TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-09-28, n. 201809635

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-09-28, n. 201809635
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809635
Data del deposito : 28 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2018

N. 09635/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03728/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3728 del 2018, proposto da Impre. Dor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio 6;

contro

La Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R B, con cui è domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n° 1857/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 09.08.2016 e pubblicato il 29.08.2016 e relativo al procedimento n° 5711/16 divenuto irrevocabile ed esecutivo il 09.11.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Premette la parte ricorrente che, con il decreto ingiuntivo n° 1857/2016 emesso il 9 agosto 2016 e pubblicato il 29 agosto 2016, il Tribunale Ordinario di Velletri ingiungeva alla Regione Lazio “di pagare, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso la somma di € 55.614,37;
gli interessi legali dalla domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 ed € 406,50 oltre rimborso spese generali (15% dei compensi) i.v.a. e c.p.a. come per legge”.

Precisa, ancora, che il decreto ingiuntivo era regolarmente ricevuto dalla Regione Lazio e passava in giudicato per mancanza di opposizione;
quindi, in data 9 novembre 2016 veniva apposta la formula esecutiva al decreto ingiuntivo che, pertanto, veniva notificato alla Regione Lazio in data 27 giugno 2017. La società provvedeva poi ad emettere, in data 9 dicembre 2016, la fattura elettronica n° 3/2016 PA, regolarmente acquisita al sistema informatico della Regione Lazio con il codice CIG-04875958F0 per un importo complessivo di € 61.974,12.

Espone, tuttavia, che la Regione Lazio provvedeva, in data 3 ottobre 2017, al pagamento delle sole spese legali liquidate in sede monitoria corrispondendo l’importo di € 3.521,72, rimanendo, pertanto, insoddisfatta la restante pretesa creditoria.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede, pertanto, l’esecuzione della pronuncia in oggetto nella parte in cui reca la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della sorte capitale di € 55.614,37, oltre gli interessi moratori dalla domanda al soddisfo, attraverso l’ordine all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo non opposto e munito di formula esecutiva.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, depositando i provvedimenti di liquidazione emessi in favore della parte ricorrente a saldo di quanto dovuto e chiedendo, per l’effetto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quindi, alla camera di consiglio del 25 settembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti nelle date 8 giugno e 3 settembre 2018, attestante l’esecuzione, medio tempore, dell’ordine di pagamento di cui sopra in modo integralmente satisfattivo delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, ritiene che non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Sussistono, peraltro, motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto anche conto che nessuna ulteriore attività difensiva è stata posta in essere dalla parte ricorrente.

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