TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2014-05-30, n. 201400395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2014-05-30, n. 201400395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201400395
Data del deposito : 30 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01101/2014 REG.RIC.

N. 00395/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01101/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2014, proposto da:


P L M, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;


contro

Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa - Prefettura della Provincia di Siracusa, Ministero dell'Interno, Questura di Siracusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del vice Prefetto vicario prot. 002821 del 30-1-2014, con il quale sono stati revocati il decreto di nomina di guardia particolare giurata ed il porto d'armi a tassa ridotta nei confronti del ricorrente;

-del decreto di divieto di detenzione armi n° 2909 del 3-2-2014;

-della nota del 16-11-2013 cat. 16B con la quale la Questura di Siracusa ha proposto il provvedimento di revoca del decreto di guardia giurata, del porto d'armi, nonché il divieto di detenzione delle stesse, oltre a quella successiva del 21-1-2014 cat. 16.B con la quale la Questura ha confermato la proposta di revoca;

-di ogni ulteriore e/o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, presupposto consequenziale o comunque connesso, compresa la nota del 3-12-2013 per l'avvio del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa - Prefettura della Provincia di Siracusa e del Ministero dell'Interno e del Questura di Siracusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza, alla luce della documentazione prodotta in causa e delle controdeduzioni dell’amministrazione resistente.

Ritenuto che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare.

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