TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202200822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202200822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200822
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 00822/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01262/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2015, proposto da:
A L, A L (classe 1939), A L (classe 1947), C L, A L, C L, A R S, A S, G S e I T, rappresentati e difesi dagli avvocati A V e M D P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Abate Gimma, 140;



contro

Comune di Corato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Dell’Erba, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M R A e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
G T, rappresentato e difeso dagli avvocati A V e M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Abate Gimma, 140;



a) per l’accertamento e la declaratoria:

- del diritto, in capo ai ricorrenti, alla restituzione del terreno di loro proprietà in Corato alla contrada “Crudele”, censito in catasto terreni del Comune di Corato al fg. 41 p.lla 569 dell’estensione di mq. 333,00, facente parte del sedime della viabilità comunale denominata “Via Lago Baione”, ad oggi ancora illegittimamente occupato dal Comune di Corato;

b) per la condanna:

b.1) del Comune di Corato, ed ove occorra anche della Regione Puglia, alla restituzione del suolo di proprietà degli stessi ricorrenti, censito in catasto terreni del Comune di Corato al fg. 41 p.lla 569 dell’estensione di mq. 333,00, con mantenimento delle opere realizzate dall’Amministrazione Comunale sull’area di loro proprietà;

b.2) del Comune di Corato in solido con la Regione Puglia, al pagamento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti a seguito dell’illegittima occupazione del suolo per mancato godimento, a decorrere dalla cessazione della validità dell’occupazione d’urgenza disposta con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 4665 dell’11.10.1975, sino alla materiale restituzione dell’area, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;

c) ove occorra, per l’annullamento:

c.1) della nota prot. n. 24828 del 2.7.2015 a firma del Dirigente Settore A.A.G.G. del Comune di Corato, ricevuta in data 11.7.2015 nella parte in cui contiene il diniego alla richiesta avanzata dagli odierni ricorrenti con atto di diffida notificato in data 11.2.2015, di risarcimento del danno da illegittima occupazione, per asserita prescrizione del diritto;

c.2) della determina dirigenziale n. 06 del 20.1.2010 del Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato, richiamata nella nota prot. n. 24828 del 2.7.2015 conosciuta dai ricorrenti in data 28.8.2015 in esito alla richiesta di accesso gli atti amministrativi protocollata in data 15.7.2015, nella parte in cui l’Autorità comunale constata la presunta prescrizione del diritto al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l’illegittima occupazione del suolo di loro proprietà;

c.3) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti, comunque lesivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e della Regione Puglia;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di G T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti A L, A L (classe 1939), A L (classe 1947), C L, A L, C L, A R S, A S, G S e I T sono proprietari del terreno sito in Covato (BA) alla contrada “Crudele”, censito in catasto terreni del Comune di Corato al fg. 41 p.lla 569 dell’estensione di mq. 333,00, loro pervenuto in forza di successione ereditaria dall’originario proprietario e dante causa sig. P T, nato a Corato il 20.11.1896 ed ivi deceduto in data 29.11.1979 (cfr. visura storica catastale relativa alla p.lla 569 fg. 41 intestata ai ricorrenti, nota di trascrizione del testamento del de cuius P T, denunzia di consolidamento di usufrutto presentata dagli eredi alla morte della moglie di P T).

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 646 del 13.3.1974 la Regione Puglia autorizzava il Comune di Corato, nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica di “Sistemazione strada Lago Baione di accesso al nuovo ospedale”, approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno con determinazione presidenziale n. 40846 del 21.5.1973, ad accedere nella proprietà privata delle ditte nello stesso decreto individuate, tra cui figurava anche la ditta “T P nato a Corato il 20.11.1896 part. 11195 - fg. 41 particella 569 di are 17 e c.a. 46”, al fine di “provvedere alle operazioni di misurazione e consistenza degli immobili da occupare per la sistemazione della strada esterna Lago Baione di accesso al nuovo Ospedale”.

Con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1921 del 12.5.1975 la Regione Puglia determinava “le indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la esecuzione dei lavori” tra le quali figura anche (al nr. 8 dell’elenco di cui al medesimo D.P.G.R. n. 1921/1975) la ditta T P, proprietario della particella n. 569 del fg. 41/C di mq. 333,00.

In data 15.7.1974 l’UTC di Corato provvedeva alla misurazione e delimitazione della parte di terreno di proprietà del sig. P T da espropriare, all’uopo redigendo in pari data apposito verbale dal quale risulta che la porzione di suolo interessata dal progetto di opere pubblica misurava mq. 333,35 e risultava coltivata ad orto.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Puglia n. 4665 del 11.10.1975, trasmesso al Comune di Corato con nota prot. n. 6029 del 17.10.1975 a firma dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, veniva disposta l’occupazione d’urgenza, per la durata di anni cinque, delle aree occorrenti per i “Lavori di sistemazione della strada Lago Baione o Bracco”.

Il Comune di Corato procedeva all’immissione in possesso nei tre mesi successivi; quindi realizzava ed ultimava l’opera pubblica, costituita da una porzione della viabilità comunale denominata “Lago Baione”, senza che, entro il termine di validità dell’occupazione d’urgenza, né successivamente, fosse emesso il decreto di esproprio dell’area in catasto terreni del Comune di Corato al fg. 41 p.lla 569 di mq. 333.00.

Con deliberazione di Consiglio comunale del 20.12.1983 il Comune di Corato, dopo aver dato atto dell’intervenuta ultimazione dell’opera pubblica, assumeva la spesa di massima per il pagamento delle indennità espropriative per l’opera di allargamento della via Lago Baione.

Con nota protocollata al Comune di Corato in data 7.8.2008 gli odierni ricorrenti, intervenendo in un procedimento di esproprio avente ad oggetto due particelle limitrofe alla predetta p.lla 569 fg. 41, ed in particolare le p.lle 1684 e 2095 del fg. 41 (coinvolte nella realizzazione di opere di salvaguardia idraulica dell’abitato di Corato), rivendicavano la proprietà della vicina p.lla 569 fg. 41 di mq. 333 - non ricompresa nel piano particellare della procedura espropriativa relativa alle opere di salvaguardia idraulica -, richiedendone la restituzione oltre al risarcimento del danno, all’uopo richiamando anche la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1°.6.2007, n. 466), che riconosceva il diritto del proprietario a chiedere in ogni momento la restituzione del proprio suolo, utilizzato dalla P.A. per la realizzazione di una opera pubblica in difetto di decreto di esproprio.

Con successiva nota protocollata in data 22.9.2008 gli odierni istanti, reiteravano la richiesta di restituzione della p.lla 569 fg. 41 di mq. 333, oltre al risarcimento del danno, formulando in alternativa una proposta di composizione bonaria della vicenda, secondo la quale, fermo il risarcimento del danno da illegittima occupazione, si dichiaravano disponibili alla cessione onerosa della proprietà dell’area a fronte della corresponsione del prezzo pari al suo valore venale, oppure, trattandosi di area edificabile tipizzata B2 dal PRG di Corato, a fronte del riconoscimento, quale prezzo della cessione, del diritto di utilizzare la volumetria espressa dall’area in C.T. fg. 41 p.lla 569 mq. 333,00 di loro proprietà, da sviluppare su altro suolo di proprietà degli stessi istanti o dei loro aventi causa.

Con nota prot. n. 32841 del 13.11.2008 il Comune di Corato, Ufficio Espropri, sollecitava la quantificazione, da parte degli stessi istanti, del danno subito per l’illegittima occupazione del suolo di loro proprietà.

In riscontro alla predetta nota del Comune di Corato, gli eredi Tarricone, con nota protocollata in data 22.1.2009, quantificavano nelle misura di € 88.984,58 il danno subito per il mancato godimento del suolo durante il periodo di occupazione illegittima.

Il Comune di Corato adottava quindi la determinazione dirigenziale n. 39 del 2.3.2009, contenente la quantificazione, nella misura di € 65.000,00, del “danno riveniente dal mancato utilizzo dell’area occupata per l’allargamento della strada denominata Lago Baione”, consegnandone copia agli interessati per le vie brevi e tramite il loro tecnico di parte ing. F C.

Successivamente la stessa Amministrazione comunale inviava la nota prot. n. 12284 del 22.4.2010 con cui, in riscontro alla predetta nota degli eredi Tarricone protocollata in data 22.1.2009, formulava una “controproposta di natura finanziaria”, offrendo la somma onnicomprensiva di € 42.500,00; quest’ultima

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