TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-08-05, n. 202201890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-08-05, n. 202201890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201890
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2022

N. 01890/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02769/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2015, proposto dal Comune di Tavazzano con Villavesco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato E R in Milano, Piazza Eleonora Duse, 4;

contro

Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Bio-Line Chemicals S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M O e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato A D in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia:

- della determinazione dirigenziale n. REGDE/743/2015 del 23 settembre 2015, con cui il dirigente dell'area 3 della Provincia di Lodi ha rilasciato alla Bio-Line Chemicals S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui agli artt. 29-quater e 29-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la realizzazione e gestione, nel Comune di Tavazzano con Villavesco, di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- dei verbali delle conferenze di servizi del 5 novembre 2014, del 26 febbraio 2015, del 31 marzo 2015, del 16 aprile 2015 e del 15 luglio 2015;

- nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lodi e di Bio-Line Chemicals S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 6 luglio 2022, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società Bio-Line Chemicals S.r.l. in data 5 marzo 2014 proponeva domanda di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e contestuale istanza di AIA per la realizzazione, in Comune di Tavazzano con Villavesco, Località Lodivecchio n. 10, di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’area era destinata dal PGT approvato nel 2009 in ambito TCP1 “Tessuto consolidato produttivo”. L’art. 29 comma 7 delle NTA del Piano delle Regole vi vietava l’insediamento di alcune industrie insalubri, tra cui quelle che trattano rifiuti.

La Provincia di Lodi avviava la conferenza di servizi, nell’ambito della quale il Comune di Tavazzano con Villavesco esprimeva dapprima parere favorevole (Deliberazione di C.C. n. 15 del 15 aprile 2015) all’insediamento dell’impianto Bio Line “ subordinatamente all’espressione di pareri non ostativi di tutti gli enti preposti, al fine di garantire la sicurezza e l’assenza di rischi sanitari per la collettività di Tavazzano con Villavesco ”;
e successivamente (Deliberazione di C.C. n. 26 del 6 luglio 2015), parere negativo in ragione del contrasto con la sopra richiamata previsione di PGT.

La Provincia riteneva che il pronunciamento dell’Amministrazione comunale fosse superabile, in quanto: « il parere negativo espresso dal Comune di Tavazzano con Villavesco è superato dall’art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 che prevede la variante automatica al PGT e pertanto non viene accolto ».

Con Determinazione del Dirigente dell’Area 3 della Provincia di Lodi n. 743 del 23 settembre 2015 veniva pertanto rilasciata alla Bio Line Chemicals Autorizzazione Integrata Ambientale ex artt. 29 quater e 29 sexies D. Lgs. 152/2006, come richiesto dalla società.



2. Con il ricorso introduttivo della presente causa il Comune di Tavazzano con Villavesco impugnava gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:

I) « Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione degli artt. 29 quater, 29 sexies e 208 D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria, per mancata valutazione dei presupposti, per travisamento, per contraddittorietà e per illogicità manifesta », ove il Comune deduceva la carenza motivazionale del provvedimento con riferimento all’art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 circa la variante automatica al PGT, non avendo la Provincia dato conto delle ragioni per le quali le esigenze legate al rilascio dell’AIA erano prevalenti rispetto a quelle dello strumento urbanistico;

II) « Violazione degli artt. 242 e ss. D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa valutazione dei presupposti, per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 » con cui si faceva rilevare come la porzione di terreno interessata dall’AIA era risultata inquinata, dunque la Provincia avrebbe dovuto posticipare l’avvio dell’attività oggetto di AIA al completamento della procedura di bonifica e al rilascio della relativa certificazione, e comunque al collaudo degli interventi di decontaminazione dell’area, ai sensi degli artt. 242 e ss. D. Lgs. 152/2006, e come richiesto dal Comune in sede di conferenza di servizi;

III) « Violazione degli artt. 29 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 24 D. Lgs. 105/2015. Violazione dell’art. 23 D. Lgs. 334/1999. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria e per omessa valutazione dei presupposti, per travisamento dei fatti », per omesso svolgimento della consultazione popolare prevista dal citato art. 23 D. Lgs. 334/1999 e dall’art. 24 D. Lgs. 105/2015.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Lodi e la Bio Line Chemicals, resistendo al ricorso.

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