TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-07-30, n. 201900425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-07-30, n. 201900425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900425
Data del deposito : 30 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2019

N. 00425/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cortonese 5;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;



per l'annullamento

previa sospensiva

-del provvedimento -OMISSIS- di divieto detenzione armi e munizioni e/o provvedimento ad esso presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-gli ha revocato la licenza di porto d’armi per uso venatorio ottenuta nel 2014, motivato unicamente da fatto occorso -OMISSIS-, ove l’odierno ricorrente a seguito di alterco con la ex moglie si era chiuso nella propria abitazione, cosparso di benzina e minacciato di darsi fuoco, tentativo poi bloccato dall’intervento dei carabinieri.

Il suindicato provvedimento ha richiamato il decreto prefettizio -OMISSIS-divieto di detenzione di armi e munizioni sempre in seguito all’episodio sopra descritto.

A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

I)Violazione o falsa applicazione degli art 43 TULPS - RD 18.06.1931 773. Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’assenza di valutazione obiettiva, concreta ed attuale: l’impugnata revoca sarebbe stata adottata sulla base di episodio del tutto isolato essendo -OMISSIS-persona incensurata e pacata, senza valutazione della pericolosità attuale all’uso delle armi;

II) Violazione o falsa applicazione dell’art 43 TULPS RD 18.06.1931 773 Motivazione del provvedimento insufficiente: la revoca sarebbe del tutto immotivata, non evidenziandosi le ragioni del possibile abuso delle armi in capo al ricorrente si da giustificare un provvedimento così lesivo.

Si è costituito il Ministero dell’Interno eccependo la manifesta infondatezza dei motivi ex adverso dedotti in considerazione, in sintesi, della gravità dell’episodio

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