TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-02-17, n. 201602108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-02-17, n. 201602108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602108
Data del deposito : 17 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02242/2015 REG.RIC.

N. 02108/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02242/2015 REG.RIC.

N. 08712/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2015, proposto da:
Regione PUGLIA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M L, con domicilio eletto presso la delegazione romana della Regione Puglia in Roma, Via Barberini n. 36;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Interno e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Trans Adriatic Pipeline AG Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Fabio C, Luca Alberto C, Marco L e Francesco C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;



sul ricorso numero di registro generale 8712 del 2015, proposto da:
Regione PUGLIA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Mariano A e M L, con domicilio eletto presso la delegazione romana della Regione Puglia in Roma, Via Barberini n. 36;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Trans Adriatic Pipeline AG Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio C, Luca Alberto C, Marco L e Francesco C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;



per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 2242 del 2015:

- della nota prot. n. 39846 del 2 dicembre 2014 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto “superata” la prescrizione A13) contenuta nel decreto di compatibilità ambientale D.M. 0000223/2014 inerente la necessità dell'acquisizione del nulla osta di fattibilità (N.O.F.) relativo al Pipeline Receiving Terminal – PRT - da parte del comitato tecnico regionale della Puglia (Trans Adriatic Pipeline - TAP);

B) quanto al ricorso n. 8712 del 2015:

- del decreto n. 11179 del 21 maggio 2015 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del gasdotto di interconnessione Albania-Italia "Trans Adriatic Pipeline – TAP DN 900 (36")";

- del decreto MATTM n. 72 del 16 aprile 2015 con cui è stato ribadito il superamento della prescrizione A13) contenuta nel decreto di compatibilità ambientale D.M. 0000223/2014.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico e della soc. Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatori nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il Ref. C V (nel ricorso RG n. 2242/2015) ed il Cons. D D (nel ricorso RG n. 8712/2015) e uditi gli avv. A e Liberti per la Regione Puglia, l’avv. dello Stato P. Grasso per le amministrazioni resistenti e gli avv. C, C, L e C per TAP AG Italia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

La vicenda in esame ha ad oggetto la procedura autorizzativa riguardante il progetto di realizzazione del gasdotto “Trans Adriatic Pipeline – DN 900 (36”)” (di seguito, anche TAP) finalizzato al trasporto di gas naturale transfontaliero verso il territorio nazionale (con approdo in Puglia, nel comune di Melendugno, nella porzione di costa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri) e l’Europa occidentale.

In particolare, è previsto che il predetto gasdotto trasporti gas naturale dall’Azerbaijan (Mar Caspio) verso l’Italia, passando per la Grecia e l’Albania attraverso il Mar Adriatico.

Il progetto di che trattasi prevede, invero, un tratto off shore costituito da una condotta sottomarina (che attraversa, come detto, il Mar Adriatico) lunga 45 Km, un punto di approdo costituito da un tunnel di circa m. 1485 ed un tratto on-shore costituita da una condotta interrata di circa 8,2 Km.

Il predetto gasdotto TAP, da collegare alla rete nazionale gestita da SNAM il cui sito è situato nella città di Mesagne (BS), è stato incluso, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 n. 48973, nella rete nazionale dei gasdotti e costituisce una priorità di carattere nazionale, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014.

Il progetto TAP è stato dapprima oggetto di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del D.lgs n. 152 del 2006, e, successivamente, della procedura di autorizzazione unica prevista dall’art. 52 quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001.

Per quanto riguarda il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (anche MATTM), con decreto n. 223 dell’11 settembre 2014, ha riconosciuto la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società TAP (Trans Adriatic Pipeline AG), pur sancendo nella prescrizione A13) l’applicabilità al progetto stesso (relativamente al terminale di ricezione – PRT) della “normativa Seveso” di cui al D.lgs n. 334 del 1999 nella parte in cui prevede il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del Comitato Tecnico della Regione Puglia.

Successivamente, dopo interlocuzioni con la Commissione europea ed il Ministero dell’Interno, il Direttore generale per le valutazioni ambientali del MATTM, con nota del 2 dicembre 2014, nel superare la predetta prescrizione A13), ha ritenuto che il terminale di ricezione – PRT – fosse escluso dall’ambito applicativo del d.lgs n. 334 del 1999, non rientrando il PRT nella nozione di “stabilimento” ivi prevista, trattandosi di un elemento connesso con il sistema di trasporto del gas (e quindi escluso dall’applicazione della citata normativa).

Avverso tale nota, peraltro conosciuta in sede di conferenza di servizi del 3 dicembre 2014 tenutasi presso il MISE, ha proposto impugnativa la Regione Puglia (RG n. 2242/2015), chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs n. 334 del 1999.

La decisione di non ritenere il PRT assoggettabile alla normativa “Seveso” di cui al D.lgs n. 334 del 1999 è illegittima posto che il terminale di ricezione previsto nel progetto non può essere considerato un elemento del gasdotto che attiene esclusivamente al sistema di trasporto bensì un impianto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto citato; ciò in quanto sono presenti una stazione di riduzione della pressione e di misura fiscale del gas, un gruppo elettrogeno, un impianto di riscaldamento del gas, una centrale di controllo per la gestione del metanodotto e due camini di sfiato. Ora, il citato art. 2, comma 1, del d.lgs n. 334 del 1999, nel definire la nozione di “impianto” fa riferimento all’unità tecnica all’interno di uno stabilimento in cui sono, tra l’altro, manipolate sostanze pericolose, e l’attività di riscaldamento del gas costituisce di certo un’attività di manipolazione del gas naturale. Né può ritenersi che la quantità trattata sia in quantità inferiore a quella prevista dalla normativa citata in quanto lo stesso Comando dei VV.FF., con nota del 4 febbraio 2013, ha rilevato che l’hold-up all’interno del PRT è di circa 100 tonnellate, ovvero una quantità tale da assoggettare l’impianto di che trattasi alla normativa “Seveso”;

2) violazione delle regole del contrarius actus; violazione degli artt. 21 quinquies e 21 octies della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La decisione di superare la prescrizione A13) del DM n. 223/2014 è stata assunta dal Direttore generale per le valutazioni ambientali del MATTM, in violazione del principio del contrarius actus che impone di seguire la medesima procedura svolta per la sua adozione; in ragione di ciò, il ritiro di tale prescrizione avrebbe dovuto essere preceduta da una nuova convocazione della commissione VIA.

Altresì, la nota impugnata è stata adottata in violazione degli artt. 21 quinquies e 21 octies della legge n. 241 del 1990, non sussistendo ragioni di opportunità tali da giustificare il superamento della prescrizione A13);

3) eccesso di potere per travisamento ed erronea considerazione dei presupposti e difetto di istruttoria; illogicità manifesta e difetto di motivazione.

La decisione di superare la prescrizione A13) del DM n. 223/2014 è stata adottata senza una adeguata istruttoria tecnica, ciò nonostante non vi sia dubbio che, all’interno del PRT, vi sia un’attività di manipolazione del gas, consistente nel riscaldamento della sua temperatura al fine di poterlo immettere nella rete nazionale di distribuzione gestita da SNAM;

4) violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 334 del 1999 e della legge regionale n. 6 del 2008.

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