TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400106
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00106/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01028/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 1997, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso l’Avv. Fernando Piazzolla, in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero dell'Interno, non costituito;
per l'annullamento
del decreto relativo a risoluzione rapporto di impiego in qualità di addetto ai servizi di vigilanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori avv. R M e avv. Andrea Honorati per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il sig. M, dipendente dell’intimato Ministero per i Beni e le Attività Culturali (con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza), impugna il decreto con il quale è stata disposta la risoluzione ab initio del suo rapporto di impiego. Il provvedimento di declaratoria della risoluzione del rapporto di lavoro si fonda sul mancato conseguimento da parte del ricorrente della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che, a sua volta, dipende dal parere negativo formulato dal Ministero dell’Interno.
Tale parere è motivato con il fatto che il sig. M è stato per due volte segnalato al Prefetto ai sensi dell’art. 96 L. n. 685/1975 e che il medesimo è solito accompagnarsi con -OMISSIS-.
2. Il ricorrente, dopo aver evidenziato che durante il periodo di servizio svolto quale addetto in prova presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche la sua condotta è stata sempre irreprensibile (e al riguardo allega certificazione rilasciata dal Soprintendente pro tempore di Ancona), censura i summenzionati provvedimenti per i seguenti motivi:
a) violazione