TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-10-08, n. 202001259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-10-08, n. 202001259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001259
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2020

N. 01259/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00632/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e la Loi.Ca. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati V S e T I, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento

previa sospensione cautelare

dell’ordinanza-OMISSIS-del 14.3.2019 dell’Area Urbanistica del Comune di Gioia del Colle, prot.-OMISSIS-, avente a oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 a dichiarata rettifica della precedente ordinanza -OMISSIS-del 14.11.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gioia del Colle e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, proprietaria dell’unità immobiliare acquisita con atto per notaio -OMISSIS- del 29.8.2005, ricadente nel centro storico dell’abitato di Gioia del Colle, con tre piani di cui il terzo, descritto come soffitta, sarebbe in realtà un piano abitabile, nel 2012 comunicava l’inizio di opere di manutenzione straordinaria e conservative dell’immobile, mediante SCIA a firma dell’arch. -OMISSIS- (ricorrente coniuge della sig.ra -OMISSIS- e amministratore della Loi.Ca. s.r.l.), registrata dall’Ufficio tecnico comunale come pratica edilizia -OMISSIS-/12. Il Comune consentiva l’esecuzione delle opere, autorizzando altresì l’occupazione temporanea del suolo pubblico “ per rifacimento della facciata dell’immobile ivi esistente ”. I lavori venivano eseguiti e portati a termine e la proprietaria comunicava all’Ente, con ulteriore apposita SCIA, l’avvio di attività di “ bed and breakfast ” a conduzione familiare, nei termini di cui alla L.R. n. 27/2013. Nel corso dell’anno 2013 venivano disposti controlli dall’Ente comunale sull’entità dei lavori edili di recupero dell’immobile e la Polizia municipale trasmetteva all’U.T.C., per l’adozione dei provvedimenti di competenza, la nota -OMISSIS-del 16.4.2013, segnalando la “ modifica del prospetto del piano terzo ”, la “ effettiva preesistenza di un terzo piano ” e un “ eventuale ampliamento, per variazione dell’altezza minima preesistente al piano terzo, in considerazione che gli abbaini presenti sulla facciata risultano praticamente appena accennati, mentre risultano ben visibili prima dell’intervento di manutenzione ”. Il Comune avviava un procedimento finalizzato alla emissione dell’ordinanza di demolizione delle opere edili difformi e perveniva all’emissione dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-del 14.11.2013 che intimava ai ricorrenti “ di provvedere ai sensi dell’art. 31 DPR 380/01 al ripristino originario dello stato dei luoghi dell’immobile ”. Tale provvedimenti restava ineseguito e, a distanza di anni, previo coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, il Comune dava nuovo impulso al procedimento, pervenendo all’ordinanza di asserita rettifica di quella già emessa nell’anno 2013. La Soprintendenza, in effetti, era incaricata dal Comune (con nota comunale 4.5.2017 -OMISSIS-) di esprimere un parere vincolante circa la “ restituzione in pristino della situazione ante abuso commesso ”, ovvero sull’alternativa irrogazione di sanzione pecuniaria. A sua volta, la stessa Soprintendenza, con nota prot. -OMISSIS-del 20.6.2017, comunicava all’U.T.C. di procedere mediante la “ restituzione in pristino ante abuso commesso ”. A distanza di nove mesi dalle indicazioni ricevute dalla Soprintendenza, il Dirigente dell’Area urbanistica del Comune di Gioia del Colle emetteva la seconda ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con la precisazione che essa dovesse intendersi a rettifica dell’ordinanza precedentemente emessa sei anni prima.

I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 9.5.2019 e depositato il 3.6.2019, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 anche in relazione agli artt. 7 e 8, ricorrenza dell’art. 21-septies ovvero dell’art. 21-octies L. 241/90, violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 16 e 17, eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione agli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta.

Si costituisce il Comune intimato, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità (per la mancata impugnazione dell’ordinanza demolitoria -OMISSIS-del 2013) e l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce anche la Soprintendenza intimata, per resistere nel giudizio.

Con ordinanza -OMISSIS-del 26.6.2019, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.

All’udienza del 7 ottobre 2020, il ricorso è introitato per la decisione.

II – Va disattesa l’eccezione, formulata dal Comune resistente, di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’ordinanza del 2013.

III - Il Comune ebbe a notificare l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-del 14.11.2013 per intimare ai ricorrenti “ di provvedere ai sensi dell’art. 31 DPR 380/01 al ripristino originario dello stato dei luoghi dell’immobile ”. Tale provvedimento è rimasto non eseguito e, a distanza di molto tempo, il Dirigente dell’Area urbanistica del Comune ha emesso una nuova ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con la precisazione che essa dovesse intendersi a rettifica dell’ordinanza precedentemente emessa sei anni prima.

In effetti, non si tratta di una mera rettifica ovvero di una correzione di errore materiale, bensì di una vera e propria riedizione del potere amministrativo, attuata previo coinvolgimento della Soprintendenza archeologia e paesaggistica per la Città metropolitana di Bari, incaricata dal Comune di esprimere un parere circa la “ restituzione in pristino della situazione ante abuso commesso ” ovvero sull’alternativa irrogazione di sanzione pecuniaria. Il nuovo provvedimento tiene luogo del precedente e lo sostituisce, di guisa che i ricorrenti hanno attuale e concreto interesse a impugnarlo e a vederlo caducato, anche se non hanno mai impugnato la presupposta ordinanza del 2013, la quale deve ritenersi sostituita dal nuovo provvedimento e, pertanto, priva di efficacia.

IV –Ciò premesso, ai fini del decidere, è necessario disporre in via istruttoria una verificazione tecnica, della quale viene incaricato il dirigente dell’Area organizzativa “Urbanistica ed edilizia” del Comune di Monopoli (ovvero un funzionario tecnico comunale dal medesimo delegato), il quale dovrà rispondere ai seguenti quesiti: 1) se, nell’unità immobiliare dei ricorrenti, ricadente nel centro storico dell’abitato di Gioia del Colle, il terzo piano, descritto come soffitta, sia ab origine un piano abitabile;
2) se le opere di manutenzione straordinaria e conservative dell’immobile, realizzate dai ricorrenti nel 2012, fossero assentibili mediante SCIA;
3) se nella realizzazione di dette opere vi sia stata “ modifica del prospetto del piano terzo ”, nonché “ ampliamento, per variazione dell’altezza minima preesistente al piano terzo ”;
4) se il parere della Soprintendenza archeologia e paesaggistica per la Città metropolitana di Bari sia congruamente motivato nella parte in cui sembrerebbe escludere l’eventuale possibilità di una sanatoria delle opere, ove fosse accertata la difformità di queste ultime.

La relazione scritta del verificatore dovrà essere qui depositata in formato digitale entro 60 giorni dalla notifica o, se precedente, dalla comunicazione della presente sentenza.

E’ fissata sin d’ora l’udienza pubblica del 5 maggio 2021, per il prosieguo.

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