TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-10-01, n. 202400673
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Pubblicato il 01/10/2024
N. 00673/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Waldum Tadinum Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F V e G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Autorità umbra rifiuti e idrico – AURI e del Comune di Gualdo Tadino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
previa sospensione cautelare
- della comunicazione prot. 024772 del 16.06.2022, trasmessa a mezzo PEC a Waldum Tadinum Energia in data 11.07.2022, con cui la Regione Umbria ha comunicato alla società ricorrente l'archiviazione della sua istanza di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) del 9.06.2022;
- della nota prot. 0146915 del 15.06.2022, allegata alla nota predetta del 16.06.2022, con cui il Servizio energia, ambiente, rifiuti della Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile della Regione Umbria ha ritenuto “improcedibile” l'istanza di PAUR della ricorrente poiché il progetto a cui questa si riferisce, in primo luogo, “ non ricade nell'area di competenza del sub-ambito 2, né tiene conto in generale della localizzazione – la cui competenza per previsione di Piano è allocata in seno all'AURI ” e, in secondo luogo, “ non è in linea con il dettato normativo di cui all'art.17 della l.r. n. 11/2009 che prevede – sempre in capo all'AURI – l'affidamento dell'incarico di progettazione realizzazione e gestione ”;
- ove e per quanto occorra del provvedimento prot. n. 34540 del 24.08.2022 del Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile della Regione Umbria, recante “ non accoglimento richiesta annullamento in autotutela provvedimento di archiviazione prot. n. 0147745 datato 11/07/2022 ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Waldum Tadinum Energia S.r.l. il 7.02.2024
- ove e per quanto occorra, della deliberazione n. 360 del 14.11.2023, adottata dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria ed avente come oggetto “ Atto di programmazione – “Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti – PRGIR ” e degli atti ad essa allegati, pubblicati sul BUR n. 57 del 6.12.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della società ricorrente, e reso in relazione alla pratica in oggetto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data in data 9.06.2022, la società Waldum Tadinum Energia S.r.l. (di seguito, per brevità, anche “WTE”) presentava un’istanza di PAUR ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti, da ubicare nel territorio comunale di Gualdo Tadino, in un lotto di terreno a destinazione industriale adiacente alla Strada statale 3 “Flaminia”.
2. – Con missiva del 16.06.2022, la Direzione governo del territorio, ambiente e protezione civile della Regione Umbria, facendo riferimento alla nota del 15.06.2022 del Servizio regionale energia, ambiente e rifiuti, comunicava l’improcedibilità dell’istanza « in quanto non rispondente alla L.R. 11/2009 e alle previsioni del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con DCR 301/2009 » e ne disponeva l’archiviazione.
Nella citata nota del Servizio regionale energia, ambiente e rifiuti del 15.06.2022, l’improcedibilità della istanza veniva motivata evidenziando
- che la proposta progettuale di WTE non ricadeva all’interno dell’area di competenza dell’ATI 2 (oggi sub-ambito 2), come previsto dal paragrafo 12 del Piano regionale di gestione dei rifiuti, né teneva conto della competenza dell’ATI 2 (oggi AURI) in materia di localizzazione degli impianti prevista dallo stesso Piano regionale;
- che la proposta non rispettava inoltre l’art. 17 della legge regionale n. 11/2009, che prevede che l’affidamento dell’incarico di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto è di competenza dell’AURI.
3. – In data 21.07.2022 WTE chiedeva alla Regione Umbria di annullare in autotutela le succitate determinazioni.
4. – Con nota del 24.08.2022, la Regione Umbria respingeva l’istanza di autotutela di WTE.
5. – Con ricorso notificato il 15.09.2022 e depositato il 30.09.2022, WTE ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari.
Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell’art. 17 della legge regionale n. 11/2009 e degli artt. 182- bis e 196 del d.lgs. n. 152/2006 e dei principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica: la società ricorrente deduce che l’art. 196 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alle regioni la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (lett. n) ), mentre nessuna norma assegnerebbe alle regioni l’individuazione delle aree idonee;tale potere non spetterebbe nemmeno alle province, le quali ai sensi dell’art. 197, lett. d) , sono competenti ad individuare, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, co. 2, del TUEL, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti;di conseguenza, con il Piano di gestione dei rifiuti la Regione potrebbe individuare solo la localizzazione preferenziale degli impianti, e non già l’unica possibile;il provvedimento impugnato sarebbe dunque illegittimo perché, muovendo dalla considerazione dell’ambito territoriale indicato nel Piano come l’unico possibile, e non come quello preferenziale, la Regione Umbria avrebbe omesso di svolgere la necessaria istruttoria sull’adeguatezza della localizzazione proposta dalla società ricorrente, limitandone illegittimamente la libertà di impresa.
Con il secondo mezzo la società ricorrente deduce l’illegittimità degli atti regionali per violazione degli artt. 27- bis e 208 del d.lgs. n. 152/2006 e per eccesso di potere: l’interpretazione del quadro normativo proposta attraverso il provvedimento impugnato muoverebbe dall’erronea implicita premessa dell’esistenza di una privativa amministrativa (oltre che in relazione allo smaltimento dei rifiuti tramite il conferimento in discarica, anche) con riguardo all’attività di recupero energetico dei rifiuti, che invece non sarebbe interessata da tale regime di riserva e pertanto dovrebbe ritenersi liberamente esercitabile, previo ottenimento della necessaria autorizzazione ambientale attraverso il procedimento di PAUR di cui all’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006.
Con il terzo motivo, WTE deduce la violazione degli artt. 3, 7 e 10- bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, rilevando che né in vista della adozione del provvedimento impugnato, né prima del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, la Regione Umbria avrebbe comunicato l’avvio del procedimento e il preavviso di rigetto;deduce, inoltre, che il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela sarebbe illegittimo perché sprovvisto di qualsiasi motivazione.
6. – La Regione Umbria si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha argomentato l’infondatezza richiamando le disposizioni di cui agli artt. 195, 197 e 199 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 3 e 17 della legge regionale n. 11/2009 e del paragrafo 12 del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 300 del 5.05.2009, norme dalle quali si desumerebbe la competenza esclusiva dell’ATI (e oggi dell’AURI) in materia di localizzazione degli impianti di trattamento termico e di affidamento delle relative progettazione, costruzione e gestione. Da ciò discenderebbe la legittimità del provvedimento impugnato, dal momento che la proposta progettuale di WTE non era riferibile ad un’attività esercitabile in regime di libera concorrenza e non rispondeva alle previsioni di localizzazione di cui al vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti.
7. – Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2022 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare. Il collegio ne ha preso atto, come da verbale.
8. – Nelle more del giudizio, con deliberazione n. 360 del 14.11.2023, l’Assemblea legislativa della Regione Umbria approvava il nuovo Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti.
9. – Con atto notificato il 5.02.2024 e depositato il 7.02.2024, WTE ha proposto motivi aggiunti (a valere anche come ricorso autonomo) per l’annullamento, « ove e per quanto occorra », della citata deliberazione assembleare n. 360 del 14.11.2023 di approvazione del nuovo Piano.
Con il primo dei motivi aggiunti, WTE denunzia la violazione degli artt. 177, co. 2, e 196 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 101-109 del TFUE, dell’art. 1, co. 1, della legge regionale n. 11/2009 e l’eccesso di potere: secondo la ricorrente, le disposizioni del nuovo Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (in particolare i paragrafi nn.