TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-05-07, n. 202100339
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Pubblicato il 07/05/2021
N. 00339/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2020, proposto da:
N D, rappresentata e difesa dall’avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sinnai, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F I e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- per l’accertamento e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento del Servizio di Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sinnai formatosi in riferimento all'istanza per la compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004, presentata in data 8 giugno 2019 dalla sig.ra N D;
- per la declaratoria dell’obbligo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sinnai di provvedere ad adottare un provvedimento espresso in relazione all'istanza di compatibilità paesaggistica presentata della signora N D in data 8 giugno 2019;
- per sentire ordinare alla Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Sinnai di provvedere in merito alla istanza di compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente ex artt. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004, entro il termine che il Tar Sardegna adito vorrà stabilire, unitamente alla nomina di un Commissario ad acta, qualora tale termine scada infruttuoso;
- per sentire ordinare, ai sensi dell'art. 31, c.3, D.P.R. n.104/2010, alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Comune di Sinnai di provvedere in merito alla istanza di compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente ex artt. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al silenzio assenso prestato dalla Soprintendenza ABAP della Città Metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna in sede di parere vincolante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sinnai e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Sig.ra N D è proprietaria di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di Sinnai, località Solanas, via Al Mare n. 90, classificato dal P.U.C. vigente quale zona omogena “B”, sottozona “B 2” – Completamento urbano.
2. Con concessione edilizia n. 215 del 10 dicembre 2012, rilasciata dal Comune di Sinnai, veniva autorizzata a realizzare nell’immobile di sua proprietà, ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 23/1985, un intervento di demolizione e ricostruzione.
3. Stante l’esistenza di un vincolo paesaggistico impresso con D.M. del 30 maggio 1967, la ricorrente aveva a tal fine chiesto e ottenuto, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna, l’autorizzazione paesaggistica (n. 404 del 30 gennaio 2012).
4. All’esito di alcune verifiche espletate dal personale della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 17 e 24 settembre 2018, il Comune di Sinnai, avendo ravvisato variazioni essenziali al progetto approvato, adottava l’ordinanza di sospensioni lavori n. 9 del 1° ottobre 2018.