TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-09-13, n. 202109779
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 09779/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05040/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P S, F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Florida Care Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Trappolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Societa Coop. Sociale Ets San Paolo Della Croce, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Avv. Marchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carla Avv Marchione non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021 pubblicata in data 2 aprile 2021 sul sito informatico dell'ARES 118 avente ad oggetto “Servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera” – indizione di procedura di gara cd. ponte per affidare il servizio di “soccorso sanitario in area extra ospedaliera in via d'urgenza”, per la durata di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, con previsione di clausola risolutiva espressa in ragione della progressiva re internalizzazione delle attività, entro il limite dell'importo complessivo a base d'asta di € 11.520.021,36 IVA esente, suddivisa in 5 lotti territoriali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con invito rivolto ex art. 134 D.lgs. 50/2016 agli iscritti all'elenco A dell'Albo Fornitori di cui alla deliberazione n. 343 del 27 novembre 2014;
- dell'Allegato 1 e degli ulteriori allegati alla delibera n. 280 del 31 marzo 2021;
- ove occorra, della deliberazione n. 61 del 28 gennaio 2021 a mezzo della quale era stata rinviata a successivo provvedimento l'indizione di procedura cd. ponte;
- ove occorra, della deliberazione n. 625 del 29 luglio 2020;
- degli atti adottati dalla Direzione Sanitaria volti alla rimodulazione del servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera;
- del parere favorevole espresso in merito al servizio di soccorso sanitario dal Direttore Amministrativo, nonché dal Direttore Sanitario;
- per quanto consta, della nota prot. 13229 del 30 giugno 2020 di avvio dell'istruttoria volta a verificare la sussistenza degli incrementi del costo del personale richiesti da Heart Life;
- di tutti gli ulteriori altri atti anche infraprocedimentali, presupposti, connessi e conseguenziali e comunque inerenti al procedimento, ancorché non conosciuti
e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni che Heart Life Croce Amica proverà in corso di causa o che potranno essere liquidati in via equitativa, illegittimamente cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
Annullamento, previa adozione di ogni idoneo provvedimento cautelare
“- della deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021 pubblicata in data 2 aprile 2021 sul sito informatico dell'ARES 118 avente ad oggetto “Servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera” – indizione di procedura di gara cd. ponte per affidare il servizio di “soccorso sanitario in area extra ospedaliera in via d'urgenza”, per la durata di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, con previsione di clausola risolutiva espressa in ragione della progressiva re internalizzazione delle attività, entro il limite dell'importo complessivo a