TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-03-03, n. 201100379

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-03-03, n. 201100379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100379
Data del deposito : 3 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02520/2004 REG.RIC.

N. 00379/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02520/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2004, proposto da:
Sidercad Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti G A e L A, con domicilio eletto in Bari-Torre a Mare, presso lo studio dell’avv. V.zo Caputi Jambrenghi, via Abate Eustasio, 5;

contro

Ministero dell'Interno;

Sindaco del Comune di Molfetta, quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Societa' Italiana Costruzioni Ital.Co.Srl;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 43978 del 07 ottobre 2004, notificata nei giorni successivi, dell’ulteriore ordinanza sindacale n. 43980 emessa in pari data ed anch’essa notificata nei giorni seguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Molfetta, in qualità di Ufficiale di Governo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente l’avv.Vincenzo Caputo Jambrenghi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame la Sidercad s.p.a. impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

La ricorrente espone di essere stata incaricata, nel luglio 1991, dalla Società Italiana Costruzioni s.p.a. di Bari - assegnataria dell’area sita nella periferia del Comune di Molfetta - di predisporre un progetto per la costruzione di n. 5 fabbricati ad uso residenziale da realizzarsi con il contributo previsto dal Ministero dei Lavori Pubblici-Segretariato Generale C.E.R. per i programmi costruttivi di edilizia sperimentale sovvenzionata e agevolata ai sensi dell’art. 4 D. L. n. 9/82.

La ricorrente ha quindi predisposto un progetto con la tecnica costruttiva denominata “Basis”.

Successivamente alla stipula della convenzione (20.1.92) tra il Comune di Molfetta e la Italco, quest’ultima, previa presentazione del progetto edilizio di che trattasi, ha ottenuto concessione edilizia n. 2510 del 31.12.92 per la realizzazione dei fabbricati, affidandone la realizzazione alla ditta Calò Giuseppe, la quale ultima ha proceduto all’esecuzione delle opere attraverso la concessione dei lavori ad altre e diverse ditte in subappalto.

A seguito dell’insorgenza di problemi strutturali, con ordinanze sindacali nn. 46209 e 46210 del 25.11.02, il Comune di Molfetta ha disposto lo sgombero dei fabbricati corrispondenti ai civici 15 e 23, mentre con ordinanze 47201, 47204 e 47207 ha disposto la nomina di un tecnico incaricato per la valutazione dello stato dei fabbricati corrispondenti ai civici 13, 18 e 22.

Con ordinanze di carattere contingibile e urgente nn. 43978 e 43980 del 7.10.04, il Comune di Molfetta ha ordinato a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La ricorrente, assumendo la propria estraneità alla costruzione dei fabbricati di che trattasi, deduce i seguenti motivi di censura:

1) violazione dell’art. 54 co. 2 D.Lgs. n. 267/00;
eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
travisamento;
illogicità;
ingiustizia grave e manifesta;
difetto di istruttoria e di motivazione;
contraddittorietà;
violazione del principio di proporzionalità;
sviamento;

2) violazione dell’art. 54 co. 2 D.Lgs. n. 267/00 sotto altro profilo;
eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
travisamento;
illogicità;
ingiustizia grave e manifesta;
difetto di istruttoria e di motivazione;
contraddittorietà;
sviamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 2.12.2004 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuta difetto di interesse.

d invero, come rappresentato dalla stessa ricorrente nella memoria depositata in data 8.1.2011, l’Amministrazione, nonostante la reiezione dell’istanza cautelare proposta da essa ricorrente, non solo non ha più assunto alcuna iniziativa nei confronti della stessa per la vicenda di che trattasi, ma ha invece provveduto autonomamente e direttamente alla demolizione e riedificazione degli edifici di che trattasi, probabilmente anche a seguito dell’ottenimento di finanziamenti statali, ponendo in essere in tal modo un comportamento del tutto incompatibile con la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, che risultano pertanto di fatto obsoleti ed insuscettibili di determinare lesione alcuna nella sfera giuridica della ricorrente.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Ricorrono giustificate ragioni che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra parti le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi