TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202302754

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202302754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302754
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 02754/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00535/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Roma n. 443;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, 6.

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 settembre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che:

- il ricorrente con nota del 19.07.2023 ha dedotto di non avere più interesse alla definizione del giudizio;

Ritenuto che:

- a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;

Ritenuto infine che:

- è disposta l’ammissione in via definitiva dell’esponente al gratuito patrocinio.

- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi