TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-03-07, n. 202303781

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-03-07, n. 202303781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303781
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 03781/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02646/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2017, proposto da
Associazione Giardino Faunistico Piano dell'Abatino Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G V, N T, con domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ufficio Territoriale del Governo Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

per l'annullamento:

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0024772/PNM del 24.11.2016 notificata con nota Regione Lazio prot. n. 0642100 del 23.12.2016;

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0005850/PNM del 18.03.2016 notificata con nota Regione Lazio prot. n. 0642100 del 23.12.2016;

- della nota del Ministero della Salute prot. n. 18253 del 28.07.2016 notificata con nota Regione Lazio prot. n. 0642100 del 23.12.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Regione Lazio e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ufficio Territoriale del Governo Rieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 marzo 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di cui è causa.

L’Associazione giardino faunistico Piano dell'Abatino Onlus, con ricorso depositato in data 21 marzo 2017, ha chiesto l’annullamento di due note del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed una del Ministero della Salute, ad essa “ notificate ” il 23 dicembre 2016 dalla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, area politiche di prevenzione e conservazione della fauna selvatica.

In particolare: con la nota prot. 5850/PNM del 18 marzo 2016 il Ministero dell’Ambiente ha chiesto alla ASL Rieti, Prefettura di Rieti, Provincia di Rieti, Corpo foresta dello Satto di Roma, Ministero della salute, di verificare se lo stage realizzato nel 2015 dal Parco in collaborazione con l’Associazione Vita da Cani ONLUS abbia rispettato la disciplina sulla detenzione degli animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica contenuta nella legge 7 febbraio 1992 n. 150, all’articolo 6;
con la nota prot. 24772/PNM del 24 novembre 2016, il Ministero dell’Ambiente ha chiesto di verificare se lo stage realizzato nel 2016 dal Parco in collaborazione con l’Associazione Vita da Cani ONLUS con le medesime modalità di quello del 2015 abbia rispettato le norme sulla detenzione degli animali pericolosi. Tale richiesta ha tenuto conto dell’insorgere, nella struttura, di un focolaio di cowpox virus (vaiolo bovino, trasmissibile all’uomo) che ha colpito le scimmie con le quali i partecipanti allo stage sono venuti in contatto;
con la nota prot. n.18253 del 28.7.2016 del Ministero della Salute avente ad oggetto “ Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in Italia di vaccino IMVANEX ( non registrato come medicinale veterinario) prot.16818 del 25 giugno 2015 – Chiarimenti ”, è stato rappresentato alla ASL Rieti che era risultato che non tutte le scimmie del parco erano state sottoposte a vaccino e che risultava l’ingresso nello stesso di numerosi visitatori prima e dopo il focolaio di cowpox virus.

A sostegno della propria domanda ha dedotto il vizio di eccesso di potere e di erroneità dei presupposti.

Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lazio ed il Ministero della Salute contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

In data 9 marzo 2023, in occasione dell’udienza fissata per la discussione del merito, dunque successivamente alla data di assegnazione del fascicolo al relatore, parte ricorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto volersi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, atteso che i “ n. 13 esemplari vivi di macaca fascicularis ” sono stati “ trasferiti dal Giardino Faunistico di Piano dell’Abatino presso l'Azienda Agricola Biological Diversity. In altri termini, gli esemplari di animali esotici, la cui detenzione veniva contestata dalle p.a. resistenti con le note impugnate nel presente giudizio, ad oggi non sono più detenuti dall’Associazione all’interno del Giardino Faunistico di Piano dell’Abatino ”.

All’udienza fissata per lo smaltimento dell’arretrato del 3 marzo 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è dunque verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.

3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi