TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-09-07, n. 201500806
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N. 00806/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2008, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dagli avv. U G e P G, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n.53;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M M e G C, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale comunale, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della ordinanza emessa dal comune di Bologna in data 19/3/2008, avente ad oggetto il sequestro della struttura carrello - rimorchio targato AB42701- abusivamente collocata su area verde in via Cristoforo Colombo, in corrispondenza del n. civico 28 a Bologna nonché della ordinanza emessa dal Comune di Bologna in data 10/4/2008, avente ad oggetto il sequestro della struttura- carrello rimorchio targato AB42870 abusivamente collocata su area verde pubblica in prossimità della rotonda Visconti lato via Carnacini a Bologna. Il ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento degli artt. 12, comma 3 bis e 3 ter, nonché art. 14 commi 4, 4 bis e 4 ter del Regolamento comunale sulla riscossione dell’imposta sulla pubblicità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il titolare di un’impresa operante nel settore della pubblicità itinerante ha impugnato due ordinanze emesse dal Comune di Bologna, ciascuna avente ad oggetto il sequestro di una struttura carrello – rimorchio abusivamente collocata su aree verdi nel comune di Bologna, l’una in via Cristoforo Colombo, l’altra in rotonda Visconti lato via Carnacini, entrambe esibenti messaggi pubblicitari. A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e della L .n. 190 del 1991 in relazione alla L. n. 507 del 1993, D.P.R. n. 639 del 1972 e L. n. 142 del 1990;eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, errore di fatto, difetto di motivazione, illogicità. Il ricorrente ha inoltre impugnato le norme del Regolamento comunale sulla riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Il comune di Bologna, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo o che esso sia parimenti dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non avendo parte ricorrente impugnato i presupposti provvedimenti comunale che ingiungevano alla società la rimozione dei carrelli. In via subordinata, nel merito, il Comune chiede la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Il Collegio rileva che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, risultando fondata la relativa eccezione sollevata dal Comune resistente, in quanto controversia il cui oggetto è pacificamente riconducibile alla materia sanzionatoria di cui alla legge n. 689 del 1981, a pieno titolo rientrante nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ciò risulta confermato, peraltro, dallo stesso ricorrente, che, in controversie del tutto simili a quella ora in esame (il ricorso non contesta il sequestro dei beni in sé, ma la legittimità delle presupposte ordinanze di ingiunzione di rimozione dei carrelli – rimorchi), ha correttamente instaurato il giudizio di opposizione a tali misure dinanzi al Giudice di pace.
Né può addivenirsi a diverse conclusioni in base alla considerazione che, nel presente ricorso, è stato impugnato anche il Regolamento del Comune di Bologna che disciplina la riscossione dell’imposta sulla pubblicità, trattandosi di censura inconferente rispetto all’oggetto del ricorso, che è oggettivamente incentrato sulla questione sanzionatoria, che, come si è detto, è devoluta alla giurisdizione della A.G.O..
Tanto basta per dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in esame, fatti comunque salvi, qualora sussistenti i relativi presupposti di legge, gli effetti della translatio iudicii di cui all’art. 11, c. 2, Cod. proc. amm..