TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-08-04, n. 201700784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-08-04, n. 201700784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700784
Data del deposito : 4 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2017

N. 00784/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01290/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Unicomm S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre, via Torino n. 125;

contro

Comune di Torri di Quartesolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A C, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P B, I B, Federica Castegnaro, Maria Elena Tranfaglia, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;

nei confronti di

Rossetto Trade S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Lequaglie, Raffaella Boscolo, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Boscolo in Venezia, San Marco, 4769;
Iniziative Industriali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. n. 25952/6668 del 30.03.2016 avente ad oggetto autorizzazione amministrativa n. 204 del 30.03.2016 Trasferimento ed ampliamento esercizio commerciale nella forma di Grande Struttura di Vendita, esercizio singolo, in via Pola mediante ridistribuzione superficie interna parco commerciale n. 1 Piramidi;

- del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. n. 04/2016 del 15.4.2016 avente ad oggetto Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 04/2016 Ditta

INIZIATIVE INDUSTRIALI

Spa- Pratica SUAP n. 00784750242-10122015-1104 SUAP n. REP_PROV_VI/VI-

SUPRO

101361/30-12-2015;
nonché del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo n. 39/2015 del 20/11/2015 (ad oggi non conosciuto nel contenuto) citato nel provvedimento dello stesso Comune prot. n. 04/2016 del 15.4.2016 ;

- del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. n. 04-bis/2016 del 2.5.2016 avente ad oggetto Integrazione al provvedimento unico n. 04/2016 del 15.4.2016 relativo al rilascio del titolo unico per nuova costruzione variante al p.c. n. 39/2015 del 21.11.2015 per ampliamento di un edificio commerciale lotto B Ditta

INIZIATIVE INDUSTRIALI

Spa Pratica SUAP n. 00784750242-10122015-1104 Prot. SUAP n. REP_PROV_VI/VI-

SUPRO

101361/30-12-2015, nonché del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo n. 39/2015 del 21.11.2015 (ad oggi non conosciuto nel contenuto) citato nel provvedimento dello stesso Comune prot. 04-bis/2016 del 2.5.2016;

- per quanto occorrer possa, del Permesso di costruire endoprocedimentale SUAP del Comune di Torri di Quartesolo n. 1/9802 del 16.03.2016 relativo a Variante in ampliamento alla costruzione di un edificio a destinazione commerciale e recinzione lotto B;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. 21407/26890 del 14.11.2011 avente ad oggetto Autorizzazione amministrativa n. 176 del 14.11.2011 Ridistribuzione superficie interna parco commerciale n. 1;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. 21409/26883 del 14.11.2011 avente ad oggetto Autorizzazione amministrativa n. 177 del 14.11.2011 Ridistribuzione superficie interna parco commerciale n. 1;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto.

con i motivi aggiunti depositati il 10.3.2017 per l'annullamento:

- della determinazione 5.1.2017 n. 9 della Provincia di Vicenza, avente ad oggetto "Esclusione procedura di VIA art. 20, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Parco Commerciale "Le Piramidi" aggiornamento 2016. Ditta: Iniziative Industriali s.p.a. - localizzazione intervento: Comune di Torri di Quartesolo";

- del provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. 2901 del 15.2.2017 avente ad oggetto "convalida del provvedimento unico n. 4/2016, integrato con provvedimento n.

4-bis/2016, e dell'autorizzazione commerciale n. 204/2016, all'esito del procedimento di autotutela per il loro riesame, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, avviato co nota del 17.1.2017"


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torri di Quartesolo, della Provincia di Vicenza e di Rossetto Trade S.p.A. e di Iniziative Industriali;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso introduttivo del presente giudizio, Unicomm, impresa operante nel settore della grande distribuzione, con i marchi Famila, Emisfero ed A&O, ha impugnato i titoli edilizi e le autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune di Torri di Quartesolo ad Iniziative Industriali e a Rossetto Trade ai fini della realizzazione di un fabbricato all’interno del Parco Commerciale “Le Piramidi” (lotto “B”), da destinare all’apertura di un supermercato con l’insegna Iper Rossetto, deducendo, tra l’altro, che non sarebbe stato effettuato alcun preliminare screening VIA, né alcuna VIA (essendo quella precedente ormai scaduta) sul nuovo progetto di Iniziative Industriali.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti e le controinteressate, contrastando analiticamente le avverse pretese.

Con determinazione n. 9 del 5 gennaio 2017, emanata in corso di causa in risposta a un’istanza presentata da Iniziative Industriali prima della proposizione del ricorso, la Provincia di Vicenza, escludeva che il progetto relativo al lotto “B” dovesse essere sottoposto a VIA, poiché esso riguardava “una modifica di dettaglio” rispetto a un progetto già positivamente vagliato e già realizzato quanto ad infrastrutture principali.

Sulla scorta del provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza, della preventiva istanza di Iniziative Industriali e del ricorso di Unicomm, il Comune di Torri di Quartesolo avviava un procedimento di riesame dei titoli autorizzativi “commerciali” in precedenza rilasciati a Rossetto Trade, volto a valutare la sussistenza della lamentata violazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 e ad adottare i provvedimenti di secondo grado, con esito demolitorio o confermativo, ritenuti necessari (annullamento in autotutela versus convalida).

Il procedimento si concludeva in data 25 febbraio 2017, con la convalida delle precedenti autorizzazioni, avendo il Comune ritenuto emendabile la riscontrata violazione di legge;
e ciò in considerazione dell’esito della procedura di screening, che aveva riconosciuto come la realizzazione dell’edificio “B” non avesse alcuna specifica incidenza sull’ambiente, che non fosse già stata in precedenza valutata.

Respinta l’istanza cautelare, Unicomm proponeva motivi aggiunti avverso la determinazione della Provincia di Vicenza n. 5 del 2017 e il provvedimento di convalida adottato dal Comune, deducendone l’illegittimità in via derivata e per vizi propri.

Resistevano le Amministrazioni intimate e i controinteressati, chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa veniva trattenuta in decisione.

Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76, comma 4, c.p.a. occorre previamente esaminare l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere formulata dalle parti resistenti e dai controinteressati.

L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.

Per poter esercitare l’azione è necessario che il ricorrente sia titolare di una posizione sostanziale qualificata e differenziata rispetto a quella vantata dalla generalità dei consociati (legittimazione a ricorrere) e che egli possa trarre dall’annullamento giurisdizionale un’utilità concreta (interesse a ricorrere).

Tali condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che - avuto riguardo allo stato dei luoghi, alla tipologia di esercizi commerciali posti a raffronto (trattasi in definitiva di due supermercati che esercitano il commercio al dettaglio di generi alimentari) e alla preesistenza di una situazione di confronto concorrenziale tra i due operatori economici - difettino le condizioni dell’azione in capo a Unicomm, non avendo quest’ultima dimostrato né di essere legittimata all’impugnazione dei titoli autorizzatori rilasciati a Rossetto Trade e ad Iniziative Industriali né di avere un concreto interesse all’annullamento di detti titoli.

E, invero, secondo quanto può desumersi dagli atti di causa, il punto vendita Unicomm/Emisfero di Vicenza e il punto vendita Rossetto di Torri di Quartesolo non condividono il medesimo bacino d’utenza, essendo i due supermercati collocati in diversi comuni e in distinti centri commerciali, a distanza di quasi 5 km l’uno dall’altro, lungo direttrici di traffico opposte (una che va da Vicenza Est verso il centro del Comune di Vicenza, l’altra che va a Vicenza Est verso il Comune di Padova), rivolgendosi a platee di potenziali consumatori tra loro distinte.

In particolare, il baricentro di riferimento delle due attività (ovvero l’area di prevalente provenienza della clientela) è diverso: l’utenza che il negozio di generi alimentari Unicomm intende intercettare è essenzialmente quella che risiede nel centro di Vicenza e, in specie, nei popolosi quartieri di Casale, Campedello e Bertisinella;
l’utenza cui si rivolge il supermercato Rossetto è, invece, prevalentemente quella che abita e lavora nella zona dell’hinterland orientale della città berica e nell’estremo lembo occidentale della Provincia di Padova (ovvero, agli abitanti dei Comuni di Torri di Quartesolo, Marola, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Veggiano, Mestrino, Cervarese Santa Croce, Montegaldella e Montegalda).

Nei quasi cinque, trafficati, chilometri che separano i due supermercati esistono semafori, incroci, centri urbani, che hanno l’effetto, dal punto di vista commerciale, di creare uno iato tra i bacini d’utenza che si rivolgono a Unicomm e a Rossetto.

E’ noto, infatti, che il processo decisionale che guida il consumatore medio tende a massimizzare i benefici personali, evitando (a fronte della necessità di reperire prodotti standard, dai costi similari e rinvenibili su qualsiasi scaffale della grande distribuzione) di perder tempo in auto e nel traffico e di sostenere inutili spese di carburante;
e, nel caso di specie, il consumatore che risiede nel centro di Vicenza verosimilmente non andrà oltre il negozio di Unicomm per arrivare, qualche chilometro più in là (e superando semafori e rallentamenti), a Torri di Quartesolo, per fare acquisti al negozio di Rossetto.

Allo stesso modo, chi risiede fuori da Vicenza, difficilmente affronterà il traffico per fare una spesa che già può fare in quel di Torri di Quartesolo.

Elementi, questi, che - non avendo la ricorrente specificamente contestato lo stato dei luoghi - appaiono in sé sufficienti ad escludere che Unicomm possa dolersi delle autorizzazioni rilasciate a Rossetto Trade e a Iniziative Industriali.

La giurisprudenza ha, peraltro, puntualizzato che non è sufficiente prospettare un pregiudizio perché un interesse di fatto assurga a posizione legittimante un’impugnativa giurisdizionale amministrativa, occorrendo invece fornire sicuri indici di differenziazione e qualificazione di tale interesse (cfr. Cons. St. Sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7447, che ha negato la legittimazione a contestare giurisdizionalmente interventi insediativi di strutture commerciali potenzialmente concorrenti, a causa della relativa vicinanza, sulla base del mero vanto di una pretesa a conservare il proprio flusso di clientela;
Cons. St. nn. 1263/2014 e 6113/2012 ove si precisa che “non è sufficiente invocare il concetto di vicinitas per radicare la propria legittimazione, ma quanto più la distanza tra i due esercizi è ampia, tanto più puntualmente occorre comprovare il danno lamentato”).

Nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, la ricorrente non ha fornito specifici elementi idonei a disvelare, anche solo in chiave prospettica o potenziale, l’esistenza di un danno economico causalmente riconducibile all’apertura del nuovo punto vendita Rossetto, limitandosi a lamentare un generico danno concorrenziale e un pregiudizio alla viabilità e all’ambiente: la relazione del Direttore Vendite, attestante un calo delle vendite, prodotta con le memorie conclusive appare priva di efficacia euristica e inidonea allo scopo in quanto frutto di elaborazioni unilaterali, suscettibile di plurime e contrastanti letture e non accompagnata dalle scritture contabili del gruppo.

Un’adeguata prova - oltre che dell’identità del bacino d’utenza - del danno economico derivante dall’apertura del nuovo punto vendita Rossetto s’imponeva con particolare forza nel caso di specie, anche ai soli fini della dimostrazione delle condizioni dell’azione, considerato che l’intervento contestato non è costituito dall’ingresso sul mercato di un nuovo competitor o dall’insediamento ex novo di una struttura di vendita prima inesistente, ma dal mero trasferimento e ampliamento di una struttura già esistente in loco da circa 12 anni (la Rossetto è titolare sin dal 2004 di una struttura di vendita nel settore alimentare sita all’interno del Parco Commerciale “Le Piramidi” a soli 400 metri dal nuovo esercizio), sicché il potenziale pregiudizio patito dalla ricorrente a causa del contestato trasferimento appare ancor più incerto ed evanescente.

Non vi è dunque un nuovo soggetto concorrente, ma un semplice ingrandimento di uno già presente sulla piazza, a fronte del quale occorre fornire una dimostrazione rigorosa delle ricadute negative sulla propria attività commerciale (Cons. St. n. 6113/2012).

Infine, la circostanza che la ricorrente fondi la sua azione anche sulla tutela di interessi superindividuali quali la viabilità e l’ambiente, asseritamente compromessi dal trasferimento, con contestuale ampliamento, del supermercato Rossetto, appare inidonea a dimostrare l’esistenza delle condizioni dell’azione, atteso che un operatore commerciale qual è Unicomm - che non può che agire a tutela della propria attività - non è legittimato a tutelare un interesse diffuso, qual è quello alla viabilità e/o dell’ambiente, che potrebbe, al più, essere azionato da un Comune o da enti esponenziali spontanei (es. associazioni, comitati) che si facciano portatori di tale interesse adespota e, attraverso un processo di soggettivizzazione, lo trasformino in interesse collettivo.

Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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