TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2014-03-12, n. 201404959
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N. 04959/2014 REG.PROV.PRES.
N. 07207/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7207 del 1999, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso V C in Roma, via Nicola Ricciotti, 9;
contro
Ministero della Difesa, Distretto Militare di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
rigetto istanza di ritardo del servizio militare per motivi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 1 dell’allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 riguardante i ricorsi pendenti da oltre cinque anni;
Considerato che il ricorso risulta essere depositato il giorno 28/05/1999;
Considerato che nel termine e con le modalità previsti dal citato art.1, comma 1, dell’allegato 3 (Norme transitorie) non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 83, comma 1, cod. proc. Amm., ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio