TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-10-13, n. 202201553
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01553/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2008, proposto da
M F e Z F, rappresentate e difese dagli avvocati A S e M S, con domicilio eletto presso A S, in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G M e F S, con domicilio eletto presso G C, in Verona, piazza Brà, 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 30 posti di agente di polizia locale, categoria C, pubblicato il 27.12.2007 nella parte in cui tra i requisiti per l'ammissione al concorso, di cui al punto n. 7 del bando, si prescrive il possesso - omissis - di patente di categoria idonea alla conduzione di motocicli di potenza fino a 25 Kw;tra le prove d'esame, si prescrive una prova pratica finalizzata all'accertamento dell'abilità a condurre motocicli di potenza fino a 25 Kw;della deliberazione della Giunta Comunale n. 540 del 19.12.2007, pubblicata il 25.1.2008, nella parte in cui modifica il Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale di Verona: all'art. 41 bis "Requisiti psico-fisici per l'accesso", introducendo al punto B) tra i requisiti per l'ammissione al concorso il possesso di patente di categoria idonea alla conduzione di motocicli di potenza fino a 25 Kw;
all'art. 41 quater "Procedure concorsuali", introducendo tra le prove d'esame la sperimentazione lavorativa finalizzata all'accertamento dell'abilità a condurre motocicli di potenza fino a 25 KW;del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale di Verona in parte qua siccome modificato ed integrato negli artt. 41 bis e 41 quater dalla deliberazione della G.C. n. 54o del 19.12.2007.
quanto ai motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale rep. n. 1082 del 3 marzo 2008, nella parte in cui esclude le ricorrenti dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami pubblicato il 27.12.2007 per il conferimento di 30 posti di agente di polizia locale - categoria C, in quanto le medesime non risultano in possesso della patente idonea alla conduzione di motocicli di potenza fino a 25 Kw;
di ogni atto presupposto e consequenziale ivi compresa la relazione in data 28 febbraio 2008 resa dall'Ufficio Concorsi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della dichiarazione di rinunzia del 25.7.2022, sottoscritto per accettazione dal legale dell’Amministrazione resistente, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Rilevato che, con l’atto di rinuncia sopra menzionato, parte ricorrente ha evidenziato, altresì, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia in epigrafe;
Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi in ragione dell’esito in rito della vicenda in esame e della minima attività processuale svolta;