TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200149
Data del deposito : 24 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00898/2011 REG.RIC.

N. 00149/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00898/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2011, proposto da:
G M, A P, R C, F S C, A S, C V, A F, O F, M R, D M, G P, G N, D N, F C, A G, P P, M S, G B, L R, C C, A R, G C, I C, S C, A C, rappresentati e difesi dagli avv. G P, A C, F Z, con domicilio eletto presso l’Avv. A C, in Ancona, corso Mazzini, 148;

contro

Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. F G, S S, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Cesaroni, in Ancona, via Cardeto, 16;

COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti tra i Comuni della Provincia di Macerata, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Filippucci, Daniele Spinelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, via Goito, 4;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Marche, Comune di Cingoli, Comune di San Severino Marche, Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. N.3, non costituiti;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) della deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 35 del 18.7.2011, avente ad oggetto: “ D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 36/2003 - Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in località F M nel Comune di Cingoli (MC). Proponente: Consorzio COSMARI di Tolentino ”, ivi compresi gli allegati, le relazioni, i pareri e gli elaborati atti, questi ultimi, non conosciuti;

2) della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Macerata n. 204 del 15.6.2011, avente ad oggetto: “ Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, L. R. 7/2004, D.Lgs. 42/2004: procedura di VIA con Autorizzazione Paesaggistica e AIA per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in località F M nel Comune di Cingoli (MC). Proponente: Consorzio COSMARI di Tolentino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio di autorizzazione paesaggistica ”, ivi compresi gli allegati, le relazioni, i pareri e gli elaborati atti, questi ultimi, non conosciuti;

3) del parere 8.3.2010 n. 130 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio delle Marche, atto non conosciuto;

4) della deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 345 del 26.10.2001, avente ad oggetto: “ Art. 22 legge regionale n. 28/1999. Individuazione siti per localizzazione nuovi impianti di smaltimento rifiuti - Approvazione dell' apposito studio redatto dal Dipartimento scienze dei materiali e della terra dell' Università di Ancona ” ivi compresi i pareri e l’elaborato finale redatto dal Dipartimento di scienze dei materiali e della terra dell'Università di Ancona, atto quest' ultimo, non conosciuto;

5) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del COSMARI in data 24.5.2008 nonché della deliberazione dell' Assemblea generale del COSMARI n. 12 del 26.5.2008 aventi ad oggetto la individuazione del sito di F M per la realizzazione di una discarica, atti non conosciuti;

di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata e di COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti tra i Comuni della Provincia di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza 10/2/2012, n. 103;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il sig. M e gli altri consorti di lite, allegando di risiedere o comunque di essere proprietari di immobili nel Comune di Cingoli, nelle immediate vicinanze della località F M, impugnano i provvedimenti con cui la Provincia di Macerata ha rilasciato al COSMARI per la realizzazione di una discarica di rifiuti urbani non pericolosi da realizzare nella predetta località:

- il parere favorevole di compatibilità ambientale in sede di V.I.A. e l’autorizzazione paesaggistica (determinazione dirigenziale n. 204/2011);

- l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (deliberazione di G.P. n. 35/2011).

Vengono altresì gravati i seguenti atti connessi o presupposti:

- deliberazione di G.P. 26.10.2001, n. 345, recante approvazione dello studio redatto dall’Università di Ancona per l’individuazione dei siti di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento rifiuti;

- deliberazioni del

COSMARI

24.5.2008 (Consiglio di Amministrazione) e 26.5.2008 (Assemblea) recanti individuazione del sito di F M per la realizzazione di una discarica;

- parere favorevole n. 130 espresso in data 8.3.2010 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

Analogo ricorso (n. 996/2011), avente ad oggetto i medesimi provvedimenti e contenente censure sostanzialmente identiche, veniva proposto da altri residenti/proprietari e chiamato in decisione unitamente all’odierno gravame.



2. Queste le doglianze sollevate:

a) nei riguardi della deliberazione di G.P. n. 345/2001:

- violazione artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 22/1997 e art. 22 L.R. n. 28/1999;

- difetto di istruttoria e sviamento di potere, difetto di motivazione;

- difetto di coordinamento con il PTCP;

- inversione dell’iter procedimentale;

b) nei riguardi delle deliberazioni del COSMARI:

- incompetenza;

- violazione artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 22/1997 e art. 22 L.R. n. 28/1999;

- difetto di istruttoria e di motivazione circa la scelta del sito in esame, che nello studio approvato con la deliberazione di G.P. n. 345/2001 figurava solo al sesto posto della graduatoria dei siti idonei;

- omessa verifica dell’attualità dello studio summenzionato, in quanto approvato nell’anno 2001 e in seguito mai aggiornato;

c) nei riguardi della determinazione dirigenziale n. 204/2011 e della deliberazione di G.P. n. 35/2011:

- illegittimità del parere favorevole di V.I.A. e dell’autorizzazione paesaggistica in quanto relative ad un progetto che non poteva essere approvato poiché predisposto da soggetto incompetente (ovvero il COSMARI);

- violazione art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) per erroneità della procedura seguita;

- violazione art. 9 e allegato 1 punto 1.1. D.Lgs. n. 36/2003. Difetto di istruttoria e di motivazione;

- violazione art. 11 L.R. n. 24/2009 e deliberazione di G.R. n. 460/2010. Difetto di motivazione;

- violazione art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006.

Nel merito viene inoltre dedotta l’omessa valutazione di numerose problematiche connesse con l’impatto ambientale della discarica sull’ambiente (acque, aria, suolo) e sovradimensionamento dell’impianto rispetto alle attuali esigenze di smaltimento nel territorio provinciale;

d) nei riguardi del parere paesaggistico della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Marche:

- violazione art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e difetto di motivazione.



3. Con la memoria depositata in data 19 gennaio 2012, oltre a ribadire le suddette doglianze, i ricorrenti hanno sollevato ulteriori motivi di ricorso (in particolare censurando la relazione tecnica a firma del direttore del COSMARI, allegata alla deliberazione del C.d.A. n. 53/2008).



4. Si sono costituiti la Provincia di Macerata e il COSMARI, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti (per non avere gli stessi dimostrato di risiedere nelle vicinanze del realizzando impianto) e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito (sulla scorta, sostanzialmente, dei medesimi argomenti).

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

DIRITTO



1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle censure nuove sollevate con la memoria difensiva del 19 gennaio 2012, in quanto, a prescindere dalla tardività delle censure medesime, l’atto non è stato notificato alle controparti. Ci si riferisce, come detto, alle censure mosse specificamente (ancorché sinteticamente) nei riguardi della relazione tecnica a firma del direttore del Consorzio in base alla quale l’ente ha ritenuto di individuare il sito di F M fra quelli indicati dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR).

Al riguardo, va precisato che:

- la predetta questione pregiudiziale è stata rappresentata dal Collegio nel corso della discussione orale, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.;

- la difesa dei ricorrenti ha replicato che, in realtà, le suddette censure costituiscono un’esplicazione di quelle già contenute nel ricorso introduttivo, aggiungendo che le stesse possono essere stralciate laddove il Tribunale le dovesse qualificare come nuovi motivi di ricorso.

Peraltro, tenuto conto del fatto che all’odierna udienza pubblica sono passati in decisione altri ricorsi afferenti l’impugnazione dei medesimi atti gravati con il presente ricorso, l’inammissibilità delle predette censure non incide in modo sostanziale sugli interessi dei ricorrenti, in quanto analoghe censure sono contenute nei predetti ricorsi (e dunque il sig. M e gli consorti di lite conseguirebbero indirettamente il loro interesse specifico in caso di accoglimento dei ricorsi suddetti).



2. Il ricorso va invece dichiarato ammissibile in relazione alla legittimazione ed all’interesse ad agire, in quanto esiste la vicinitas fra le abitazioni/proprietà dei ricorrenti e il realizzando impianto.



3. Passando invece alla trattazione del merito, le articolate e molteplici censure possono essere esaminate iniziando a suddividerle, in base al loro oggetto, nei seguenti tre gruppi:

- illegittimità dell’iter pianificatorio posto in essere dalla Provincia e dal COSMARI. Sostanzialmente, si deduce l’incompetenza del COSMARI ad individuare il sito di localizzazione della discarica consortile (mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la Provincia) e il fatto che il sito di F M non è previsto dal vigente PPGR;

- incompatibilità sopravvenuta della pianificazione regionale e provinciale a seguito dell’entrata in vigore del T.U.A. e del D.Lgs. n. 36/2003;

- illegittimità propria (oltre che derivata) del parere V.I.A. e dell’A.I.A., in ragione delle numerose carenze del progetto presentato dal COSMARI (carenze che non sono state oggetto di adeguata disamina nel corso del procedimento).

All’interno di ciascuno dei tre gruppi suindicati sono poi contenute doglianze più specifiche, di cui si darà ugualmente conto nel prosieguo della trattazione.

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