TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-12-10, n. 202107974
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 07974/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2020, proposto da
BANCA IFIS S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Palomba, con domicilio eletto in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 3 presso lo studio dell’Avv. Raffaele Sepe e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 871/2018 del 3 luglio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dal decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui il Comune di San Nicola Manfredi è stato condannato al pagamento in suo favore delle seguenti somme: i) a titolo di fatture cedute e non saldate, “€ 50822,81, oltre gli interessi come da domanda”; ii) a titolo di rimborso delle spese processuali, “€ 1305,00 per competenze ed (…) € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, oltre spese successive occorrende”.
La ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta che, in via sostitutiva, si attivi per l’adempimento in caso di protratta inerzia dell’amministrazione e domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione stessa è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
L’intimato Comune di San Nicola Manfredi non si è costituito.
All’udienza camerale del 7 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Comune di San Nicola Manfredi;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) il decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento azionato è passato in giudicato per mancata opposizione, come da decreto di esecutorietà in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo giudiziale ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal decreto ingiuntivo su menzionato.
3. Tuttavia, quanto al comando giudiziale da eseguire, va rimarcato che la domanda attorea merita accoglimento limitatamente alla corresponsione, oltre agli importi liquidati per rimborso delle spese di lite (al netto delle spese successive occorrende, di cui non è stato dimostrato l’effettivo esborso), della sola sorta capitale, non sussistendo le condizioni perché possano essere attribuiti alla ricorrente gli ulteriori emolumenti riconosciuti nel decreto ingiuntivo a titolo di interessi.
Con riguardo ai suddetti accessori, l’istanza va dichiarata inammissibile per illiquidità del credito vantato, non risultando fissati nel decreto azionato né la somma complessivamente dovuta per tale causale, né puntuali ed agevoli indici di calcolo della stessa.
Difatti il criterio, individuato dal giudice civile, del rinvio, quanto alla decorrenza degli interessi, alla domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo appare generico e si presta ad applicazioni non univoche, dal momento