TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-12-27, n. 202400436
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2024
N. 00436/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2024, proposto dalla signora IV Georgi, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione RI IA IU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento prot n. 0607973 / P / GEN della Regione - Servizio Motorizzazione Civile Regionale dell’8 ottobre 2024 di revoca della patente categoria “B” della ricorrente;
- del provvedimento di non superamento dell'esperimento di guida a firma non conosciuta del 3 ottobre 2024;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 27 novembre 2024 e depositato il giorno stesso la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Servizio di motorizzazione civile regionale le ha revocato la patente di guida “B”.
La revoca è stata disposta sul rilievo del mancato superamento dell’esperimento di guida pratico, a seguito della procedura di conversione della patente di guida unionale, effettuato il 3 ottobre 2024, nel corso del quale la candidata avrebbe effettuato una “ retromarcia non rettilinea ” e avrebbe mancato di dare una precedenza.
2. La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso. Il Ministero si è costituito in giudizio per rilevare la propria estraneità al contenzioso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso