TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202400034
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 00034/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da
A M C, rappresentata e difesa dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Office Régional Du Tourisme, D J, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

( della delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 14.12.203 n. 1513 avente ad oggetto la nomina del dott. Davide JACCOD quale Direttore Generale dell’Office Régionale du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 17 dicembre 2026 (doc. 1) il cui esito è stato notificato alla ricorrente in data 20.12.2023;

( del verbale della Commissione di Valutazione delle candidature all’incarico di Direttore generale dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del Turismo, del 02.11.2023 dell’Assessorato Turismo, Sport e Commercio Dipartimento Turismo, Sport e Commercio Enti, Professioni del Turismo e Sport della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ove la Commissione esprime i giudizi di idoneità dei candidati;

( di tutti gli atti successivi alla nomina del Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme della Regione Autonoma della Valle d’Aosta;

( nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all’adozione dei quivi impugnati provvedimenti;
per ogni ulteriore statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D’Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Valle D’Aosta A M C impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi ad una procedura selettiva per la nomina del direttore generale dell’Office Régional du Tourisme - Ufficio Regionale del Turismo, all’esito della quale veniva nominato il dott. D J.

Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così come formulati dalla ricorrente.

1. Illegittimità di tutti gli atti impugnati - per violazione di legge: ( Violazione dell’art. 5, co. 1 lett. b) dell’avviso pubblico di selezione, in punto requisito necessario al giudizio di idoneità da parte della Commissione di valutazione. ( Violazione dell’art. 97 della Cost. ( Violazione degli artt. 12, 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4 L.r. 22/2010 e della L.r. 09/2009;
( Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità e contradditorietà;

2. Illegittimità di tutti gli atti impugnati per: ( Violazione dell’art. 97 della Cost.;
( Violazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico di selezione – lavori della commissione – lex specialis;
( Violazione della par conditio concorsorum e del principio dell’affidamento;
( Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, trasparenza e buon andamento – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento;

3. Illegittimità di tutti gli atti impugnati per: ( Violazione dell’art. 97 e 113 della Cost.;
( Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990;
( Violazione della D.G.R. n. 956/2023 del 28.08.2023 (doc. 30) e dell’avviso pubblico di selezione nella parte in cui si richiedono necessariamente al candidato competenze manageriale con specifico riferimento all’obbligo di motivazione. ( Manifesta illogicità della motivazione assunta dalla D.G.R. n. 1513 del 14.12.2023 per la scelta della nomina del Direttore generale.

La ricorrente proponeva altresì domanda, a norma dell’art. 30 c.p.a., di risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittima nomina del dott. J all’esito della selezione.

Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando a successiva memoria ogni argomentazione difensiva volta ad evidenziare l’infondatezza del ricorso ed a chiederne il rigetto.

All’odierna udienza le parti discutevano il ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta l’illegittima valutazione della commissione circa la sussistenza, in capo al dott. J, del requisito di idoneità di cui all’art. 5, comma 1, lett. b dell’avviso pubblico, il quale prevede che ai fini del giudizio di idoneità all’incarico il candidato deve dimostrare “ di disporre, sulla base delle esperienze professionali maturate, di comprovata competenza manageriale, frutto di esperienza pluriennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private con contratto di lavoro dirigenziale ”.

Secondo la ricorrente, tale requisito sarebbe carente in capo al dott. J, in quanto entrambe le cariche indicate dal candidato (Presidente e Vice Presidente dell’Associazione di volontario senza scopo di lucro Aosta Iacta Est e Segretario particolare del Presidente della Regione Valle d’Aosta) sono inidonee a perfezionare il requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b della lex specialis .

In particolare, gli incarichi ricoperti all’interno dell’associazione di volontariato non sarebbero qualificabili a norma dell’art. 5 citato in quanto non prevedono, nell’ottica della ricorrente, l’assunzione mediante “ contratto di lavoro dirigenziale ”. A riprova di tale conclusione la ricorrente evidenzia come la stessa amministrazione, in relazione al candidato T, abbia assunto una determinazione in senso contrario (escludendo il candidato) proprio in ragione del mancato possesso di una precedente esperienza con contratto di lavoro dirigenziale a fronte della circostanza per cui il candidato aveva ricoperto il ruolo di Presidente della Fondazione Montagna sicura e di Presidente del Comitato Regionale C.R.I. Valle d’Aosta.

Quanto all’incarico di Segretario Particolare del Presidente della Regione, lo stesso non potrebbe essere qualificato come rapporto di lavoro “dirigenziale”, alla luce della disciplina prevista dalla L.R. n. 22 del 2020 la quale, all’art. 12, esclude espressamente che per alla figura del Segretario Particolare si possano applicare le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4, previste per il conferimento di incarichi dirigenziali. Inoltre, secondo la ricorrente “ Il ruolo svolto da Segretario particolare, non dirigenziale, non prevede in alcun modo la gestione di risorse finanziarie, con ogni conseguente rilievo in termini di esperienza non vantata e responsabilità mai assunta ”.

Il motivo di ricorso è infondato.

Per quanto rileva ai fini della decisione, l’art. 4, primo comma, del bando di selezione pubblica (doc. 6 allegato al ricorso) prevede che “ Possono partecipare alla selezione:

a) dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale, con un’anzianità di almeno tre anni nella qualifica dirigenziale, oppure;

b) soggetti con un’esperienza professionale almeno quinquennale, maturata nel decennio antecedente in aziende o enti, pubblici o privati, con contratto di lavoro dirigenziale, oppure;

c) liberi professionisti con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero professionale, maturato nel decennio antecedente, con iscrizione all’albo ove prevista dai relativi ordini professionali ”.

Il bando, all’art. 5, comma 1, prevede che “ Ai fini del giudizio di idoneità all’incarico, il candidato deve dimostrare:

a) di disporre, sulla base delle esperienza professionali maturate, di comprovata competenza in materia di organizzazione e sviluppo dell’offerta turistica o, in alternativa, di comprovata conoscenza del territorio della destinazione turistica Valle d’Aosta e della sua offerta turistica, anche se riferita ad uno specifico segmento (es. cultura, enogastronomia, risorse naturali, comprensori sciistici,…);

b) di disporre, sulla base delle esperienze professionali maturate, di comprovata competenza manageriale, frutto di esperienza pluriennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, struttura pubbliche o private con contratto di lavoro dirigenziale ”.

Al secondo comma, il menzionato art. 5 prevede che “ Per esperienza di direzione, tenuto conto della natura dell’incarico di Direttore generale dell’Office Régional, si intende l’effettiva attività di direzione caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con esclusione delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo. L’attività di direzione deve riferirsi all’intera organizzazione dell’ente, dell’azienda, della struttura od organismo, ovvero ad una delle articolazioni organizzative e/o funzionali degli stessi ed essere contraddistinta da autonomia decisionale. Ai fini del presente avviso, non sono considerate esperienze professionali di direzione quelle esercitate in base a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, quelle relative all’esercizio di mandato politico, quelle di mera consulenza né, nel caso di società pubbliche o private, quelle esercitate quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per la carica di amministratore unico, presidente e amministratore delegato. La valutazione delle competenze professionali sarà effettuata sulla base del curriculum presentato e della relazione descrittiva, prevista dall’art. 6, tenuto conto della rilevanza delle conoscenze acquisite e della rilevanza e durata dell’esperienza maturata negli ambiti di cui al comma 1 ”.

Ciò posto, ai fini della decisione occorre stabilire se l’inciso “ con contratto di lavoro dirigenziale ” di cui al primo comma, lett. b, dell’art. 5 del bando debba essere interpretato nel senso di richiedere che il candidato abbia svolto formalmente l’attività in questione sulla base di un rapporto di lavoro regolato da contratto di livello dirigenziale ovvero se tale requisito possa essere interpretato in modo “ampio”, alla luce della ratio , così da far rientrare nella previsione anche esperienze lavorative formalmente non regolate da un contratto di lavoro dirigenziale ma dotate dei connotati “sostanziali” richiesti dalla norma.

Ritiene il Tribunale che, al fine di fornire risposta alla questione interpretativa sopra delineata, debba farsi prioritaria applicazione del canone sistematico di interpretazione, il quale, sulla base di una lettura congiunta delle previsioni, è finalizzato all’individuazione del significato che possa in modo più efficace coniugare, salvaguardandone la coerenza, la portata precettiva delle singole disposizioni.

Facendo applicazione di tale canone interpretativo, deve ritenersi che l’esplicazione analitica di ciò che può essere considerato “esperienza di direzione”, contenuta al secondo comma dell’art. 5 in esame, consenta di stemperare la portata precettiva della locuzione “ con contratto di lavoro dirigenziale ” di cui al primo comma, lett. b, consentendo una valorizzazione delle esperienze del candidato, rientranti nell’elencazione di cui al secondo comma, pur in assenza di un formale contratto di lavoro di livello dirigenziale. Laddove, infatti, l’amministrazione avesse inteso restringere il novero delle esperienze valutabili in applicazione del criterio meramente formale dell’esistenza di un contratto di lavoro dirigenziale, non avrebbe provveduto alla successiva specificazione “sostanziale” delle esperienze di direzione rilevanti ai fini della valutazione.

A supporto di tale conclusione ermeneutica depone altresì il confronto tra l’art. 5, comma 1, in esame e l’art. 4 del bando di selezione.

Una lettura rigorosa del requisito del “ contratto di lavoro dirigenziale ” di cui all’art. 5, comma 1, lett. b, infatti, risulterebbe difficilmente conciliabile con la previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. c (relativa ai requisiti di ammissione alla procedura di selezione), secondo cui possono partecipare alla procedura anche “ liberi professionisti con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero professionale, maturato nel decennio antecedente, con iscrizione all’albo ove prevista dai relativi ordini professionali ”. Tali soggetti, infatti, per definizione non svolgono la propria attività sulla base di un contratto di lavoro, ciò che renderebbe irragionevole richiedere, ai fini della diversa valutazione di idoneità all’incarico, il requisito dello svolgimento di attività di direzione sulla base di un contratto di lavoro dirigenziale.

Così interpretata la disciplina prevista dal bando di selezione, la valutazione operata dall’amministrazione circa il possesso, da parte del candidato J, del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. b e comma 2, va esente da censure.

Rileva a tal fine lo svolgimento, da parte del dott. J, di attività nell’ambito dell’associazione di volontariato Aosta Iacta Est, ove lo stesso ha ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente.

Tale esperienza lavorativa, pur non formalmente regolata da contratto di lavoro dirigenziale, è nondimeno idonea ad essere inclusa nell’ambito delle attività valutabili a norma dell’art. 5, comma 1, lett. b, in quanto rientra nell’elencazione analitica di cui al secondo comma della stessa disposizione. In particolare, l’associazione di volontariato può essere ricompresa nella nozione di “organismo” ovvero in quella di “ente” (trattandosi, tecnicamente, di un ente di diritto privato), espressamente prese in considerazione dall’art. 5, secondo comma, risultando altresì sussistente il requisito dell’esistenza di un formale atto di conferimento dell’incarico (vedi doc. 13 allegato al ricorso), nonché la spendita di poteri gestionali idonei ad impegnare l’associazione nei rapporti esterni (vedi art. 9 dello statuto dell’associazione, doc. 15 allegato al ricorso). Inoltre, la disposizione in esame include espressamente tra le esperienze professionali qualificabili come “di direzione” quelle relative allo svolgimento degli incarichi di “ amministratore unico, presidente e amministratore delegato ”.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si impone il rigetto del primo motivo di ricorso in quanto il candidato J risulta in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 5, comma 1, del bando di selezione.

Con un secondo motivo di ricorso viene lamentata l’illegittima ingerenza nella procedura della struttura Dipartimento del Turismo, dello Sport e del Commercio.

In primo luogo, quest’ultima, a fronte di una richiesta di integrazione documentale avanzata dalla commissione di valutazione nei riguardi del candidato J, avrebbe operato un’indebita specificazione della stessa, sostituendosi alla commissione nell’indicazione di specifici documenti da produrre. Tale condotta avrebbe illegittimamente avvantaggiato il dott. J, anche in considerazione del fatto che la documentazione richiesta atteneva specificamente al requisito di idoneità di cui all’art. 5 del bando.

In secondo luogo, l’amministrazione, e per essa l’Assessore al Turismo, sport e commercio, con verbale di designazione, avrebbe illegittimamente proposto alla Giunta regionale il candidato J per l’incarico di Direttore Generale dell’Office Regionale du tourisme (mancando nella lex specialis qualsiasi previsione relativa ad una “proposta” da parte dell’Assessore alla Giunta regionale, ai fini della nomina), allegando peraltro una scheda di valutazione differente rispetto a quella adottata dalla Commissione di valutazione nel rendere il proprio giudizio, in quanto contenente nuovi e differenti sotto-parametri di valutazione.

Il motivo di ricorso è infondato.

Quanto al primo profilo di doglianza, lo stesso non è meritevole di accoglimento in quanto l’amministrazione resistente, in ossequio al canone di buona fede di cui all’art. 1, comma 2- bis , della L. n. 241 del 1990, si è limitata ad individuare la tipologia di documentazione utile al fine di soddisfare l’esigenza di integrazione documentale manifestata dalla commissione valutatrice.

La commissione, infatti, aveva già provveduto ad una specificazione circa le esigenze di integrazione istruttoria sorte nella fase di valutazione, richiedendo la produzione di “ elementi integrativi atti a comprovare il possesso dell’esperienza manageriale di direzione, relativamente all’attività svolta all’interno dell’associazione Aosta Iacta Est ”.

Alla luce di una simile perimetrazione delle esigenze istruttorie ad opera della commissione, non costituisce un’indebita ingerenza nei lavori della stessa l’ulteriore specificazione operata dall’amministrazione resistente, la quale si limitata a richiedere, in particolare, la produzione “ del bilancio, dell’atto costitutivo, dello Statuto dell’Associazione unitamente agli atti di conferimento alla S.V. di cariche all’interno della stessa ”, al fine di consentire una più efficiente interlocuzione tra il privato candidato e l’apparato amministrativo chiamato ad operare la selezione, tanto più se si considerano le esigenze di celerità della procedura (manifestate nella stessa comunicazione dell’amministrazione del 30.10.2023, vedi doc. 10 allegato al ricorso) e l’assegnazione di un termine di soli due giorni per la produzione documentale.

Quanto al secondo profilo di doglianza, deve rilevarsi che la procedura selettiva di cui è causa, come espressamente enunciato nello stesso art. 1 dell’avviso di selezione, è stata indetta ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9 del 2009, testo normativo che è espressamente richiamato anche nella proposta di designazione stilata dall’assessore competente (doc. 3 di parte ricorrente) e nella delibera di Giunta conclusiva di nomina (doc. 1 di parte ricorrente).

In particolare, l’art. 7 della L.R. n. 9 del 2009 indica espressamente, al primo comma, il ruolo assunto dall’assessore competente ai fini della proposta di nomina alla Giunta, laddove si prevede che “ Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di turismo ”.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che l’assessore regionale competente in materia di turismo abbia legittimamente operato la “proposta” di un candidato da sottoporre alla Giunta ai fini della nomina, in quanto tale modalità procedimentale era espressamente prevista dalla legge e dal bando di selezione.

Ammessa la necessità, sul piano procedimentale, di una “proposta” alla Giunta da parte dell’assessore regionale competente in materia di turismo, deve altresì ammettersi la necessità che la stessa sia corredata da un apparato argomentativo idoneo ad esplicare le ragioni dell’individuazione del candidato da proporre. Tale esigenza di motivazione va affermata in quanto connaturata alla stessa esistenza di un potere (pur meramente procedimentale) di proposta in capo all’assessore, il cui esercizio, diversamente, risulterebbe arbitrario e privo di qualsiasi utilità valutativa per la Giunta, chiamata ad operare, in ultima battuta, la nomina.

Con un terzo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, in quanto “ il provvedimento di nomina e gli atti ad esso presupposti non renderebbero ragione della preferenza attribuita al candidato prescelto dalla Giunta regionale ”.

In aggiunta a ciò, ad ulteriore specificazione del motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la genericità della motivazione adottata dall’amministrazione, evidenziando altresì come, pur a fronte di una chiara previsione nel bando circa la necessità che il candidato prescelto fosse dotato (tra l’altro) di competenze manageriali, su tale punto non veniva svolta alcuna argomentazione a sostegno della nomina del candidato J.

Il motivo di ricorso è infondato.

Ritiene il Tribunale che l’atto, di alta amministrazione, mediante il quale la Giunta regionale ha nominato D J nel ruolo di Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme della Regione Autonoma della Valle d’Aosta non sia connotato da profili di illegittimità sotto il profilo del difetto di motivazione.

Va ricordato, sul punto, che dalla qualificazione dell’atto come di “alta amministrazione” (non oggetto di contestazione tra le parti) discende l’esistenza di un onere motivazionale attenuato in capo alla Giunta.

In tema di sindacato giurisdizionale sugli atti di “alta amministrazione”, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “ gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo ” (Consiglio di Stato, sez. V, 27.7.2011, n. 4502).

Ammessa, dunque, la configurabilità di un sindacato da parte del giudice amministrativo, è stato tuttavia chiarito che esso può esplicarsi “ entro i ristretti limiti entro cui atti a forte tasso di discrezionalità si prestino ad essere sindacati nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo prevista dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm .”, nel senso che “ per quanto ampia possa presentarsi negli atti in esame la discrezionalità amministrativa, quest’ultima rimane sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche e dal fondamento sostanziale del potere amministrativo consistente nell’impossibilità di utilizzare lo stesso per fini diversi da quelli che ne giustificano l’attribuzione ” (Consiglio di Stato, sez. V, 2.8.2017, n. 3871).

Ciò chiarito in prospettiva generale, nel caso di specie la Giunta ha adeguatamente veicolato all’esterno, con motivazione non incoerente o illogica, le ragioni che hanno condotto alla nomina del candidato J (concordando con la proposta dell’Assessore al Turismo).

In particolare, sotto il profilo della ponderazione dei criteri valutativi previsti dalla legge, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi irragionevole la scelta della Giunta di attribuire un peso determinante all’esperienza vantata dai candidati in ambito turistico (art. 5, comma 1, lett. a del bando di selezione), anche in ragione della circostanza per cui, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 2009 in punto di attribuzioni del Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme, quest’ultimo può nominare un direttore amministrativo (vedi art. 7, comma 4- bis ), al quale “ sono affidate la gestione e la responsabilità amministrativa e contabile dell’ente ”, ciò che costituisce ausilio al direttore generale per lo svolgimento delle mansioni più squisitamente manageriali ricomprese nelle proprie attribuzioni.

Inoltre, sotto il profilo della concreta applicazione del criterio, la Giunta ha fatto buon governo dello stesso, non incorrendo in carenze istruttorie o travisamento di fatti, alla luce dell’elevata qualificazione del candidato sotto il profilo delle esperienze maturate in materia di organizzazione di eventi nel settore turistico e di conoscenza del territorio.

Per le ragioni sopra esposte anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.

Alla luce dell’infondatezza dei motivi di impugnazione proposti da parte ricorrente si impone il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno, che trova fondamento sulla prospettazione di illegittimità degli atti impugnati.

Nel complesso, dunque, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite vanno compensate, alla luce della circostanza per cui la controversia è sorta anche in ragione dell’incerta formulazione letterale del bando di selezione.

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