TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-04-20, n. 202000128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-04-20, n. 202000128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202000128
Data del deposito : 20 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2020

N. 00128/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- degli atti e dei provvedimenti a mezzo dei quali l’Università degli Studi di Trieste ha adottato e disposto, a carico del prof. -OMISSIS-, sanzioni disciplinari ed economico-restitutorie per il preteso svolgimento da parte del ricorrente di attività extra-istituzionale senza autorizzazione dell’Università e, in particolare:

- della nota rettorale prot. n. -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Prof. -OMISSIS- e di contestazione dell’addebito;

- della nota rettorale prot. n. -OMISSIS-di trasmissione al Collegio di Disciplina degli atti relativi al procedimento, con motivata proposta rettorale, nonché della proposta rettorale;

- della nota prot. n -OMISSIS- a mezzo della quale il Collegio di Disciplina ha formulato richiesta al Rettore di acquisire presso la Guardia di Finanza di Trieste, copia dei contratti stipulati tra la -OMISSIS-S.r.l. e il Prof. -OMISSIS-;

- del parere vincolante del Collegio di Disciplina e repertoriato con n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, a mezzo del quale si è ritenuto di comminare la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di un mese;

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2018, con la quale è stata irrogata al Prof. -OMISSIS- la suddetta sanzione e si è dato mandato al Magnifico Rettore di procedere agli adempimenti di legge conseguenti all’accertamento della responsabilità disciplinare ed all’irrogazione della sanzione;

- del decreto n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- dell’Università di Trieste, a mezzo del quale, in data 7.12.2018, si è deliberato di determinare il periodo di sospensione del Prof. -OMISSIS- dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese (dal 1° al 31 gennaio 2019) e di incaricare l’Ufficio Gestione del personale docente, l’Ufficio Stipendi e Compensi, l’Ufficio Pensioni e il Settore Servizi economici-finanziari di eseguire il provvedimento, con conseguente perdita degli emolumenti, l’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, la perdita, ad ogni effetto, dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata, l’interdizione per dieci anni solari dalla carica di Rettore di Università e Direttore di istituzione universitaria, oltre che la perdita del diritto alla valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali;

- della nota prot. n.-OMISSIS-, ricevuta solo in data 29.11.2018, a mezzo della quale l’Ateneo ha irrogato la sanzione restitutoria in danno del Prof. -OMISSIS-, richiedendo il versamento dei compensi percepiti da costui a fronte dello svolgimento di incarichi esterni presso -OMISSIS-per un ammontare complessivo pari ad Euro 115.523,81;

- della nota del 2 maggio 2018, a mezzo della quale veniva avviato il procedimento inteso ad irrogare la sanzione economica di cui al punto che precede;

- nonché per l’annullamento del Regolamento in materia di “attività di consulenza dei professori e ricercatori a tempo pieno” dell’Ateneo di Trieste, ovvero per la relativa disapplicazione;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Trieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trieste, contesta la legittimità, invocandone l’annullamento, dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con cui, in considerazione del fatto che per anni avrebbe svolto incarichi extra – istituzionali in assenza di previa autorizzazione per conto della -OMISSIS-s.r.l., gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese (dal 1° al 31 gennaio 2019), con conseguente perdita degli emolumenti, esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, la perdita, ad ogni effetto, dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata, l’impossibilità di conseguire la nomina, per dieci anni, a Rettore di Università e a Direttore di istituzione universitaria, oltre che la perdita del diritto alla valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, nonché imposto, ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, il versamento nel conto dell'entrata del bilancio dell’Università dell’importo di € 115.523,81, complessivamente percepito, al netto, per lo svolgimento degli incarichi su indicati.

Questi i motivi di ricorso:

1 . “Violazione dell’art. 10 L. 240/2010. Violazione dell’art. 23 dello Statuto dell’Università di Trieste. Violazione del principio di tempestività dell’azione disciplinare”, con cui il ricorrente deduce l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere disciplinare in capo agli Organi dell’Ateneo, per essere i fatti di che trattasi già conosciuti dall’Università a far data, al più tardi, dal 2011, in quanto da lui menzionati nelle relazioni triennali relative all’attività svolta.

2. “Violazione della L. 240/2010. Incompetenza assoluta. Violazione dei principi generali di riserva di legge, gerarchia tra le fonti dell’ordinamento, certezza del diritto, ragionevolezza, affidamento e tutela del dipendente. Difetto di istruttoria e travisamento in fatto e diritto delle questioni rilevanti. Sull’illegittimità e/o comunque sulla doverosa disapplicazione in parte qua del regolamento di Ateneo. Violazione dei principi di legalità, tipicità, ragionevolezza e proporzionalità” , con cui deduce che le attività extra-istituzionali svolte in favore di Sigea, qualificate nel provvedimento con cui è stato definito il procedimento disciplinare come “consulenza”, sarebbero da annoverare tra gli incarichi che ai sensi della legge n. 240/2010 non richiedono per il loro legittimo espletamento il rilascio di una preventiva autorizzazione da parte dell’Ateneo, derivandone, quindi, l’illegittimità delle sanzioni disciplinare e restitutoria inflittegli.

Né le sanzioni possono trovare fondamento nelle disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di “attività di consulenza dei professori e ricercatori a tempo pieno”, antecedente all’entrata in vigore della su indicata legge, che assoggettava al regime autorizzatorio quelle attività poi liberalizzate dalla legge stessa e al quale è stato fatto riferimento negli atti istruttori del procedimento sanzionatorio, condizionandone, dunque, l’esito, in quanto, per l’appunto, superate dalla sopravvenuta disciplina dettata da una fonte normativa primaria, pacificamente sovraordinata ad esse.

Del pari non possono trarre fondamento legittimante nell’art. 11 del d.P.R. 382/1980 (norma che vietava ciò che ora la legge n. 240/2010 consente), dato che la disciplina dettata deve ritenersi pacificamente superata.

Infine rilevano i contenuti concreti dell’attività prestata, pacificamente riconducibili ad attività consulenziale e di ricerca scientifica, non soggetta ad autorizzazione e, in ogni caso, non connotata da continuità e stabilità e tale da non precludere al ricorrente di ottemperare ai doveri d’ufficio.

Anzi, l’attività consulenziale esterna svolta dal ricorrente a favore di -OMISSIS-andrebbe apprezzata in termini di funzionalità all’interesse accademico scientifico e di accrescimento professionale del medesimo.

Senza trascurare, infine, di considerare che il ricorrente è privo di partita IVA, il che dovrebbe valere di per sé ad escludere la continuità e sistematicità dell’attività esterna svolta.

3. “ Violazione della L. 240/2010. Difetto dei presupposti di legge. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e travisamento in fatto e diritto delle questioni rilevanti. Violazione dei principi di legalità, tipicità, ragionevolezza e proporzionalità”, con cui deduce che, sotto altro profilo, deve senz’altro accordarsi rilievo dirimente all’avvenuta segnalazione, nelle relazioni triennali di cui innanzi si è detto, delle attività extra-istituzionale svolte, in quanto atto idoneo a tener luogo della richiesta di autorizzazione, ovvero da considerarsi “equivalente”, seppur formalmente non inserito in un procedimento rituale.

A suo avviso, verrebbe, dunque, in rilievo un’ipotesi di autorizzazione per atto implicito o per fatto concludente della P.A..

4. “In via subordinata: sulla non applicabilità della sanzione disciplinare dopo il 2010 e sulla decadenza dal potere disciplinare prima del 2010. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, legalità e buon andamento. Contraddittorietà dei provvedimenti. Manifesta ingiustizia. Difetto di adeguata istruttoria”, con cui

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