TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-04-04, n. 201704231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-04-04, n. 201704231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704231
Data del deposito : 4 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2017

N. 04231/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07047/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7047 del 2001, proposto da:
B V, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R L, G F R, C M, con domicilio eletto presso lo studio G F R in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di n. 47 Sottotenenti in S.P.E. nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri;

con successivi motivi aggiunti, il provvedimento n. 139018 del 28 aprile 2001 con il quale la parte resistente ha reiterato, a seguito di nuovo esame, la esclusione del predetto dal concorso in epigrafe indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Perviene allo scrutinio del Collegio, previo accoglimento della opposizione al decreto di perenzione, il ricorso relativo alla vicenda, risalente al 2001, inerente al concorso per il reclutamento di n. 47 Sottotenenti in S.P.E. nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.

Il ricorrente, già Ufficiale di complemento dell’Arma, ha partecipato all’indicata selezione venendo escluso per il : “…“ mancato possesso del … profilo psico-attitudinale richiesto per prestare servizio quale ufficiale dei Carabinieri ”.

Avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.

Riferisce il ricorrente che nel corso del servizio di prima nomina e nella successiva rafferma ha prestato servizio con incarico di Comandante di plotone presso il 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” .

Nell’occasione l’ufficiale ha ricoperto diversi incarichi di comando presso le diverse sedi di servizio e si è distinto in più operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico.

Per le indicate attività istituzionali, dallo stesso espletate, è stato valutato dai superiori : eccellente.

In data 10 ottobre 2000, , il ricorrente è stato nominato Tenente.

In data 9 marzo 2001, al termine del periodo di ferma, il ricorrente è stato congedato.

Quindi ha partecipato al concorso di cui in epigrafe.

Il predetto superava le prime quattro delle sei prove previste dal concorso, ma veniva, poi, escluso per le ragioni sopra esposte.

All’udienza camerale, il TAR adito ha ritenuto necessaria un’integrazione di istruttoria.

Con Ordinanza n. 684/2001 ha disposto “un esame di revisione del profilo psicoattitudinale del ricorrente da parte della medesima struttura in diversa composizione, con onere della spesa a carico del ricorrente”.

In attuazione della citata ordinanza, in data 30 agosto 2001, il ricorrente è stato sottoposto ad un nuovo esame psico attitudinale.

Lo stesso, come emerge dal verbale della Commissione del I Reparto, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 30 agosto 2001, è stato nuovamente giudicato non idoneo in quanto privo dei requisiti psico-attitudinali.

Anche nei confronti di tale nuovo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, insistendo nell’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento escludente.

Alla camera di consiglio del giorno 26 novembre 2001, il Collegio con Ordinanza n. 7225/2001, ha accolto l’istanza di sospensione ritenendo che : “ a seguito di una prima deliberazione, il ricorso appare assistito dal fumus boni iuris poiché, in base ad una valutazione esterna dalla sfera di discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, il giudizio negativo impugnato non appare indenne dai dedotti profili di eccesso di potere per contraddittorietà e incongruenza con le risultanza del procedimento preordinato all’accertamento del requisito psicoattitudinale per all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri”.

Il Ministero della Difesa ha proposto appello nei confronti della riportata Ordinanza.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con Ordinanza n. 1402/2002 ha respinto il ricorso cautelare in appello.

In particolare il giudice di appello ha precisato che : il giudizio attitudinale negativo espresso nei confronti del Balbo – ferma restando l’ampia discrezionalità che caratterizza il giudizio medesimo – si pone in immotivato contrasto con le pregresse valutazioni espresse, in occasione del servizio quale A.U.C. prestato dall’interessato, da parte di ufficiali dell’Arma dei Carabinieri la cui competenza in ordine alla valutazione attitudinale degli arruolati non può essere singolarmente smentita da un giudizio che, allo stato appare superficiale”.

Alla luce dei riportati e conformi arresti giurisprudenziali, l’amministrazione ha, quindi, dichiarato il ricorrente vincitore del concorso “con riserva di definizione del ricorso giurisdizionale pendente”.

Nel corso del successivo servizio di istituto l’Ufficiale in argomento non risulta aver subito pregiudizi penali, né disciplinari dimostrando sul campo una effettiva attitudine militare, tanto da ottenere, nei quindici anni di servizio, sempre positivi e lusinghieri giudizi da parte dei superiori per l’attività svolta nei diversi reparti dell’Arma.

Ora, alla luce di tali obiettivi riconoscimenti professionali, la difesa erariale insiste nel rigetto del ricorso in relazione alla autonomia dei giudizi psico-attitudinali svolti nel 2001, nella considerazione del loro valore prognostico certo e scientifico, peraltro ribadito dai due esami cui il ricorrente è stato sottoposto.

Non è compito del Collegio indagare le ragioni per cui la p.a., dopo oltre quindici anni di servizio del ricorrente, in cui ha riconosciuto una obiettiva capacità professionale e morale dello stesso, insiste nel rigetto del ricorso attraverso argomentazioni che contrastano in modo, evidente ed obiettivo, con il positivo dato fattuale, oggettivamente noto e, peraltro, condiviso dalla stessa p.a., ciò che comunque emerge in modo incontrovertibile è che il giudizio prognostico al tempo formulato sulla base di mere cognizioni teoriche è stato smentito, dimostrando, almeno nel caso di specie, la inattendibilità di tali pratiche.

Ne consegue che il negativo giudizio, a suo tempo espresso nel provvedimento impugnato, così come sostituito dal successivo adottato in conseguenza della statuizione giudiziaria, circa la non attitudine, sotto il profilo psichico, a ricoprire il ruolo di ufficiale dell’Arma è, all’evidenza, affetto da contraddittorietà e difetto di motivazione, non avendo la p.a. esattamente valutato e ponderato la completa personalità del ricorrente anche sotto il pregresso profilo professionale, come la successiva evenienza fattuale ha dimostrato.

Ritiene, al riguardo, il Collegio, che il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati.

Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullati i provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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