alla fase del merito (divenuta eventuale), ma non ha inciso sul carattere intrinsecamente provvisorio di esso (cd. strumentalità attenuata), posto che le parti possono comunque avviare il giudizio di merito per un’ulteriore definizione giudiziale della controversia (Cass. n. 10804/16).

Nel senso della inattitudine di tali titolo a fungere da base dell’ottemperanza si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa (ad esempio, Tar Milano, n. 139 del 2019).

In difetto di costituzione delle parti resistenti, nessun provvedimento va assunto sulle spese.

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