TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202403126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202403126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403126
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 03126/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01472/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Rimoldi, Massimiliano Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Varese Cat.6-F/-OMISSIS-/Div. PA.S. del 15 maggio 2023, recante la revoca della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo n. -OMISSIS--P rilasciata al ricorrente il 18 marzo 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- è titolare di una licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, rilasciata in data 18.03.2020 con libretto personale numero -OMISSIS--P.

La Questura della Provincia di Varese ha avviato il procedimento per la revoca del porto d’armi a seguito della pendenza di un procedimento penale per il reato di minaccia.

Nel corso del procedimento, l’interessato ha prodotto una memoria difensiva.

La Questura, a conclusione del procedimento, con il provvedimento prot. cat. 6-F/-OMISSIS-/Div. P.A.S. datato 15.05.2023, ha revocato la licenza sulla base di due presupposti: i) sussiste “in atto uno stato di inimicizia e tensione tra il sig. -OMISSIS-e la famiglia vicina, per cui, a prescindere dagli esiti giudiziari della vicenda, risulta accertato che vi siano stati alterchi tra le parti ed appare altamente credibile che gli stessi siano sfociati, nel caso che ha dato origine alla querela, anche in minacce, peraltro originate da futili motivi”; ii) la comunicazione della Prefettura di Varese del 11.10.2022 in cui viene si dà atto che è stata rilasciata al signor -OMISSIS-la qualifica di guardia particolare giurata, ma non il porto di pistola per difesa personale in considerazione di “elementi ostativi”.

Il signor -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento di revoca, affidando il gravame ad un unico articolato motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 10, 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, il difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia e sproporzionalità manifeste.

In particolare, ad avviso del ricorrente, il Questore di Varese avrebbe valutato l’inaffidabilità in ragione della sola notizia di reato segnalata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese, da cui emergerebbe il rischio di un uso improprio delle armi, senza, tuttavia, che sia stato reso noto l’iter logico-giuridico seguito per l’adozione del provvedimento di revoca. Mette in rilievo la circostanza che “la discrezionalità amministrativa in materia di armi è stata utilizzata in modo manifestamente irragionevole e sproporzionato, culminando in una decisione ai limiti dell’arbitrio”. Evidenzia ancora come il procedimento penale avviato nei suoi riguardi era frutto di un episodio isolato che poi è terminato con una sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 10.11.2022.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con una memoria di stile, producendo, tuttavia, la documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato.

Il ricorso è fondato.

Il fondamento normativo del provvedimento impugnato è costituito dagli artt. 10, 11 e 43 del r.d. n. 733/1931.

L’art. 11 del r.d. n. 733/1931 prevede che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto

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