TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-06-04, n. 202402099
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2024
N. 02099/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Vagliasindi n. 9;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare
della nota prot. -OMISSIS-, ove occorra del preavviso di rigetto, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o conseguenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 25 marzo 2024 e depositato in data 5 aprile 2024 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il deducente è titolare di un’armeria sita in -OMISSIS- via -OMISSIS- e sin dagli inizi degli anni ‘80 è sempre stato titolare, senza soluzione di continuità, di licenza di porto pistola e rivoltella per difesa personale (soprattutto a cagione della particolare attività lavorativa svolta); egli ha, inoltre, la licenza di porto di fucile per uso di caccia a più di due colpi.
In data -OMISSIS- il deducente ha presentato alla Prefettura di -OMISSIS- domanda di rinnovo convinto che non vi sarebbero state ragioni ostative al rilascio del provvedimento favorevole (anche perché non era intervenuto medio tempore alcun accadimento che avrebbe potuto determinare un rigetto della domanda).
Tuttavia, il -OMISSIS- l’esponente ha ricevuto il c.d. preavviso di rigetto in cui si contestava che non sarebbe provato il “dimostrato bisogno” « di andare armato di pistola per difesa personale, considerato che i motivi posti a fondamento della richiesta non [lo] esporrebbero a particolari attuali situazioni di rischio ».
In data -OMISSIS- l’esponente ha ricevuto la nota prot. -OMISSIS- di diniego al rinnovo del porto d’armi, in quanto « in capo al richiedente risulta una segnalazione all’A.G. per omessa annotazione della variazione nel registro delle operazioni giornalieri dei prodotti esplodenti; per quanto concerne il requisito oggettivo del dimostrato bisogno di circolare armato non è provato il dimostrato bisogno di andare armato di pistola per difesa personale, considerato che i motivi posti a fondamento della richiesta non espongono a particolari ed attuali situazioni di rischio ».
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-.
1.2. Con ordinanza 19 aprile 2024, n. 1469 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione, riservando la possibilità, ex art. 60 cod. proc. amm., di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
2. In ordine agli adempimenti istruttori disposti con ordinanza 19 aprile 2024, n. 1469, il Collegio rileva quanto segue:
- in ordine al contestato (dalla parte ricorrente) ritardo dell’Amministrazione onerata nell’adempiere all’ordinanza istruttoria, va osservato che nel processo amministrativo il termine fissato dal giudice per l'adempimento istruttorio deve ritenersi meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata con decadenze o preclusioni dalle norme regolatrici del potere istruttorio contenute negli artt. 65 e 68 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 18 luglio 2019, n. 501 ed ivi precedenti giurisprudenziali);
- in ordine alla contestata (sempre dalla parte ricorrente) erroneità dell’adempimento istruttorio, non avendo l’Amministrazione resistente depositato una “relazione di chiarimenti sui fatti di causa” bensì una memoria difensiva, va precisato che il rapporto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- (depositato in data 16 maggio 2024) è datato 16 aprile 2024, ciò che comprova che esso non costituisce adempimento istruttorio (l’ordinanza è del 19 aprile 2024), sostanziandosi invece nella “relazione illustrativa” predisposta dall’Amministrazione resistente in favore dell’Avvocatura dello Stato in ordine alla ricostruzione della vicenda e in merito alle censure articolate.
3. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 42 TULPS. Eccesso di potere per motivazione erronea, incompleta, inadeguata, violazione del principio di imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa .
Il deducente, dopo aver richiamato la disciplina in punto di licenza di porto di armi, ha lamentato l’illegittimità del diniego di rinnovo del porto d’armi, in quanto l’amministrazione non ha chiarito le ragioni che hanno giustificato un diniego dopo che per molti anni (circa quaranta) l’interessato ha sempre ottenuto il rinnovo del porto d’armi.
All’uopo la parte ricorrente ha richiamato ampio corredo giurisprudenziale in merito all’onere motivazionale rinforzato che grava sull’Amministrazione, soprattutto quando l’interessato abbia goduto per anni del